Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Novara

Tributi locali - IMU - Agevolazioni fiscali ex art. 13 d.l. 201/2011 - Presupposto applicativo - Unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze - Spettanza del beneficio - Condizioni - Utilizzazione diretta del nucleo familiare quale dimora abituale e residenza anagrafica - Necessità - Conseguenze - Immobili diversi situati nel territorio comunale - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di applicare l’aliquota agevolata e le detrazioni per l’abitazione principale a più immobili nello stesso territorio comunale è stata esclusa. L’agevolazione può riguardare un solo immobile del nucleo familiare, scelto in presenza di più unità immobiliari, purché sussistano i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il Comune risulta quindi vittorioso nella parte relativa al diniego del beneficio duplicato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’applicazione delle agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze. Il beneficio spetta all’unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Quando il nucleo familiare utilizza come dimora abituale e residenza anagrafica immobili diversi, situati nello stesso Comune, l’agevolazione può essere riconosciuta soltanto per un’unica unità immobiliare. Anche qualora due unità siano accatastate separatamente ma siano utilizzate di fatto entrambe come abitazione, non è possibile applicare il beneficio a entrambe.

Norme richiamate

  • Art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

    Agevolazioni IMU per l’abitazione principale e le relative pertinenze

    L’agevolazione è collegata a una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come unica abitazione, nella quale il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se il nucleo familiare occupa immobili diversi nello stesso Comune, il beneficio può essere applicato soltanto a uno di essi.

Massime di principio

  • Per ottenere l’agevolazione IMU sull’abitazione principale devono coesistere, in relazione all’immobile agevolato, la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore e del nucleo familiare.
  • Nel medesimo Comune il nucleo familiare non può beneficiare dell’agevolazione per due abitazioni principali distinte: aliquota ridotta e detrazioni spettano a un solo immobile.
  • Due unità immobiliari accatastate separatamente non possono essere trattate come un’unica abitazione principale ai fini dell’agevolazione, anche se vengono utilizzate congiuntamente come dimora di fatto.
  • La mera proprietà, disponibilità o utilizzazione materiale dell’immobile non è sufficiente: occorre verificare i requisiti formali e sostanziali di residenza anagrafica e dimora abituale.
  • In presenza di più immobili nel territorio comunale, il contribuente deve individuare quello che costituisce l’abitazione principale fiscalmente agevolabile; gli altri immobili restano soggetti alla disciplina IMU ordinaria, salvo specifiche ulteriori esenzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.