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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31978/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento bonario a un Comune di terreni edificabili, di cui i contribuenti erano comproprietari. Prima della cessione, i terreni erano stati rivalutati ai sensi della disciplina sulla rivalutazione dei suoli edificabili, con pagamento dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore rivalutato. Al momento della corresponsione dell'indennità di cessione, il Comune aveva applicato la ritenuta del 20% prevista per le plusvalenze da cessioni nell'ambito di procedimenti espropriativi. I contribuenti chiedevano quindi il rimborso della ritenuta, sostenendo che, essendo già stata assolta l'imposta sostitutiva sul valore rivalutato e risultando il prezzo di cessione inferiore a tale valore, non si era formata alcuna plusvalenza imponibile; perciò la ritenuta non era dovuta. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso, affermando che la ritenuta del 20% era comunque obbligatoria per l'ente erogatore e che il contribuente, per recuperarla o trasformarla in acconto, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi e optare per la tassazione ordinaria. In ricorso per cassazione i contribuenti denunciavano la violazione degli artt. 53 Cost., 11 L. n. 413/1991 e 67 d.P.R. n. 917/1986, deducendo che la pretesa fiscale, in assenza di plusvalenza effettiva, era lesiva della capacità contributiva e che il rimborso non poteva essere subordinato a un adempimento formale inutile, dato che la plusvalenza era comunque inesistente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di rivalutazione del terreno e pagamento dell'imposta sostitutiva, se al momento della successiva cessione bonaria non emerge alcuna plusvalenza perché l'indennità percepita è inferiore al valore rivalutato, manca il presupposto sostanziale dell'imposizione. In tale situazione, subordinare il rimborso della ritenuta del 20% alla presentazione della dichiarazione dei redditi significherebbe imporre un adempimento meramente formale, incompatibile con il principio di capacità contributiva. La sentenza regionale è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito riconoscendo il diritto dei contribuenti al rimborso delle ritenute operate.

Norme richiamate

  • art. 53 Cost.

    La pretesa tributaria deve trovare fondamento in una effettiva capacità contributiva; non è legittimo esigere o trattenere imposte quando, nella fattispecie concreta, non sia emersa alcuna plusvalenza imponibile.

  • art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413

    La norma disciplina la tassazione delle plusvalenze e prevede la ritenuta del 20% sulle somme corrisposte dall'ente erogatore, con facoltà del contribuente di optare per la tassazione ordinaria in dichiarazione; tuttavia, tale meccanismo non può essere applicato in modo da prescindere dall'inesistenza della plusvalenza dovuta al previo affrancamento del terreno.

  • art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria rientrano tra i redditi diversi imponibili; nel caso concreto, però, la rivalutazione già effettuata ha azzerato la plusvalenza al momento della cessione.

  • art. 11 quaterdecies d.l. 24 dicembre 2005, n. 203

    La disciplina di rivalutazione dei terreni consente l'affrancamento delle plusvalenze latenti mediante pagamento dell'imposta sostitutiva sul valore rivalutato del bene.

  • artt. 5 e 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448

    Hanno introdotto il meccanismo di rivalutazione del valore dei terreni edificabili, poi prorogato da successive disposizioni.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando il contribuente abbia già rivalutato il terreno e pagato l'imposta sostitutiva sul valore rivalutato, la successiva cessione bonaria non genera plusvalenza imponibile se il corrispettivo percepito è pari o inferiore al valore rivalutato.
  • La ritenuta del 20% operata dall'ente erogatore sulle somme corrisposte in relazione a procedimenti espropriativi non può essere mantenuta quando, in concreto, il presupposto impositivo sia inesistente per mancanza di plusvalenza.
  • Il diritto al rimborso di una ritenuta indebitamente applicata non può essere subordinato a un adempimento meramente formale, come la presentazione della dichiarazione dei redditi, se tale dichiarazione non è necessaria a far emergere o a determinare un'imposta effettivamente dovuta.
  • La tassazione delle plusvalenze da indennità espropriative deve essere letta alla luce del principio di capacità contributiva e non può tradursi in un prelievo privo di base economica reale.
  • L'opzione per la tassazione ordinaria è rilevante solo se esiste una plusvalenza da ricalcolare; se la plusvalenza è già azzerata dall'affrancamento, l'obbligo dichiarativo non può essere imposto per negare il rimborso della ritenuta versata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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