Cassazione Civile, Ordinanza n. 31978/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento bonario a un Comune di terreni edificabili, di cui i contribuenti erano comproprietari. Prima della cessione, i terreni erano stati rivalutati ai sensi della disciplina sulla rivalutazione dei suoli edificabili, con pagamento dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore rivalutato. Al momento della corresponsione dell'indennità di cessione, il Comune aveva applicato la ritenuta del 20% prevista per le plusvalenze da cessioni nell'ambito di procedimenti espropriativi. I contribuenti chiedevano quindi il rimborso della ritenuta, sostenendo che, essendo già stata assolta l'imposta sostitutiva sul valore rivalutato e risultando il prezzo di cessione inferiore a tale valore, non si era formata alcuna plusvalenza imponibile; perciò la ritenuta non era dovuta. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso, affermando che la ritenuta del 20% era comunque obbligatoria per l'ente erogatore e che il contribuente, per recuperarla o trasformarla in acconto, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi e optare per la tassazione ordinaria. In ricorso per cassazione i contribuenti denunciavano la violazione degli artt. 53 Cost., 11 L. n. 413/1991 e 67 d.P.R. n. 917/1986, deducendo che la pretesa fiscale, in assenza di plusvalenza effettiva, era lesiva della capacità contributiva e che il rimborso non poteva essere subordinato a un adempimento formale inutile, dato che la plusvalenza era comunque inesistente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di rivalutazione del terreno e pagamento dell'imposta sostitutiva, se al momento della successiva cessione bonaria non emerge alcuna plusvalenza perché l'indennità percepita è inferiore al valore rivalutato, manca il presupposto sostanziale dell'imposizione. In tale situazione, subordinare il rimborso della ritenuta del 20% alla presentazione della dichiarazione dei redditi significherebbe imporre un adempimento meramente formale, incompatibile con il principio di capacità contributiva. La sentenza regionale è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito riconoscendo il diritto dei contribuenti al rimborso delle ritenute operate.
Norme richiamate
art. 53 Cost.
La pretesa tributaria deve trovare fondamento in una effettiva capacità contributiva; non è legittimo esigere o trattenere imposte quando, nella fattispecie concreta, non sia emersa alcuna plusvalenza imponibile.
art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413
La norma disciplina la tassazione delle plusvalenze e prevede la ritenuta del 20% sulle somme corrisposte dall'ente erogatore, con facoltà del contribuente di optare per la tassazione ordinaria in dichiarazione; tuttavia, tale meccanismo non può essere applicato in modo da prescindere dall'inesistenza della plusvalenza dovuta al previo affrancamento del terreno.
art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria rientrano tra i redditi diversi imponibili; nel caso concreto, però, la rivalutazione già effettuata ha azzerato la plusvalenza al momento della cessione.
art. 11 quaterdecies d.l. 24 dicembre 2005, n. 203
La disciplina di rivalutazione dei terreni consente l'affrancamento delle plusvalenze latenti mediante pagamento dell'imposta sostitutiva sul valore rivalutato del bene.
artt. 5 e 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448
Hanno introdotto il meccanismo di rivalutazione del valore dei terreni edificabili, poi prorogato da successive disposizioni.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando il contribuente abbia già rivalutato il terreno e pagato l'imposta sostitutiva sul valore rivalutato, la successiva cessione bonaria non genera plusvalenza imponibile se il corrispettivo percepito è pari o inferiore al valore rivalutato.
- La ritenuta del 20% operata dall'ente erogatore sulle somme corrisposte in relazione a procedimenti espropriativi non può essere mantenuta quando, in concreto, il presupposto impositivo sia inesistente per mancanza di plusvalenza.
- Il diritto al rimborso di una ritenuta indebitamente applicata non può essere subordinato a un adempimento meramente formale, come la presentazione della dichiarazione dei redditi, se tale dichiarazione non è necessaria a far emergere o a determinare un'imposta effettivamente dovuta.
- La tassazione delle plusvalenze da indennità espropriative deve essere letta alla luce del principio di capacità contributiva e non può tradursi in un prelievo privo di base economica reale.
- L'opzione per la tassazione ordinaria è rilevante solo se esiste una plusvalenza da ricalcolare; se la plusvalenza è già azzerata dall'affrancamento, l'obbligo dichiarativo non può essere imposto per negare il rimborso della ritenuta versata.
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