Sentenza n. 1285/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Cremona del 10 luglio 2025 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva presentato domanda di protezione speciale il 28 ottobre 2022 e il permesso rilasciato riportava tale data come data di rilascio e il 28 agosto 2025 come scadenza. Il 20 agosto 2024 aveva chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo che il titolo fosse stato rilasciato dopo il 5 maggio 2023, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023, e quindi fuori dal regime transitorio che consentiva la conversione. Il ricorrente deduceva l’incomprensibilità e l’illegittimità del diniego, sostenendo che il permesso era in corso di validità alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e che la Questura aveva disatteso i commi 2 e 3 dell’art. 7 del d.l. 20/2023. Nel corso del giudizio è emerso che il documento era stato materialmente rilasciato dopo il parere favorevole della Commissione territoriale del 29 agosto 2023, pur recando come data di rilascio il 28 ottobre 2022.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta: durante il giudizio la Questura gli ha rilasciato e consegnato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in conversione del precedente titolo per protezione speciale. Non è stata quindi resa una decisione di merito sulla legittimità originaria del decreto di inammissibilità. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione in base alla soccombenza virtuale e liquidate in euro 3.000, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Come dichiarato dalle parti, rileva il Collegio che, effettivamente, va dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a. la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore sopraggiunto.
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, un provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole che soddisfa integralmente la pretesa fatta valere in giudizio comporta la cessazione della materia del contendere.
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