Cassazione Civile, Ordinanza n. 31845/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da due cartelle di pagamento notificate da un agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo da due comuni, relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada. La destinataria delle cartelle ha proposto opposizione, poi respinta dal Giudice di pace e confermata dal Tribunale. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2729 e 1335 c.c. e di norme processuali, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente escluso l'estinzione del credito per mancata decisione del prefetto sul ricorso amministrativo, senza considerare che il comune avrebbe contestato irregolarmente la ricezione del ricorso; ha inoltre lamentato che la costituzione dell'ente fosse invalida o tardiva e che le contestazioni fossero comunque generiche. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dei parametri tariffari nella liquidazione delle spese del giudizio di appello, ritenuta superiore al massimo applicabile per lo scaglione di valore della causa e non motivata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che, quando si discute di un atto che deve essere inviato per legge a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e la ricezione sia contestata, il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento o comunque dimostrare l'avvenuta consegna; la sola prova dell'invio non basta a far operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Nel caso concreto, la ricorrente aveva provato solo la spedizione del ricorso al prefetto ma non la ricezione, sicché correttamente il giudice di merito aveva escluso l'estinzione del credito. È stato invece accolto il secondo motivo: la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva liquidato spese superiori al massimo tariffario applicabile, senza motivazione, e ha quindi cassato sul punto la sentenza impugnata, decidendo nel merito e rideterminando le spese del giudizio di appello in euro 630,00 per ciascuno degli enti vittoriosi in quel grado, oltre accessori. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 1335 c.c.
La presunzione di conoscenza dell'atto presuppone, in caso di contestazione della ricezione di una raccomandata con avviso di ricevimento, la prova dell'effettivo recapito o della produzione dell'avviso di ricevimento; la sola prova della spedizione non basta nei casi in cui l'atto debba essere inviato con A.R. per legge.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'avvenuta ricezione dell'atto grava sul mittente quando la ricezione sia contestata.
art. 83 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità della costituzione del comune a mezzo di funzionario delegato; la Corte ha escluso che fosse necessaria la procura al difensore o la prova formale della delega nei termini prospettati.
art. 293 c.p.c.
La parte dichiarata contumace può costituirsi in qualsiasi momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura sulla tardività della costituzione e sulla specificità delle contestazioni è stata ritenuta priva di adeguata specificità per difetto di puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti.
art. 203 C.d.S.
Il ricorso al prefetto, se inviato per posta, deve essere presentato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 204 C.d.S.
Richiamato come termine per la decisione del prefetto sul ricorso amministrativo, la cui mancata adozione avrebbe comportato l'estinzione del credito solo se fosse stata provata la regolare presentazione del ricorso.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.
art. 371 bis c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito dell'atto notificato dopo la rinnovazione della notificazione.
D.M. 55/2014
I limiti minimi e massimi dei parametri tariffari sono derogabili solo con apposita motivazione; in mancanza, la liquidazione delle spese superiore al massimo è illegittima.
Massime di principio
- Quando una comunicazione o un atto debbano, per legge, essere inviati con raccomandata con avviso di ricevimento, la sola prova della spedizione non è sufficiente a dimostrarne la ricezione se quest'ultima è contestata; il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento o altra prova idonea del recapito.
- La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera solo se l'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario; in caso di contestazione radicale della ricezione, l'onere probatorio grava su chi invoca l'efficacia dell'atto.
- Nei giudizi contro pubbliche amministrazioni, la costituzione a mezzo di funzionario delegato non richiede, di regola, l'applicazione della disciplina della procura al difensore, essendo sufficiente la dichiarazione di agire in tale qualità.
- La parte dichiarata contumace può costituirsi sino all'udienza di precisazione delle conclusioni; la mera tardività della costituzione non la rende inefficace in sé.
- La liquidazione delle spese di lite oltre i limiti tariffari richiede una specifica motivazione; in assenza di essa, il provvedimento è censurabile e la Corte può rideterminare direttamente le spese se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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