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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26044/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la sopravvenuta rinuncia, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Costacurta Matteo impugnava l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma del 19/09/2022 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia intramuraria a suo carico. Dopo il rigetto dell'appello dal Tribunale (procedura ex art.310 cod.proc.pen.), il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione il 15/12/2022; con atto del 27/02/2023 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.

Norme richiamate

  • art.310 cod.proc.pen.

    La procedura adottata per il trattamento dell'appello è quella prevista dall'art.310 c.p.p., ossia la speciale regolamentazione processuale applicabile alle impugnazioni avverso provvedimenti in materia di misura cautelare della libertà personale; il richiamo indica che il giudizio è stato iscritto e trattato secondo tale rito.

  • art.94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.

    Richiama gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità: la Corte dispone che la cancelleria esegua le formalità previste dalla norma per la comunicazione/registrazione del provvedimento e gli eventuali adempimenti amministrativi conseguenti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, anche se intervenuta dopo la sua proposizione, rende il ricorso inammissibile e impedisce l'esame del merito.
  • La rinuncia effettuata dal difensore è efficace se il difensore è munito di procura speciale o della necessaria rappresentanza; è importante verificare la regolarità della procura.
  • In caso di rinuncia la Corte può comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e irrogare una somma in favore della cassa delle ammende; la quantificazione è rimessa al giudice.
  • La sopravvenuta rinuncia non comporta automaticamente benefici per il ricorrente: comporta semplicemente l'interruzione del sindacato di legittimità e possibili conseguenze economiche.
  • Per chi intende preservare la possibilità di ottenere una pronuncia di merito è necessario evitare la rinuncia e valutare alternative (es. ritiro condizionato, accordi procedurali o presentazione di motivi integrativi) prima di rinunciare formalmente.

Testo integrale

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