Cassazione Penale, Sentenza n. 26044/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la sopravvenuta rinuncia, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Costacurta Matteo impugnava l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma del 19/09/2022 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia intramuraria a suo carico. Dopo il rigetto dell'appello dal Tribunale (procedura ex art.310 cod.proc.pen.), il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione il 15/12/2022; con atto del 27/02/2023 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
art.310 cod.proc.pen.
La procedura adottata per il trattamento dell'appello è quella prevista dall'art.310 c.p.p., ossia la speciale regolamentazione processuale applicabile alle impugnazioni avverso provvedimenti in materia di misura cautelare della libertà personale; il richiamo indica che il giudizio è stato iscritto e trattato secondo tale rito.
art.94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.
Richiama gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità: la Corte dispone che la cancelleria esegua le formalità previste dalla norma per la comunicazione/registrazione del provvedimento e gli eventuali adempimenti amministrativi conseguenti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, anche se intervenuta dopo la sua proposizione, rende il ricorso inammissibile e impedisce l'esame del merito.
- La rinuncia effettuata dal difensore è efficace se il difensore è munito di procura speciale o della necessaria rappresentanza; è importante verificare la regolarità della procura.
- In caso di rinuncia la Corte può comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e irrogare una somma in favore della cassa delle ammende; la quantificazione è rimessa al giudice.
- La sopravvenuta rinuncia non comporta automaticamente benefici per il ricorrente: comporta semplicemente l'interruzione del sindacato di legittimità e possibili conseguenze economiche.
- Per chi intende preservare la possibilità di ottenere una pronuncia di merito è necessario evitare la rinuncia e valutare alternative (es. ritiro condizionato, accordi procedurali o presentazione di motivi integrativi) prima di rinunciare formalmente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →