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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31286/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente sentenza della Corte di cassazione, il difensore della parte vittoriosa nel giudizio definito con quella sentenza ha chiesto che fosse integrata la motivazione e il dispositivo, perché, dopo il rigetto del ricorso e la condanna della controparte al pagamento delle spese, era stata omessa la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L'istanza è stata proposta ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. L'intimata Amministrazione finanziaria non ha svolto difese. La Corte ha esaminato se l'omessa pronuncia sulla distrazione potesse essere corretta con il procedimento di correzione degli errori materiali e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale rimedio è esperibile in caso di omissione della distrazione; ha inoltre ribadito che la richiesta di distrazione è validamente formulata anche senza espressa dichiarazione di anticipazione delle spese e mancata riscossione degli onorari, poiché tale dichiarazione è implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

La decisione

La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza precedente, ordinando che, sia nella motivazione sia nel dispositivo, dopo le parole "accessori di legge" fosse aggiunta la previsione della distrazione in favore dell'avvocato istante, dichiaratosi antistatario. Ha precisato che nel procedimento di correzione di errore materiale non sono liquidabili spese processuali, in quanto il procedimento ha natura amministrativa e non vi è una parte soccombente in senso proprio; inoltre ha rilevato la mancata resistenza dell'intimata. È stata altresì ordinata l'annotazione sull'originale della sentenza corretta.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Rimedio utilizzabile per correggere omissioni o errori materiali nel provvedimento, incluso il mancato inserimento della distrazione delle spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Applicabile al procedimento di correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere corretta mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
  • La domanda di distrazione delle spese è validamente proposta anche se non contiene un'esplicita formula sulla previa anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, poiché tale dichiarazione può ritenersi implicitamente compresa nella richiesta di distrazione.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non si provvede alla liquidazione delle spese processuali, perché il rito ha natura amministrativa e non presuppone una vera soccombenza tra parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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