Ordinanza n. 94/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza di ripristino n. 462 del 23.10.2025, notificata alla ricorrente il 27 successivo, a firma del responsabile del Settore 3 (sviluppo del territorio, urbanistica, ambiente, edilizia) del Comune di Gallipoli, relativa all’unità immobiliare, sita in via XX Settembre, angolo Vico Torre Sabea (in catasto FG. 46, p.lla 1503, sub 43); - di ogni altro atto presupposto e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ripristino relativa a un’unità immobiliare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza di ripristino adottata dal responsabile del settore comunale competente in relazione a un’unità immobiliare. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, né descrive gli interventi edilizi o le violazioni poste a fondamento della misura ripristinatoria. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 55 c.p.a., considerando il pregiudizio dedotto dalla parte e il bilanciamento degli interessi contrapposti.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente l’istanza cautelare, disponendo la sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati limitatamente alle prescrizioni ripristinatorie. La misura è stata adottata in considerazione del pregiudizio dedotto dalla ricorrente e del bilanciamento degli opposti interessi, al solo fine di consentire al Collegio una valutazione piena della controversia nel merito, espressamente lasciata impregiudicata. È stata fissata la trattazione di merito per la seconda udienza del mese di febbraio 2027. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha valutato il pregiudizio dedotto e bilanciato gli interessi contrapposti, concedendo una sospensione interinale limitata alle prescrizioni ripristinatorie.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti dell’atto impugnato in misura limitata alle sole prescrizioni suscettibili di arrecare il pregiudizio dedotto, senza anticipare il giudizio sul merito.
- La concessione della tutela cautelare richiede una valutazione provvisoria del pregiudizio dedotto e il bilanciamento degli interessi contrapposti; la misura può essere adottata anche per preservare una valutazione collegiale piena della controversia, lasciando impregiudicato ogni accertamento di merito.
Come è indicizzato
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