Cassazione Penale, Ordinanza n. 13948/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione ha disposto nei confronti di un detenuto in espiazione di ergastolo l'isolamento diurno, determinandone la durata in anni uno e mesi sei, tenendo conto del concorso tra la pena perpetua con isolamento diurno per mesi due, derivante da una precedente condanna definitiva, e plurime condanne a pene detentive temporanee per complessivi anni cinquantotto, mesi nove e giorni dieci di reclusione oltre a euro 58.876,09 di multa, risultanti da più sentenze irrevocabili o definitive. Avverso l'ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 72, comma 2, e 133 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e omessa o erronea valutazione delle emergenze processuali. In sostanza contestava la determinazione dell'isolamento diurno e la ricostruzione dei presupposti utilizzati dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. Ha rilevato che l'atto di impugnazione si limitava a una critica assertiva e contestativa, senza misurarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, mentre l'ordinanza risultava priva di vizi logici o giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Le doglianze sono state formalmente incardinate sui motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma sono state ritenute aspecifiche e manifestamente infondate perché non confrontate con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 72 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente come asseritamente mal applicata nella determinazione dell'isolamento diurno nel concorso di pene.
art. 133 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente come parametro della valutazione per la determinazione del trattamento sanzionatorio, ma senza specifico confronto con la motivazione del giudice dell'esecuzione.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura generica, assertiva o meramente contestativa, priva di un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
- La deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale non è sufficiente se non indica specificamente perché la decisione del giudice di merito o dell'esecuzione sarebbe affetta da errore giuridico o da illogicità manifesta.
- In sede di legittimità, la motivazione del provvedimento resiste al sindacato quando risulti coerente, lineare e immune da vizi logici o giuridici, essendo inammissibili doglianze che non superino tale soglia minima di specificità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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