Cassazione Penale, Sentenza n. 2391/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava, principalmente, l'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio per l'udienza dinanzi alla Corte d'appello, con conseguente sostituzione del difensore di fiducia con uno d'ufficio; deduceva inoltre vizi relativamente al dolo/elemento psicologico dell'evasione e alla dosimetria della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha dichiarato che l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia integra una nullità assoluta insanabile (ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.), perché la nomina di un difensore d'ufficio non rimedia alla lesione del diritto dell'imputato ad essere assistito dal "suo difensore" quando l'assistenza tecnica è obbligatoria. Perciò ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro; le restanti censure sono state assorbite dalla decisione sul primo motivo
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Riferimento normativo alle nullità previste dal codice; utilizzato nel ricorso per segnalare vizi di forma rilevanti ai fini dell'impugnazione
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 179, comma 1, nel senso che la mancanza dell'assistenza tecnica obbligatoria configura una nullità assoluta insanabile: non è sanata dalla mera nomina d'ufficio di un difensore quando il difensore di fiducia non è stato avvisato; il diritto dell'imputato ad essere assistito dal "suo difensore" va rispettato
Massime di principio
- L'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio per l'udienza d'appello integra una nullità assoluta e porta all'annullamento della sentenza: la nomina di un difensore d'ufficio non cura la violazione quando l'assistenza tecnica è obbligatoria
- In presenza di difesa tecnica obbligatoria, va garantita la partecipazione o la preventiva informazione del difensore di fiducia; l'assenza di tale comunicazione pone a rischio la validità del procedimento
- Le censure di merito (sussistenza dell'elemento psicologico del reato, qualificazione della condotta, dosimetria) possono risultare assorbite se viene riconosciuta una nullità procedurale fondamentale; tuttavia tali questioni potranno essere nuovamente valutate nel nuovo giudizio di rinvio
- In casi simili, la strategia difensiva efficace è accertare e documentare le modalità di notifica al difensore di fiducia (provare l'assenza di notifica) e dedurre la nullità ai sensi degli artt. 178/179 c.p.p.; chiedere il rinvio e, se necessario, il nuovo giudizio davanti a diversa sezione
- La trasmissione di conclusioni scritte via PEC o forme elettroniche non sostituisce la necessaria notifica al difensore di fiducia: bisogna verificare che la comunicazione sia stata regolarmente portata a conoscenza del difensore incaricato dall'imputato
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