Cassazione Penale, Sentenza n. 39738/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Campidelli ha impugnato il decreto con cui il pubblico ministero ha disposto la cestinazione (archiviazione) della denuncia-querela a lei riferita, sostenendo: 1) nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. a) c.p.p., perché, secondo la ricorrente, il pubblico ministero non avrebbe il potere di disporre l'archiviazione diretta di atti iscritti a mod.45, potere che sarebbe riservato al giudice per le indagini preliminari; 2) violazione di legge perché la denuncia era stata impropriamente iscritta nel registro degli atti non contenenti notizia di reato (mod.45), nonostante i fatti descritti potessero astrattamente integrare reati indicati negli artt. 660, 612-bis, 614 e 624 c.p.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in base all'orientamento consolidato delle Sezioni Unite, il pubblico ministero può, dopo aver valutato il contenuto degli atti d'impulso iscritti a mod.45, disporre la trasmissione diretta in archivio delle cosiddette pseudo-notizie di reato senza dover necessariamente rivolgersi al giudice delle indagini preliminari. Il provvedimento del pubblico ministero ha natura di atto di parte e non giurisdizionale e pertanto non è impugnabile come tale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. a) c.p.p.
richiamata dalla ricorrente quale base per eccepire la nullità del decreto
La Corte non ha accolto l'eccezione: l'invocata nullità non sussiste perché il potere del pubblico ministero di valutare e, se del caso, cestinare pseudo-notizie di reato è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità
art. 335 c.p.p.
richiamato indirettamente in relazione al registro mod.21
Distinzione tra iscrizione nel registro delle notitiae criminis (mod.21) e nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod.45); l'esito procedurale differisce a seconda del tipo di iscrizione
disposizioni attuative art. 109 disp. att. c.p.p.
art. 109 disp. att. c.p.p.
Attribuisce al pubblico ministero il dovere/ potere di vagliare l'effettivo contenuto degli atti d'impulso; da ciò deriva la facoltà di cestinare le pseudo-notizie di reato iscritte a mod.45
d.nn. 30 settembre 1989 (mod.45)
regolamentazione del registro degli atti non costituenti notizia di reato
Il mod.45 (iscrizione come atto non costituente notizia di reato) permette al PM di trattare l'atto come pseudo-notitia; in questi casi il PM può trasmettere direttamente all'archivio
art. 412 c.p.p.
richiamato dalla giurisprudenza come rimedio interno
La possibilità di avocazione del Procuratore Generale è indicata come strumento di controllo su eventuali abusi nella gestione delle pseudo-notizie di reato da parte del pubblico ministero
artt. 660, 612-bis, 614, 624 c.p.
indicati dalla ricorrente come reati astrattamente configurabili dai fatti denunziati
La Corte non ha effettuato una valutazione meramente sostanziale dei fatti ai fini dell'integrazione di tali reati, ritenendo invece che la valutazione preliminare del PM sull'irrilevanza penale rientri nelle sue prerogative quando l'atto è trattato come pseudo-notizia di reato
Massime di principio
- Il pubblico ministero, nell'esercizio del potere-dovere di valutare gli atti d'impulso, può disporre la trasmissione diretta in archivio delle pseudo-notizie di reato iscritte a mod.45 senza necessità di previa richiesta di archiviazione al giudice
- Il provvedimento del pubblico ministero di 'cestinazione' delle pseudo-notizie di reato è un atto di parte e non assume natura giurisdizionale; pertanto non è impugnabile come provvedimento giurisdizionale
- La parte offesa che ritenga ingiusta l'archiviazione può ottenere il riesame giudiziale solo se vi è stata una richiesta espressa in tal senso e/o se dal mod.45 sono poi scaturiti atti di indagine che richiedono la reiscrizione nel registro delle notitiae criminis
- Il rischio di abusi nella gestione delle pseudo-notizie di reato è limitato dagli strumenti interni all'ufficio: la facoltà di avocazione del Procuratore Generale e, in caso di successive risultanze, la possibilità di riconsiderare l'iscrizione e il prosieguo dell'azione penale
- Quando si valuta se impugnare un provvedimento di archiviazione disposto dal PM è opportuno verificare se sia stato compiuto qualche atto di indagine o se sia stata espressamente richiesta la sottoposizione al giudice; in assenza di ciò l'impugnazione rischia di essere inammissibile
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