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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50660/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Campobasso che aveva assolto l'imputato dal reato di danneggiamento ritenendo mancante l'elemento soggettivo. Il Procuratore generale deduce violazione di legge (art. 635 cod. pen.), sostenendo che per il reato di danneggiamento è sufficiente il dolo eventuale (accettazione del rischio) e che il lancio di pietre in una piazza con vetrine e autovetture esposte implicava l'accettazione del rischio del loro danneggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la nozione di dolo eventuale (rappresentazione della probabilità o possibilità dell'evento e accettazione del rischio) e ha ritenuto che le caratteristiche della condotta (lancio con forza di pietre in una piazza dove erano presenti vetrine e auto) dimostrassero l'accettazione del rischio che gli oggetti esposti potessero essere danneggiati. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Campobasso per nuovo esame ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen. (danneggiamento)

    Il reato di danneggiamento può realizzarsi anche con il dolo eventuale: è sufficiente che l'agente si rappresenti la possibilità o probabilità dell'evento dannoso e ne accetti il rischio; nel caso concreto il lancio di pietre in luogo con vetrine e auto ha costituito accettazione del rischio di danneggiamento

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente alla Cassazione di annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa alla Corte d'appello competente per un nuovo giudizio

  • art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato in ordine alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; conferma la legittimità del procedimento svolto con tale modalità (rilevanza procedurale, non sostanziale)

Massime di principio

  • Per il delitto di danneggiamento è sufficiente il dolo eventuale: se l'autore si rappresenta la possibilità del danno e la accetta, il reato è integrato
  • La pericolosità oggettiva del comportamento (es. lancio di pietre in luogo pubblico con vetrine e veicoli) può consentire al giudice di inferire il dolo eventuale anche in assenza di prova di intento diretto di danneggiare
  • Il movente (perché si è agito) è diverso dal dolo: il primo non è elemento costitutivo del reato, mentre il dolo riguarda la rappresentazione e accettazione dell'evento
  • Se il giudice di merito omette di valutare correttamente il dolo eventuale alla luce delle circostanze concrete, la decisione può essere annullata e la causa rinviata per nuovo esame
  • In situazioni analoghe, valutare sempre le modalità del fatto, il luogo e la prevedibilità del danno per stabilire se l'agente abbia accettato il rischio; la presenza di beni esposti alla pubblica fede rafforza l'argomentazione del dolo eventuale

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