Sentenza del 05/05/2017 n. 3164 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Notificazione della cartella di pagamento - Assenza di opposizione - Regolare notifica - Termine prescrizione quinquennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che, anche in assenza di opposizione alla cartella regolarmente notificata, continua ad applicarsi il termine di prescrizione quinquennale. La mancata impugnazione impedisce di contestare successivamente l'esistenza o la debenza del credito nei termini ordinari, ma non determina la conversione della prescrizione in decennale. La decisione è conforme a Cassazione, Sezioni Unite, n. 23397/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile a un credito portato da una cartella di pagamento regolarmente notificata, ma non opposta dal destinatario. Il punto centrale è stabilire se la mancata opposizione trasformi il termine di prescrizione quinquennale in quello ordinario decennale. La sentenza afferma che la mancata opposizione rende il credito irretrattabile, ma non ne modifica la prescrizione.
Norme richiamate
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016
La mancata opposizione a una cartella di pagamento non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
La definitività della cartella non opposta produce l'irretrattabilità del credito, ma non attribuisce al credito stesso un termine di prescrizione decennale, salvo che una specifica disposizione di legge preveda diversamente.
Massime di principio
- La regolare notifica della cartella e la mancata opposizione rendono il credito non più contestabile quanto alla sua esistenza o debenza, ma non impediscono di eccepire la prescrizione maturata successivamente.
- La definitività di un atto amministrativo o tributario non comporta automaticamente la conversione di un termine di prescrizione breve in decennale.
- Per valutare la prescrizione occorre individuare la natura del credito e la specifica norma che stabilisce il relativo termine, verificando anche eventuali atti interruttivi validamente notificati.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare la prescrizione quinquennale se l'ente non dimostra di aver compiuto atti interruttivi entro il termine applicabile.
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