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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7945 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Imposta di consumo - Oli lubrificanti - Contrasto con il diritto unionale - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva annullato l'avviso di pagamento relativo agli anni 2003-2006. L'avviso contestava l'omesso versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, o prodotti fiscalmente assimilati, utilizzati dalla società per la produzione di cosmetici, quindi per usi diversi dalla combustione o carburazione. L'Agenzia ha sostenuto che l'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995 fosse ancora vigente e applicabile e che, dopo il 31 dicembre 2003, non fosse più in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo che l'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995 fosse ancora vigente: il previsto meccanismo di abrogazione e sostituzione con un contributo ambientale non era divenuto operativo per la mancata emanazione del regolamento attuativo, mentre la legge n. 266 del 2005 ne aveva confermato l'efficacia. La direttiva 2003/96/CE ha inoltre escluso gli oli lubrificanti impiegati per usi diversi da carburante o combustibile dall'accisa armonizzata, lasciando agli Stati membri la facoltà di assoggettarli a imposte nazionali, purché prive di formalità di frontiera. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995, poi richiamato come d.lgs. n. 504 del 1992

    Sottopone all'imposta di consumo gli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione.

    La norma è stata ritenuta tuttora vigente e applicabile agli oli lubrificanti, o prodotti fiscalmente assimilati, utilizzati per finalità diverse dalla combustione o carburazione.

  • Direttive 92/81/CEE e 92/12/CEE

    Gli oli lubrificanti possono essere assoggettati ad accisa solo se destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburanti o combustibili.

    La disciplina previgente impediva di assoggettare a un'imposta indiretta nazionale prodotti che dovevano essere esclusi dall'accisa armonizzata, per evitare l'elusione della normativa europea.

  • Direttiva 2003/96/CE, art. 2, paragrafo 4, lettera b), e art. 30

    Sono esclusi dall'ambito di applicazione i prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

    La direttiva ha abrogato la precedente disciplina e ha escluso gli oli lubrificanti destinati a usi non energetici dall'accisa armonizzata, eliminando i profili di incompatibilità dell'imposta nazionale.

  • D.L. n. 452 del 2001, artt. 6 e 7, convertito nella legge n. 16 del 2002

    L'imposta di consumo era prevista in abrogazione e sostituzione con un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale.

    L'abrogazione non è divenuta effettiva perché era subordinata all'emanazione di un regolamento ministeriale mai adottato.

  • Legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 116

    Il T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi ... continua ad esplicare i suoi effetti.

    La disposizione ha confermato la perdurante efficacia dell'art. 62 e, quindi, dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti.

  • Sentenza della Corte di giustizia UE 5 luglio 2007, Fendt Italiana

    Gli oli lubrificanti non sono assoggettati all'accisa armonizzata; gli Stati membri possono comunque introdurre o mantenere imposte nazionali su tali prodotti, purché non comportino formalità connesse al passaggio delle frontiere negli scambi intracomunitari.

Massime di principio

  • Quando una norma nazionale prevede un'imposta su prodotti esclusi dall'accisa armonizzata, occorre verificare la disciplina unionale vigente nel periodo d'imposta: una successiva direttiva può eliminare l'incompatibilità precedentemente accertata.
  • L'abrogazione di un tributo subordinata all'emanazione di un regolamento attuativo non si perfeziona se il regolamento non viene adottato; in tal caso la disciplina precedente può continuare ad applicarsi, soprattutto se una norma successiva ne conferma l'efficacia.
  • Gli oli lubrificanti utilizzati per scopi diversi dalla combustione o carburazione possono essere assoggettati a un'imposta nazionale di consumo, purché il tributo non introduca formalità doganali o altri adempimenti collegati al passaggio delle frontiere tra Stati membri.
  • L'esclusione di un prodotto dall'accisa armonizzata non implica necessariamente l'esenzione da ogni imposizione nazionale: resta necessario distinguere tra accisa unionale e tributo interno, verificando i limiti posti dal diritto dell'Unione.
  • Per contestare un'imposta analoga è essenziale individuare la data del presupposto impositivo, la destinazione effettiva del prodotto, l'eventuale assimilazione fiscale agli oli lubrificanti e la presenza di formalità transfrontaliere.

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