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Sentenza

Sentenza n. 2889/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’accertamento del diritto dell'alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intera durata della sua permanenza a scuola (27 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dall'On. Tribunale adito, con annullamento/disapplicazione, previa sospensiva, del provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale “F. Di Capua”,

Giustizia amministrativa202504555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: comunicazione del dirigente scolastico relativa all'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno, successivamente sostituita dal PEI 2025/2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori dell'alunno hanno chiesto l'accertamento del diritto a ottenere un insegnante di sostegno per l'intera permanenza scolastica, nella misura di 27 ore settimanali, o comunque nella diversa misura ritenuta necessaria dal giudice, con annullamento o disapplicazione della comunicazione del dirigente scolastico. La comunicazione aveva assegnato 22 ore settimanali, anziché la copertura integrale secondo il rapporto 1:1, nonostante il riconoscimento della situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato alla scuola di redigere il PEI. Il PEI, depositato il 9 febbraio 2026, aveva confermato l'assegnazione di 22 ore di sostegno, mentre una relazione della dirigente scolastica quantificava in 27 ore il fabbisogno necessario per la piena inclusione scolastica. I ricorrenti avevano preannunciato la proposizione di motivi aggiunti contro il PEI e chiesto un termine per depositarli, ma alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 non avevano depositato alcun atto, nonostante i rinvii disposti e l'avviso del Collegio sulla possibile improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo che l'interesse all'impugnazione si fosse trasferito dalla comunicazione originaria al PEI 2025/2026, quale atto concretamente lesivo e successivo rispetto alla formazione del PEI. Poiché il PEI non era stato impugnato, neppure mediante i preannunciati motivi aggiunti, il giudizio non poteva proseguire sulla comunicazione precedente. Il Collegio ha inoltre compensato integralmente le spese processuali, pur rilevando il comportamento processuale non collaborativo della parte ricorrente, in considerazione della natura del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La disposizione è richiamata quale base del diritto al sostegno intensivo dell'alunno con disabilità, ma il giudice non decide nel merito la misura concretamente spettante.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio, dopo che le parti sono state sentite sulla possibile definizione immediata del giudizio.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alle altre norme sulla protezione dei dati, quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale disciplina nazionale per l'oscuramento dei dati personali contenuti nella decisione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto dalla sentenza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio relativo all'assegnazione delle ore di sostegno, il PEI successivamente formato individua l'assetto concreto e attuale del sostegno, l'interesse all'impugnazione si concentra sul PEI quale atto effettivamente lesivo; la mancata impugnazione del PEI determina l'improcedibilità del ricorso rivolto contro il precedente atto comunicativo o organizzativo.
  • La proposizione di motivi aggiunti preannunciata dalla parte, ma non effettivamente notificata e depositata entro il termine processuale, non consente al giudice di estendere il thema decidendum al successivo PEI.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentaleDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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