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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35888/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società che gestiva un hotel impugnava davanti al giudice tributario un avviso di pagamento TARI relativo all'anno 2017 emesso da un comune. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, affermando che spettava al contribuente provare i presupposti per ottenere riduzioni o esenzioni dal tributo. In cassazione la contribuente proponeva quattro motivi: 1) nullità della sentenza e violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, lamentando che non fosse stata considerata la stagionalità dell'attività alberghiera e che la superficie tassabile dovesse coincidere con quella denunciata; 2) violazione della L. n. 241 del 1990, art. 4, e degli artt. 345, 112, 113 e 115 c.p.c., deducendo difetto di motivazione dell'atto impositivo fondato su una delibera tariffaria adottata dalla giunta invece che dal consiglio comunale; 3) violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse ignorato la denuncia di variazione e la destinazione di mq 50 alla produzione di rifiuti speciali; 4) nullità per violazione dell'art. 111 Cost., per totale difetto di motivazione sul motivo di appello relativo alla riduzione proporzionale dell'imposizione per stagionalità e rifiuti speciali. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso; il comune si opponeva solo alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Ha posto le spese di legittimità a carico della ricorrente, ritenendo operante il principio di causalità poiché il giudizio era stato determinato dalla sua iniziativa e la rinuncia era intervenuta solo in prossimità dell'udienza, dopo fissazione della causa. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio per cui tale previsione non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo misura eccezionale e di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70

    Richiamato dai motivi del ricorso in relazione alla denuncia/superficie tassabile e alla disciplina della TARI/TARSU, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.

  • L. n. 241 del 1990, art. 4

    Invocato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'atto impositivo; la Corte non decide nel merito per rinuncia.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali denunciate come violate.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali denunciate come violate.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi terzo e quarto in tema di valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi terzo e quarto in tema di valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare il riparto dell'onere probatorio sulla prova delle condizioni per riduzioni/esenzioni dal tributo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per denunciare il difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo senza esame dei motivi, salvo la regolazione delle spese secondo il principio di causalità.
  • Le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del ricorrente che abbia dato causa al processo, anche quando intervenga rinuncia solo in prossimità dell'udienza e dopo l'attività difensiva del controricorrente.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente in cassazione non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la previsione ha natura eccezionale e si riferisce solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Le censure di merito o di motivazione restano prive di esame quando il ricorso venga dichiarato estinto per rinuncia, senza formazione di un principio sul riparto dell'onere della prova nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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