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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22129/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa al recupero di un credito d'imposta fruito indebitamente per gli anni 2001 e 2002. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, mentre in appello l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto una riforma parziale della decisione, con conferma dell'an e riduzione del carico per alcune voci. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con i primi tre ha dedotto, rispettivamente, l'omesso esame di un fatto decisivo, la violazione dell'art. 331 c.p.c. e dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992, lamentando che l'appello dell'Agenzia non fosse stato notificato all'agente della riscossione, già parte in primo grado, nonostante il giudizio avesse investito anche vizi propri della cartella; con il quarto motivo ha censurato, in via subordinata, la violazione di norme in tema di motivazione e sottoscrizione della cartella, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto irrilevanti tali vizi formali. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, rilevando che, poiché l'originario ricorso aveva riguardato sia il merito della pretesa tributaria sia vizi propri della cartella, in appello sussisteva l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione; il quarto motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, rinviando la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Viene evocato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte non accoglie il motivo per tale profilo specifico, perché assorbe la questione nell'accertata nullità del giudizio di appello per difetto di contraddittorio.

  • art. 331 c.p.c.

    In materia di impugnazioni di cause inscindibili o dipendenti, impone l'integrazione del contraddittorio quando l'appello non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al primo grado; la mancata integrazione determina nullità dell'intero giudizio di secondo grado.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario non elimina la distinzione tra cause scindibili, inscindibili e dipendenti; occorre quindi verificare, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., se l'appello debba essere notificato a tutte le parti del primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale fatto valere per la violazione del contraddittorio e per la mancata integrazione del litisconsorzio in appello.

  • art. 3, comma septies, l. 241/1990

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla motivazione degli atti amministrativi, ma la censura resta assorbita.

  • art. 7 l. 212/2000

    Richiamato nel quarto motivo come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte non esamina nel merito tale profilo perché assorbito.

  • art. 12, comma 4, d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel quarto motivo in tema di cartella di pagamento; anche tale questione resta assorbita.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la presenza di più parti in primo grado non fa venir meno la distinzione tra cause scindibili, inscindibili e dipendenti: l'obbligo di notificare l'appello a tutte le parti o di integrare il contraddittorio dipende dalla natura della controversia.
  • Se l'originario ricorso investe sia il merito della pretesa fiscale sia vizi propri dell'atto della riscossione, l'agente della riscossione resta parte necessaria nel giudizio di appello e la sua mancata evocazione comporta nullità dell'intero secondo grado.
  • La mancata integrazione del contraddittorio in appello, nelle ipotesi di litisconsorzio processuale o di cause inscindibili/dipendenti, è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e impone la cassazione con rinvio.
  • Le censure relative a vizi formali della cartella devono essere trattate separatamente, ma restano assorbite quando la sentenza venga cassata per un vizio processuale preliminare che travolge l'intero giudizio di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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