Cassazione Civile, Ordinanza n. 24582/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento notificata a una persona fisica che era stata in passato legale rappresentante di una società poi cancellata dal registro delle imprese. La contribuente aveva dedotto che la notifica fosse invalida perché, al momento dell’invio, non rivestiva più alcuna carica sociale e l’atto avrebbe dovuto essere notificato al liquidatore, quale ultimo legale rappresentante della società estinta. In primo grado la cartella era stata annullata, mentre in appello la CTR aveva accolto la posizione dell’Ufficio ritenendo applicabile l’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha censurato la legittimità della notifica dell’atto impositivo eseguita nei suoi confronti anziché verso il liquidatore della società cancellata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per le notifiche di atti impositivi relativi a società cancellate dal registro delle imprese, l’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 consente la notifica entro cinque anni dalla cancellazione, ma la stessa deve essere effettuata nei confronti dell’ultimo legale rappresentante della società, e cioè, nel caso concreto, del liquidatore risultante dalla visura camerale. Poiché la cartella era stata notificata a una soggetto ormai privo di poteri rappresentativi, la notifica è stata qualificata come illegittima. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014
"entro cinque anni dalla cancellazione dal registro imprese"; "notificare i relativi atti direttamente all'originario debitore"
La norma salva, per cinque anni dalla cancellazione della società, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di notificare atti impositivi alla società estinta; tale notifica deve avvenire nei confronti dell’ultimo legale rappresentante della società, non già di un precedente amministratore privo di poteri al momento della notifica.
art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come parametro dei termini ordinari per l’accertamento tributario cui si collega la ratio del termine quinquennale previsto dall’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014.
art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come parametro dei termini ordinari per l’accertamento IVA cui si collega la ratio del termine quinquennale previsto dall’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014.
Massime di principio
- In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese, le notifiche di atti impositivi sono ammesse entro il termine di cinque anni previsto dall’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014, ma devono essere eseguite verso il soggetto che, al momento della cessazione, rivestiva l’ultima carica rappresentativa della società.
- L’Amministrazione finanziaria non può scegliere liberamente un qualsiasi ex amministratore o ex rappresentante sociale come destinatario della notifica: la notifica è valida solo se indirizzata all’ultimo legale rappresentante della società estinta.
- La nullità o illegittimità della notifica a soggetto privo di poteri rappresentativi, quando l’atto avrebbe dovuto essere inviato a diverso destinatario individuabile in base alle risultanze camerali, comporta l’accoglimento dell’impugnazione dell’atto impositivo.
- Quando la questione decisa è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- rami
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