Sentenza del 02/03/2017 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Cremona
REGISTRO - Locazione di immobili strumentali - Doppia imposizione - Violazione normativa comunitaria - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato riconosciuto che l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale alle locazioni di immobili strumentali effettuate da soggetti IVA costituisce un'espressa deroga al principio generale di alternatività IVA/registro. Tale deroga è legittima e non configura una doppia imposizione vietata dalla normativa comunitaria, poiché l'imposta di registro non ha la stessa natura dell'IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sui contratti di locazione di immobili strumentali, già soggetti alla disciplina IVA, violasse il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e comportasse una doppia imposizione incompatibile con la normativa comunitaria.
Norme richiamate
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Il principio generale di alternatività può essere derogato dalla legge; per le locazioni di immobili strumentali è ammessa l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale anche quando l'operazione è posta in essere da un soggetto IVA.
Normativa comunitaria in materia di IVA e divieto di doppia imposizione
La disciplina comunitaria non impedisce l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale in aggiunta all'IVA, perché le due imposte hanno natura, struttura e presupposti differenti. Di conseguenza, il loro concorso non costituisce automaticamente una doppia imposizione incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Massime di principio
- Il fatto che un'operazione sia soggetta a IVA non esclude sempre l'applicazione dell'imposta di registro: occorre verificare se una norma speciale preveda una deroga al principio di alternatività.
- La contemporanea applicazione di IVA e imposta di registro non integra di per sé una doppia imposizione vietata; è necessario accertare se le imposte abbiano la stessa natura e colpiscano lo stesso presupposto secondo la disciplina europea.
- Per le locazioni di immobili strumentali effettuate da soggetti IVA, l'imposta di registro proporzionale può essere legittimamente dovuta quando prevista dalla normativa speciale.
- In casi analoghi, la contestazione basata esclusivamente sul principio generale di alternatività IVA/registro o sulla presunta doppia imposizione ha scarse possibilità di successo se non dimostra l'assenza di una deroga normativa o l'effettiva identità di natura e presupposto delle imposte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mar 2017Sentenza del 02/03/2017 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 2 mar 2017Sentenza del 02/03/2017 n. 47 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 2 mar 2017Sentenza del 02/03/2017 n. 160 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 2 mar 2017Sentenza del 02/03/2017 n. 39 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 2 mar 2017Sentenza del 02/03/2017 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 2 mar 2017Sentenza del 02/03/2017 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Novara
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →