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Sentenza

Sentenza n. 3496/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2301/2024, pubblicata il 27/03/2024, emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio R.G. 19549/2023.

Giustizia amministrativa202506836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, condannando il Ministero a corrisponderlo in forma specifica, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza civile, notificata al Ministero in forma esecutiva, è passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha pertanto chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza civile passata in giudicato produca un immediato effetto conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato la definitività della sentenza, la notificazione in forma esecutiva presso la sede dell'amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, costituitosi solo formalmente. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e con termine di 60 giorni dall'insediamento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta del docente riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994

    La norma è richiamata dalla sentenza civile per la decorrenza di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'attribuzione concreta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.

    Il decorso del termine dilatorio consente la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato, anche se pronunciata dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, produce un effetto conformativo-ordinatorio immediatamente vincolante per l'amministrazione, che deve adottare gli atti necessari a conseguire concretamente al privato l'utilità riconosciuta dal giudice.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato civile sia definitivo, sia stato notificato in forma esecutiva all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l'amministrazione non abbia dato esecuzione alla decisione.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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