Cassazione Civile, Ordinanza n. 21806/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. La società correntista aveva convenuto la banca chiedendo l'accertamento della nullità del contratto per difetto di forma scritta e, in subordine, la rideterminazione del saldo per l'illegittimità di addebiti relativi a interessi, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione non pattuiti. Il Tribunale aveva respinto la nullità, ma aveva ritenuto illegittimi alcuni addebiti e aveva condannato la banca alla restituzione del saldo rideterminato, con interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. La Corte d'appello aveva confermato, valorizzando il recesso della correntista, ritenendo il conto chiuso dopo il preavviso contrattuale e quindi ammissibile l'azione di ripetizione proposta dopo la chiusura, nonché applicabile l'art. 1284, comma 4, c.c. anche alla restituzione di indebito. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2033 c.c., per asserita mancanza di specifiche allegazioni e prova dei pagamenti ripetibili, per l'erronea ritenuta ammissibilità della ripetizione in pendenza del rapporto e per la supposta tardività dell'eccezione sulla genericità della domanda; 2) violazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., sostenendo che i cd. super-interessi sarebbero applicabili solo ai debiti da inadempimento contrattuale e non alle somme dovute a titolo di ripetizione di indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la domanda della correntista fosse sufficientemente specifica alla luce delle allegazioni e della produzione integrale degli estratti conto, conformemente ai principi sull'onere probatorio dell'azione di ripetizione in conto corrente; ha inoltre reputato inammissibile la censura sull'ammissibilità della ripetizione in costanza di rapporto, perché non aveva adeguatamente attaccato la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla cessazione del rapporto per effetto del recesso e del decorso del termine di preavviso. Quanto al secondo motivo, ha affermato che l'art. 1284, comma 4, c.c. si applica anche al credito da ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., poiché il criterio decisivo non è la fonte contrattuale dell'obbligazione, ma la liquidità o agevole liquidabilità del credito e la ratio deflattiva/acceleratoria della norma. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come base del procedimento sommario di cognizione definito in primo grado
art. 360, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge
art. 2033 c.c.
la Corte ribadisce che l'obbligazione di ripetizione di indebito sorge dalla legge e che, nel rapporto di conto corrente, il correntista deve provare i pagamenti indebiti e la mancanza di causa debendi; gli interessi decorrono secondo la disciplina propria dell'indebito
art. 1284, quarto comma, c.c.
la previsione si applica anche alle obbligazioni da ripetizione di indebito, perché il presupposto decisivo è la liquidità o agevole liquidabilità del credito e la ratio deflattiva della norma, non la sola fonte contrattuale dell'obbligazione
D.L. n. 132/2014, art. 17, comma 1
norma istitutiva della disciplina degli interessi speciali dal momento della domanda giudiziale
L. n. 162/2014
legge di conversione che ha modificato la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c.
D.Lgs. n. 231/2002, artt. 2 e 3
richiamato quale fonte del tasso speciale di interessi applicabile dalla domanda giudiziale
art. 1173 c.c.
richiamato per affermare che le obbligazioni possono nascere da fonti varie e che l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, va valutata caso per caso
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
art. 363-bis c.p.c.
citato quale base del rinvio pregiudiziale deciso dalle Sezioni Unite sul tema
art. 429, comma 3, c.p.c.
richiamato come esempio di disciplina speciale dei crediti di lavoro
art. 445 c.c.
richiamato in tema di alimenti, come esempio di credito che decorre dalla domanda giudiziale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il parametro di calcolo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito derivante da rapporto di conto corrente, il correntista deve allegare e provare i pagamenti eseguiti senza causa e ricostruire l'andamento del rapporto, anche mediante la produzione degli estratti conto, mentre la mera contestazione generica della domanda non è sufficiente.
- L'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito va valutata alla luce della cessazione del rapporto: se il conto è chiuso per effetto del recesso e del decorso del preavviso, la domanda proposta successivamente è ammissibile, anche se vi siano state movimentazioni contabili successive imputabili al ritardo dell'istituto nel recepire il recesso.
- L'art. 1284, comma 4, c.c. non è confinato alle sole obbligazioni contrattuali: la sua applicazione dipende dalla ratio deflattiva della norma e dalla liquidità o agevole liquidabilità del credito dedotto in giudizio.
- La ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. è soggetta all'art. 1284, comma 4, c.c. perché l'obbligazione restitutoria è immediatamente liquida e il debitore, dal momento della domanda giudiziale, è posto in grado di valutare e adempiere, sicché non vi è ragione di escludere i c.d. super-interessi.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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