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Sentenza

Sentenza n. 193/2026 - Palermo, Sezione 5

OTTEMPERANZA DELLA Sentenza n. 860/2024 (R.G. 2445/2022) del Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, pubblicata il 1.8.2024, e notificata il 3.3.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 860/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, parti vittoriose in un giudizio civile, hanno agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 860/2024, passata in giudicato e notificata il 3 marzo 2025. La sentenza aveva accertato il loro diritto all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo e aveva condannato il Ministero all’erogazione di buoni elettronici per complessivi € 1.000,00, € 1.000,00, € 500,00 ed € 1.500,00, oltre accessori di legge. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione era rimasta inerte. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta, l’applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha rilevato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo suscettibile di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso perché il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento del comando giudiziale. Ha ordinato al Ministero di attribuire alle ricorrenti la Carta elettronica per gli importi stabiliti dal giudicato, oltre gli accessori di legge e le spese liquidate nel giudizio civile, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di subdelega. Ha inoltre applicato una penalità di mora, determinata negli interessi legali sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per l’intervento commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio, decorso il quale è ammissibile l’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha accertato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato civile.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, anche quando contenga un obbligo di facere a carico di una pubblica amministrazione, costituisce titolo suscettibile di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il ricorso è ammissibile.
  • L’amministrazione intimata deve dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato; in mancanza di elementi idonei a provare l’esecuzione, il giudice può ordinare le modalità concrete di adempimento e fissare un termine ultimativo.
  • In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione, l’obbligo giudiziale è privo di complessità esecutiva e non sono state rappresentate ragioni ostative; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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