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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21456/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per euro 15.799,00, emesso per l'omessa indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2004, di costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. black list). La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la violazione fosse meramente formale e aveva quindi applicato soltanto la sanzione fissa di euro 258,00. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e delle norme sanzionatorie correlate, sostenendo che, per le violazioni pregresse, la norma transitoria impone l'applicazione cumulativa della sanzione proporzionale del 10% e della sanzione fissa ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, senza che possa rilevare la sola natura formale dell'omissione o l'assenza di un danno erariale diretto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha affermato che, per l'omessa separata indicazione dei costi black list riferiti al periodo d'imposta 2004, la disciplina transitoria dell'art. 1, comma 303, della legge n. 296/2006 comporta l'applicazione sia della sanzione proporzionale del 10% prevista dal comma 302, sia della sanzione fissa prevista dall'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 302 e 303, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Il comma 302 introduce la sanzione amministrativa proporzionale del 10% per l'omessa o incompleta indicazione dei costi black list; il comma 303 ne estende l'applicazione alle violazioni pregresse e, per tali casi, fa salva anche la sanzione fissa di cui all'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, se il contribuente prova le condizioni sostanziali di deducibilità.

  • art. 8, comma 3-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    10 per cento dell'importo complessivo ... con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000

    Per l'omissione o incompletezza dell'indicazione delle spese black list si applica una sanzione amministrativa proporzionale, non meramente formale.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065

    Resta applicabile, per il profilo formale dell'omessa separata indicazione, anche la sanzione fissa prevista per le violazioni formali, cumulativamente alla sanzione proporzionale nei casi disciplinati dal comma 303.

  • art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo della disciplina sanzionatoria, ma non centrale nella motivazione decisoria.

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte risolve però la controversia sulla base della disciplina speciale successiva e della sua norma transitoria.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza della legge successiva, ma la decisione si fonda soprattutto sull'interpretazione sistematica e letterale della disciplina del 2006.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di costi sostenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, la mancata separata indicazione in dichiarazione, per i periodi anteriori alla riforma, non è più trattata come violazione soltanto formale quando la disciplina transitoria prevede espressamente una sanzione proporzionale oltre a quella fissa.
  • La norma transitoria che estende ai fatti pregressi una nuova sanzione più mite va letta nel senso di applicare la sanzione proporzionale introdotta dalla riforma e, se previsto dal testo, anche la sanzione fissa per l'irregolarità formale residua, senza sostituire integralmente una sanzione all'altra.
  • L'assenza di un danno economico immediato per l'erario non esclude la rilevanza sanzionatoria della condotta quando il legislatore abbia attribuito all'obbligo violato una funzione di controllo sostanziale e abbia predisposto una specifica risposta punitiva.
  • Nell'interpretazione delle norme sanzionatorie tributarie sopravvenute, occorre evitare letture che producano effetti irrazionali o premiali per le violazioni anteriori più gravi rispetto a quelle successive alla riforma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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