Sentenza n. 1500/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del Decreto -OMISSIS- del 29/03/2022 Del Min. Giustizia, Dip. Amm. Penitenziairia, Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza; della Determina Comando Legione Carabinieri Sicilia, SM Uff. Personale del 03/05/2022, notificato in dato 06/05/2022; del Decreto -OMISSIS- del 04/04/2022 not.08/04/2022, Direzione di Commissariato Militare Marittimo Maricommi di Ancona; della Determina del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, a firma del C.V. -OMISSIS- del 08/04/2022; dell'Atto dispositivo -OMISSIS-del 15/03/2022 del Comandante di Corpo, Col. -OMISSIS- del Reparto Supporto Servizi Generali dell'Aeronautica militare; del Provvedimento del Comando Brigata Alpina Taurinense 32° Reggimento Genio Guastatori del 25/03/2022 notificata in data 29/03/2022; del Provvedimento del Comandante di Corpo Col. -OMISSIS-, del CENTRO SELEZIONE VFP1 del 05/04/2022; della Determina del Comando delle Forze Operative Terrestri di supporto del 05/04/2022, notificato in data 11/04/2022; della Determina del Comando 3° Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna -OMISSIS- del 28/03/2022; della Determinazione del Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. del Comando Generale Guardia di Finanza n. -OMISSIS-del 05/04/2022, not. il 12/04/2022; della Determina -OMISSIS--OMISSIS-del 29/03/2022, Comando Provinciale Vicenza GdF, Uff. Comando, notifica del 29/03/2022; della Determina -OMISSIS-del 31 Marzo 2022, G.dF., Comando Provinciale di Viterbo; della Determina n. -OMISSIS-del 08/04/2022 del Comando Provinciale della GdF di Venezia; della Determina -OMISSIS- del 06/04/2022 e -OMISSIS- del 06/04/2022 del Comando Provinciale GdF L'Aquila, notificate in data 11/04/2022; dell'Atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, Min. Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco -OMISSIS- del 24/12/2021 e di assenza ingiustificata n.1012 del 20/01/2022; dell'Atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, Min. Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco -OMISSIS- del 27/12/2021 e di assenza ingiustificata -OMISSIS- del 11/02/2022, nonché del provvedimento di revoca del Comando Vigili del Fuoco di Oristano -OMISSIS- del 30/03/2022; dell'Atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, Min. Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco -OMISSIS- del 19/01/2022 e di assenza ingiustificata -OMISSIS- del 01/04/2022 del Direttore Regionale -OMISSIS-; della Determina -OMISSIS- del 08/02/2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, Direzione Centrale per le risorse Umane; dell'Atto di accertamento del Comando Vigili del Fuoco di Firenze, -OMISSIS- del 29/03/2022 notificato in data 04/04/2022; degli atti di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dal D.L. 172/2021 , con i quali è stata disposta la sospensione con effetto immediato del ricorrente “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021; dell'invito di cui all' art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021; del conferimento di delega e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell'obbligo vaccinale Covid-19; della Circolare Ministero della Giustizia, Dip. Amm. Penitenziaria, n.456756 del 9/12/2021; della Circolare Ministero della Difesa, n. 0537805 del 13 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad essa correlati; della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, SM – Ufficio Antinfortunistica e Ambiente n. 1/1/2/16-2021 del 9 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi; della Circolare/Direttiva Stato Maggiore della Difesa, n. 0228670 del 10 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi; della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 354509 del 11 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi; della Circolare Ministero dell'Interno, Dip. Dei Vigili del Fuoco, prot. 24757 del 11 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi; del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, introduttivo dell'art. 4-ter del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021; del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021; del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 165 del 19 novembre 2021; nonché ogni altro atto normativo e/o amministrativo presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: distinti provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-Covid, atti di accertamento, provvedimenti di rideterminazione dell'anzianità di servizio, circolari e direttive attuative
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un unico ricorso collettivo e cumulativo contro numerosi provvedimenti individuali adottati da amministrazioni diverse nei confronti di dipendenti appartenenti a corpi e comparti differenti, nonché contro circolari e atti generali relativi all'obbligo vaccinale anti-Covid e alle conseguenze della sua inosservanza. Hanno dedotto, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale e convenzionale dell'art. 4-ter d.l. 44/2021, la violazione degli artt. 3 e 32 Cost., dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, uguaglianza, non discriminazione, precauzione e autodeterminazione, la violazione della disciplina europea sui medicinali autorizzati in via condizionata, l'inidoneità dell'obbligo vaccinale e della certificazione verde a tutelare la salute nei luoghi di lavoro, la mancata applicazione del lavoro agile o dell'adibizione ad altre mansioni, la violazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e di ordinamento militare, nonché l'illegittimità delle sospensioni adottate durante malattia o in presenza di esenzione vaccinale. Sono state inoltre formulate domande risarcitorie e richieste relative al trattamento economico, pensionistico e all'anzianità di servizio. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo per la pluralità delle amministrazioni coinvolte, la non omogeneità delle posizioni e la mancata allegazione di tutti gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile per l'assorbente ragione dell'indeterminatezza e della disomogeneità delle posizioni dei ricorrenti, senza esaminare nel merito le censure sull'obbligo vaccinale e sui provvedimenti di sospensione. Il ricorso collettivo e cumulativo è ammissibile soltanto quando ricorrano l'identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere, l'assenza di conflitto di interessi e la riferibilità degli atti a un'unica sequenza procedimentale. Nel caso concreto tali condizioni non risultavano dimostrate: non erano stati prodotti tutti i provvedimenti individuali, né tutte le circolari e direttive delle diverse amministrazioni; alcuni ricorrenti avevano prodotto atti diversi da quelli specificamente impugnati, come provvedimenti di riammissione o di determinazione dell'anzianità; le amministrazioni di appartenenza avevano adottato modalità operative e procedimentali differenti; alcune censure riguardavano soltanto determinati ricorrenti; le domande risarcitorie ed economiche dipendevano da circostanze individuali diverse, quali durata della sospensione, retribuzione e grado ricoperto. L'insufficienza delle allegazioni impediva al giudice di verificare la legittimazione e l'interesse concreto di ciascun ricorrente, l'omogeneità delle posizioni e la fondatezza delle singole domande. I ricorrenti sono stati condannati, in parti uguali, alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate complessivamente in euro 5.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021, introdotto dal d.l. 172/2021
sospensione con effetto immediato “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento
La disposizione costituiva la base normativa dei provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale, ma il giudice non ne ha esaminato la legittimità sostanziale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo
Consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, assicurando il previo contraddittorio sulle relative ragioni.
art. 73 c.p.a.
È richiamato con riferimento alla memoria depositata dai ricorrenti e alle questioni prospettate in udienza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari delle parti e delle persone citate.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo e cumulativo amministrativo è ammissibile solo quando, oltre all'assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti, sussista l'identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere e gli atti impugnati siano riferibili a un'unica sequenza procedimentale, intesa in senso ampio.
- Chi propone un ricorso collettivo deve allegare, per ciascun ricorrente, gli elementi essenziali dei fatti costitutivi della pretesa, della legittimazione e dell'interesse concreto e attuale, così da consentire al giudice di verificare l'omogeneità delle posizioni e l'oggetto della domanda.
- Nel ricorso collettivo non è sufficiente il deposito di alcuni soltanto degli atti impugnati o di atti diversi da quelli oggetto di contestazione: la mancata produzione degli atti necessari al raffronto tra le posizioni individuali impedisce di verificare l'identità delle situazioni sostanziali e processuali e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La provenienza dei provvedimenti da amministrazioni, ministeri, corpi o comparti diversi, che abbiano adottato differenti modalità operative e procedimentali, può escludere l'omogeneità delle posizioni necessaria per il ricorso collettivo e cumulativo.
- Le domande risarcitorie o economiche riferite a una pluralità di dipendenti non sono omogenee quando la loro configurazione dipende da circostanze individuali, quali la durata della sospensione, la retribuzione, il grado ricoperto o la posizione previdenziale di ciascun interessato.
- La mera attenuazione del principio dispositivo nel processo amministrativo non esonera i ricorrenti dall'onere di allegare con specificità e precisione i fatti costitutivi della domanda e di produrre gli elementi documentali necessari a consentire il controllo giudiziale sulle condizioni dell'azione.
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