Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 71/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza - AREACOM del 20 febbraio 2026, n. 62, con la quale è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, con particolare riferimento al lotto d’interesse a alle previsioni della lex specialis che configurano la procedura quale meccanismo volto a fissare, per ciascun operatore economico, un massimale di spesa quadriennale per la fornitura di farmaci esclusivi attuali e futuri, senza indicazione dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta; - della lettera d’invito afferente alla predetta procedura negoziata; - del capitolato tecnico; - dello schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara; - della tabella elenco lotti allegata agli atti di gara; - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’AREACOM del 26 febbraio 2026, n. 70, recante “Rettifica documentazione di gara”, con la quale la centrale di committenza ha rettificato la lettera di invito e il capitolato tecnico afferenti alla predetta procedura negoziata nonché eliminato l’originario Allegato 5 - Elenco ATC dalla documentazione di gara; - della lettera di invito, così come rettificata dalla predetta determinazione; - del capitolato tecnico, così come rettificato dalla predetta determinazione; - delle FAQ pubblicate dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara il 25 febbraio 2026, il 27 febbraio 2026 e il 4 marzo 2026, in particolare nella parte in cui chiariscono la struttura della procedura e confermano che la stessa è finalizzata alla stipula di un accordo quadro quadriennale con massimale di spesa per ciascun operatore economico, senza indicazione dei prodotti e dei quantitativi oggetto di fornitura; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202600115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L’Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: indizione e documentazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura quadriennale di farmaci esclusivi, strutturata mediante massimali di spesa per operatore senza indicazione dei prodotti, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione di indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, la relativa lettera d’invito, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, l’elenco dei lotti, gli atti di rettifica e le FAQ pubblicate dalla stazione appaltante. La contestazione riguarda, in particolare, la struttura della procedura, finalizzata alla stipula di un accordo quadro quadriennale con un massimale di spesa per ciascun operatore economico, senza preventiva indicazione puntuale dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e la concessione di misure cautelari, deducendo censure di illegittimità della procedura e della lex specialis. Il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che le censure non presentassero un sufficiente grado di fondatezza. In sede di prima delibazione, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è stata ritenuta conforme al combinato disposto degli articoli 15 del decreto-legge n. 19 del 2026, 76, comma 2, lettera b), e 59, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché al principio di risultato. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha attribuito prevalenza alla celere definizione della procedura, diretta a garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali destinati a pazienti fragili, rispetto all’interesse dell’impresa a una configurazione della gara maggiormente aderente alla propria organizzazione. La peculiare struttura della procedura non è stata ritenuta prima facie idonea a impedire la partecipazione della ricorrente, considerato che essa è produttrice esclusiva dei farmaci richiesti, opera in un mercato non concorrenziale ed è consapevole dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa, elementi ritenuti idonei a consentirle di governare il rischio d’impresa. È stato inoltre escluso un pregiudizio economico e imprenditoriale derivante dalla mancata partecipazione, poiché l’impresa avrebbe comunque potuto continuare a fornire i farmaci alle aziende sanitarie regionali con le ordinarie modalità di affidamento. Sono quindi risultati insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il giudizio di merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 19/2026

    Richiamato, insieme alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, quale fondamento normativo della procedura ritenuta prima facie legittima.

  • art. 76, comma 2, lettera b), d.lgs. 36/2023

    Ritenuto, in sede cautelare, compatibile con l’indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi.

  • art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale parte del paradigma normativo applicabile alla configurazione dell’accordo quadro e dei relativi massimali.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la legittimità di una procedura negoziata per la fornitura di farmaci esclusivi può essere riconosciuta prima facie quando la procedura trovi fondamento nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici applicabili agli affidamenti senza previa pubblicazione del bando e nella disciplina dell’accordo quadro.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la necessità di garantire tempestivamente la continuità della fornitura di farmaci essenziali destinati a pazienti fragili può prevalere sull’interesse dell’operatore economico a una configurazione della procedura maggiormente conforme alla propria organizzazione imprenditoriale.
  • La struttura di una procedura di acquisto basata su massimali di spesa, anziché sull’indicazione immediata e puntuale di tutti i prodotti e quantitativi, non determina di per sé un pregiudizio cautelativamente rilevante quando l’operatore interessato sia produttore esclusivo, conosca i fabbisogni, i prezzi e il massimale e operi in un mercato non concorrenziale.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando la mancata partecipazione alla procedura non impedisca all’operatore economico di continuare a fornire i beni all’amministrazione mediante le ordinarie modalità di affidamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaConcessioni e partenariato pubblico-privatoOrganizzazione del servizio sanitario
RamiContratti pubbliciSanità
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.