Corte di giustizia, Sentenza C-46/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 gennaio 2024. — Liam Jenkinson contro Consiglio dell'Unione europea e a. — Impugnazione – Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea – Contratti d’impiego consecutivi a tempo determinato – Domanda di riqualificazione dell’insieme dei rapporti contrattuali in contratto a tempo indeterminato – Domanda di risarcimento per licenziamento illegittimo – Ricorso per risarcimento danni – Principio di non discriminazione – Principio del ne ultra petita – Obbligo di motivazione – Snaturamento del diritto nazionale – Spese². — Causa C-46/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’impugnazione di Liam Jenkinson contro la sentenza del Tribunale relativa ai suoi contratti di lavoro con Eulex Kosovo e, in precedenza, con altre missioni UE. Ha confermato che il Tribunale poteva applicare il regolamento Roma I per individuare il diritto nazionale rilevante e valutare la legittimità dei contratti a termine. Ha anche escluso che vi fosse stata una violazione decisiva del principio di non discriminazione o un’omessa pronuncia sui capi di domanda dedotti.
Impugnazione respinta in una controversia sul personale contrattuale di Eulex Kosovo: riqualificazione di contratti a termine, legge applicabile e non discriminazione
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel respingere le domande del sig. Jenkinson dirette a: 1) riqualificare una successione di contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato e ottenere il risarcimento per licenziamento illegittimo; 2) accertare una discriminazione rispetto agli agenti dell’Unione; 3) attribuire la legge applicabile ai rapporti contrattuali secondo il regolamento Roma I; 4) qualificare la responsabilità dei convenuti e l’eventuale violazione di principi e norme dell’Unione, tra cui l’articolo 336 TFUE, il principio di non discriminazione e l’obbligo di motivazione.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, in una controversia contrattuale proposta sulla base di una clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE, il giudice dell’Unione deve attenersi all’oggetto del litigio delineato dalle parti e può applicare il diritto nazionale designato dalle regole di conflitto, senza essere tenuto a ricostruire d’ufficio un regime uniforme di impiego per il personale delle missioni UE in assenza di una disciplina applicabile; inoltre, la semplice identità delle clausole contrattuali di rinvio a diritti nazionali diversi non integra di per sé una discriminazione, se i lavoratori non si trovano in situazioni analoghe. Nel caso concreto, la Corte ha respinto l’impugnazione: ha ritenuto corretta la determinazione della legge applicabile ai contratti, non ha ravvisato un errore decisivo nell’esame del divieto di abuso dei contratti a termine, ha escluso omissioni rilevanti di pronuncia e ha confermato la declaratoria di irricevibilità del motivo sulle spese.
Norme richiamate
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 336 TFUE
- Articolo 5 TUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 127 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 170 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Azione comune 2008/124/PESC
- Direttiva 1999/70/CE
- Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003
Impugnazione relativa al personale contrattuale di Eulex Kosovo e alla riqualificazione dei contratti a termine
La Corte di giustizia, Prima Sezione, ha deciso su un’impugnazione proposta da Liam Jenkinson avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto le sue domande relative ai rapporti di impiego presso EUMM, EUPM ed Eulex Kosovo. La controversia ruota attorno alla riqualificazione di una serie di contratti a tempo determinato in un unico contratto a tempo indeterminato, al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, nonché alla presunta discriminazione rispetto agli altri agenti dell’Unione.
Contesto fattuale e procedimento
Il ricorrente aveva lavorato, prima, presso EUMM e, poi, presso EUPM, in entrambi i casi sulla base di contratti a termine consecutivi, e successivamente presso Eulex Kosovo, con undici contratti a tempo determinato consecutivi. Gli ultimi nove contratti contenevano una clausola compromissoria a favore dei giudici belgi, mentre l’ultimo contratto attribuiva la competenza al giudice dell’Unione ai sensi dell’articolo 272 TFUE.
Nel giudizio di primo grado Jenkinson aveva chiesto:
- la riqualificazione dell’insieme dei contratti in un contratto a tempo indeterminato;
- la dichiarazione di illegittimità del licenziamento;
- il risarcimento per abuso del ricorso ai contratti a termine;
- l’accertamento di una discriminazione in materia di retribuzione, pensione e altri benefici;
- in subordine, la responsabilità extracontrattuale dei convenuti.
Il Tribunale, dopo un primo passaggio processuale annullato in appello dalla Corte nel 2018, ha nuovamente respinto il ricorso con sentenza del 10 novembre 2021.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’azione comune 2008/124/PESC, in particolare:
- articolo 9, paragrafo 3: possibilità per Eulex Kosovo di assumere personale internazionale e locale su base contrattuale;
- articolo 10, paragrafo 3: condizioni di impiego stabilite nei contratti conclusi tra capomissione e personale.
Viene poi in rilievo il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), e in particolare:
- articolo 8, sui contratti individuali di lavoro e sui criteri di collegamento;
- articolo 9, sulle norme di applicazione necessaria;
- articolo 10, su esistenza e validità del consenso;
- articolo 11, sulla validità formale;
- articolo 13, sull’incapacità.
Sono inoltre citati l’articolo 336 TFUE, l’articolo 5 TUE, l’articolo 272 TFUE, la direttiva 1999/70/CE e il regolamento finanziario n. 966/2012.
Ricevibilità dell’impugnazione
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Poiché la Commissione era parte nel giudizio dinanzi al Tribunale, il ricorrente poteva validamente rivolgere anche contro di essa l’impugnazione. La Corte rileva inoltre che gli argomenti fondati sulla sentenza Eulex Kosovo del 2022 non incidono sulla ricevibilità dell’impugnazione nel presente caso.
Primo motivo: illegittimità dell’azione comune e della comunicazione della Commissione
Jenkinson sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d’ufficio la legittimità dell’azione comune 2008/124 e della comunicazione C(2009) 9502, anche alla luce dell’articolo 336 TFUE.
La Corte respinge il motivo:
- la censura sull’esame d’ufficio della legittimità dell’azione comune era nuova in appello e quindi irricevibile;
- quanto all’azione comune, il Tribunale aveva già verificato se nel ricorso fosse stata validamente proposta un’eccezione di illegittimità, concludendo correttamente che mancavano argomentazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del suo regolamento di procedura;
- la comunicazione C(2009) 9502 era stata esaminata quanto alla sua opponibilità e legittimità, e il ricorrente non dimostrava un errore del Tribunale.
Quarto motivo, prima parte: articolo 336 TFUE, obbligo di motivazione e norme finanziarie
La Corte considera irricevibili o infondati gli argomenti con cui Jenkinson lamentava che il Tribunale avesse omesso di esaminare una violazione dell’articolo 5 TUE, dell’articolo 336 TFUE e del regolamento finanziario. Il ricorrente introduceva infatti in appello una censura nuova, relativa alla mancanza di un quadro giuridico adottato in forza dell’articolo 336 TFUE, che non era stata dedotta in primo grado.
La Corte aggiunge che il Tribunale non era tenuto a pronunciare su tali questioni, perché nel giudizio di primo grado non erano state prospettate come fondamento della responsabilità extracontrattuale invocata.
Terzo motivo, prima parte: applicazione del diritto dell’Unione e principi generali
La Corte chiarisce che il Tribunale non aveva affatto escluso l’applicazione dei principi del diritto dell’Unione: al contrario, aveva verificato il rispetto del divieto di abuso del ricorso a contratti a termine, in coerenza con la direttiva 1999/70/CE e con la giurisprudenza della Corte.
L’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto applicare un regime di assunzione analogo al RAA è respinto, perché il ricorrente non aveva dedotto in primo grado una specifica censura relativa all’assenza di un quadro giuridico adottato ai sensi dell’articolo 336 TFUE. La Corte ribadisce che un motivo di legittimità nel merito può essere esaminato solo se dedotto dalla parte.
Terzo motivo, seconda parte: non discriminazione
La Corte respinge, come irricevibile, la censura secondo cui il diritto nazionale applicabile avrebbe violato il principio di non discriminazione nei confronti del ricorrente rispetto agli agenti dell’Unione soggetti al RAA, perché tale censura era nuova in appello.
Sul punto generale della parità di trattamento tra membri del personale contrattuale di Eulex Kosovo, la Corte però constata un errore di diritto del Tribunale: non bastava dire che tutti i contratti contenevano clausole identiche di rinvio a diritti nazionali diversi. Tuttavia, questo errore non comporta l’annullamento della sentenza, perché la motivazione del Tribunale è sostituibile: i diversi dipendenti non si trovavano in situazione analoga, essendo soggetti a normative diverse in ragione della loro cittadinanza e del criterio di collegamento accettato nei contratti.
Terzo motivo, terza parte: legge applicabile ai contratti e regolamento Roma I
La Corte conferma la metodologia del Tribunale nell’applicazione dell’articolo 8 del regolamento Roma I.
Per gli ultimi due contratti, la Corte ritiene non decisivo il riferimento alla presenza di una sede dell’Eulex Kosovo a Bruxelles o al ruolo di altre istituzioni dell’Unione, poiché il criterio del luogo di assunzione guarda alla sede che ha effettivamente concluso il contratto. La Corte afferma anche che il ricorrente non aveva dimostrato uno snaturamento del diritto nazionale valutato dal Tribunale.
Per i primi nove contratti, la Corte respinge gli argomenti relativi all’opponibilità della comunicazione C(2009) 9502 e al consenso delle parti, poiché il ricorrente non sviluppa censure sufficientemente precise e chiare. Respinge inoltre le doglianze volte a ottenere l’applicazione di norme più favorevoli o di norme di applicazione necessaria, in quanto non erano state individuate in modo specifico.
Terzo motivo, quarta parte: abuso dei contratti a termine e legge irlandese
Il Tribunale aveva applicato la legge irlandese di recepimento della direttiva 1999/70/CE e aveva valutato, alla luce del diritto nazionale, se il ricorso a contratti a termine successivi fosse giustificato da ragioni oggettive.
La Corte conferma che il Tribunale non ha snaturato il diritto irlandese. È stato preso in considerazione il carattere temporaneo della missione Eulex Kosovo, la limitatezza temporale dei finanziamenti, le evoluzioni delle competenze e del mandato, e la ristrutturazione della missione. Secondo la Corte, tali elementi potevano legittimamente essere valorizzati per giustificare la successione dei contratti.
La Corte respinge anche le censure sul mancato esame di soluzioni meno lesive o sulla pretesa obbligatorietà di un tetto al numero dei rinnovi, ritenendo che il ricorrente non abbia indicato norme precise del diritto dell’Unione o del diritto nazionale che imponessero una soluzione diversa.
Terzo motivo, quinta e sesta parte: ultra petita e omessa pronuncia
La Corte ritiene che il Tribunale non abbia pronunciato ultra petita. Le richieste risarcitorie del ricorrente erano infatti collegate alla domanda di riqualificazione dei contratti in CTI, e non a una diversa base risarcitoria autonoma. Il Tribunale ha quindi correttamente respinto anche il risarcimento contrattuale conseguente.
Parimenti, non vi è stata omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno contrattuale: essa era stata assorbita dal rigetto della domanda principale di riqualificazione.
Secondo motivo e prima censura della quarta parte: estensione temporale del rapporto e contratti precedenti
La Corte conferma che il Tribunale poteva limitare l’esame agli undici contratti conclusi in seno a Eulex Kosovo, senza includere quelli precedenti con EUMM ed EUPM. La competenza derivava infatti dalla clausola compromissoria contenuta solo nell’ultimo contratto, e il ragionamento del Tribunale riguardava la validità della successione degli undici contratti ai fini della domanda di riqualificazione.
La Corte respinge inoltre l’argomento relativo ai “datori di lavoro collegati”, perché tale nozione appartiene al diritto sostanziale nazionale e non poteva essere trattata in astratto prima dell’individuazione della legge applicabile.
Quarto motivo, seconda parte: disparità di trattamento e status del personale
La Corte rileva un errore di diritto del Tribunale nel ritenere che non vi fosse discriminazione tra membri del personale contrattuale di Eulex Kosovo solo perché i contratti utilizzavano le stesse clausole di rinvio. Tuttavia, l’errore è privo di effetti sul dispositivo: l’applicazione di diverse leggi nazionali discendeva da criteri oggettivi di diritto internazionale privato e dalla diversa situazione in cui si trovavano i dipendenti al momento della conclusione dei contratti.
Quanto al confronto con gli agenti soggetti al RAA, la Corte esclude che l’articolo 336 TFUE conferisca un diritto ad essere assunto in base a quel regime. Il ricorrente non ha dimostrato che il suo impiego dovesse essere disciplinato dal RAA né che l’Unione abbia agito allo scopo di eluderlo.
Quinto motivo: ricevibilità del terzo capo della domanda
La Corte conferma la declaratoria di irricevibilità del terzo capo della domanda, diretto alla responsabilità extracontrattuale dei convenuti. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto che tale capo fosse poco chiaro e che, in sostanza, facesse dipendere il danno dal rigetto delle prime due domande. In appello il ricorrente non dimostra in modo specifico l’errore del Tribunale.
Sesto motivo: spese
La censura sulle spese è dichiarata irricevibile, perché l’impugnazione è stata respinta integralmente e, secondo l’articolo 58, secondo comma, dello Statuto, non può avere come unico oggetto le spese.
Dispositivo e principio conclusivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Jenkinson alle spese. Il principio ricavabile è che, in assenza di un regime UE specifico per il personale civile contrattuale di una missione PESC, il giudice dell’Unione adito con clausola compromissoria deve applicare le regole di conflitto e controllare, se del caso, il rispetto dei principi generali dell’Unione senza sostituirsi al legislatore; inoltre, la mera applicazione di diritti nazionali diversi non costituisce di per sé discriminazione se i lavoratori non si trovano in situazione analoga.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 18 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-128/21
- Sentenza · 18 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-367/21
- Sentenza · 18 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-218/22
- Sentenza · 18 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-227/22
- Sentenza · 18 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-303/22
- Sentenza · 18 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-451/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →