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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-451/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 gennaio 2024. — RTL Nederland BV e RTL Nieuws BV contro Minister van Infrastructuur en Waterstaat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (UE) n. 376/2014 – Monitoraggio degli eventi che mettono in pericolo la sicurezza aerea – Articolo 15 – Riservatezza delle informazioni dettagliate relative a tali eventi – Portata di tale riservatezza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11 – Libertà di espressione e di informazione – Libertà dei media – Richiesta di comunicazione di informazioni relative alla distruzione di un aeromobile che sorvolava l’Ucraina orientale, presentata da imprese operanti nel settore dei mezzi d’informazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione – Presupposti. — Causa C-451/22

Giurisprudenza europea62022CJ0451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Raad van State olandese, ha chiarito che il regime di riservatezza previsto dal regolamento n. 376/2014 copre in modo ampio tutte le informazioni sugli eventi di sicurezza aerea detenute dalle autorità competenti. Ne consegue che né il pubblico né le imprese dei media hanno un diritto generale di accesso a tali informazioni, anche quando l’interesse pubblico alla conoscenza sia elevato. La Corte ha inoltre ritenuto che tale limitazione sia compatibile con la libertà di espressione e di informazione garantita dalla Carta.

Rinvio pregiudiziale sulla portata della riservatezza delle informazioni sugli eventi di sicurezza aerea e sul diritto di accesso dei media ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014 e della Carta

La questione giuridica

Se l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 376/2014, letto alla luce dell’articolo 11 della Carta, debba essere interpretato nel senso che tutte le informazioni detenute dalle autorità nazionali competenti relative a un "evento" di sicurezza aerea sono coperte da un regime di riservatezza che esclude ogni diritto di accesso del pubblico e dei media; in subordine, se tale disciplina sia compatibile con una norma nazionale che vieta la divulgazione e se, in caso negativo, possa applicarsi il regime nazionale generale di accesso ai documenti amministrativi.

Principio di diritto

L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 376/2014, interpretato alla luce dell’articolo 11 della Carta, istituisce per le informazioni in possesso delle autorità nazionali competenti relative a un evento di sicurezza aerea un regime di riservatezza generale e rigoroso che impedisce l’accesso sia al pubblico sia ai media, senza che ciò sia contrario alla Carta, poiché la limitazione è prevista dalla legge, non incide sul contenuto essenziale del diritto e risponde proporzionatamente all’obiettivo di interesse generale consistente nel mantenere e migliorare la sicurezza aerea.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 11
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 52, paragrafo 1
  • Regolamento (UE) n. 376/2014
  • Regolamento (UE) n. 996/2010
  • Regolamento (UE) 2018/1139
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Direttiva 95/46/CE
  • Direttiva 2003/42/CE
  • Regolamento (CE) n. 1321/2007
  • Regolamento (CE) n. 1330/2007

Riservatezza delle informazioni sugli eventi di sicurezza aerea e accesso dei media

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) in materia di trasporto aereo e accesso alle informazioni detenute dalle autorità nazionali competenti dopo la distruzione del volo MH17 nel 2014. Le imprese RTL chiedevano l’accesso a segnalazioni e documenti registrati nel sistema ECCAIRS, invocando la normativa olandese sulla trasparenza amministrativa e la libertà di informazione.

Fatti e procedimento principale

Le imprese RTL avevano presentato una domanda di accesso a informazioni relative alla distruzione dell’aeromobile MH17, in particolare alle "segnalazioni registrate nell’ECCAIRS" riguardanti l’Ucraina nel 2014. Il Ministro competente aveva respinto la domanda, ritenendo che il regolamento n. 376/2014 istituissi un regime speciale di divieto di divulgazione prevalente sulla disciplina nazionale generale di accesso ai documenti. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte di chiarire la portata della riservatezza prevista dall’articolo 15 del regolamento e il suo rapporto con l’articolo 11 della Carta.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato in particolare il regolamento (UE) n. 376/2014, che disciplina segnalazione, analisi e monitoraggio degli eventi nel settore dell’aviazione civile, e il regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste di sicurezza. Sono stati richiamati anche il regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso ai documenti e l’articolo 11 della Carta, oltre all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • come vadano intese le nozioni di "informazioni dettagliate su eventi" e di "opportuna riservatezza" dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 376/2014;
  • se tale disposizione consenta o imponga una norma nazionale che vieti la divulgazione di qualsiasi dato ricevuto a seguito di segnalazioni di eventi;
  • in subordine, se possa applicarsi il regime nazionale generale di bilanciamento tra interesse alla divulgazione e altri interessi pubblici o privati;
  • se rilevi la circostanza che le informazioni siano contenute nella banca dati nazionale o in altri documenti.

Ragionamento della Corte: interpretazione dell’articolo 15 del regolamento n. 376/2014

La Corte ha adottato un’interpretazione autonoma e uniforme della disposizione, valorizzandone testo, contesto e finalità. Ha osservato che l’articolo 15, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare misure per garantire la riservatezza delle informazioni dettagliate sugli eventi ricevute ai sensi degli articoli 4, 5 e 10 del regolamento.

Secondo la Corte, la nozione di "informazioni" copre tutte le informazioni raccolte, in qualunque forma, dalle autorità competenti in relazione a eventi che mettono o possono mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o terzi, comprese le informazioni registrate nelle banche dati nazionali, nel repertorio centrale europeo e nei documenti o supporti elaborati dopo la notifica. L’obbligo di riservatezza si estende dunque non solo alle segnalazioni, ma anche alle analisi, valutazioni, relazioni e altri atti formati nel sistema di sicurezza aerea.

La Corte ha poi precisato che l’articolo 15, paragrafo 2, rafforza tale lettura, perché vieta l’uso delle informazioni per fini diversi da quelli per cui sono raccolte, e in particolare per attribuire colpe o responsabilità o per scopi diversi dal mantenimento o miglioramento della sicurezza aerea.

Contesto sistematico e finalità del regolamento

La Corte ha richiamato i considerando del regolamento n. 376/2014, in particolare quelli che insistono sulla necessità di un rapporto di fiducia tra informatore e autorità e sulla protezione rigorosa delle informazioni sensibili. Ha inoltre valorizzato l’articolo 1 del regolamento, che mira a migliorare la sicurezza dell’aviazione civile assicurando la segnalazione, raccolta, protezione, scambio e analisi delle informazioni.

Nel medesimo senso, la Corte ha letto l’articolo 20 del regolamento n. 376/2014 come conferma del fatto che il regolamento n. 1049/2001 non si applica alle informazioni protette da norme più rigorose contenute nel regolamento stesso. Ha inoltre richiamato il regolamento 2018/1139 e il regolamento n. 996/2010, che prevedono anch’essi obblighi di limitazione della diffusione e di riservatezza per le informazioni di sicurezza aerea e per le informazioni sensibili raccolte nell’ambito delle inchieste di sicurezza.

Compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali

La Corte ha esaminato se l’interpretazione dell’articolo 15 come regime di riservatezza generale e rigoroso fosse compatibile con l’articolo 11 della Carta. Ha ritenuto che si tratti effettivamente di una limitazione alla libertà di espressione e di informazione, inclusa la libertà dei media di raccogliere informazioni a fini giornalistici.

Tuttavia, la limitazione soddisfa i requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta:

  • è "prevista dalla legge", perché la portata dell’obbligo di riservatezza risulta sufficientemente chiara e precisa dal regolamento;
  • non lede il contenuto essenziale del diritto, poiché non impedisce in generale al pubblico e ai media di informarsi su tali temi tramite altre fonti o altri mezzi;
  • è giustificata da un obiettivo di interesse generale, ossia la sicurezza dell’aviazione civile;
  • è proporzionata, perché il legislatore ha previsto anche meccanismi mirati di diffusione, in particolare informazioni aggregate e anonimizzate, relazioni di sicurezza pubbliche e, in casi specifici, divulgazioni autorizzate dalle autorità o dai giudici nazionali nel rispetto di condizioni rigorose.

Esito sulle questioni pregiudiziali

La Corte ha concluso che l’articolo 15 del regolamento n. 376/2014, letto alla luce dell’articolo 11 della Carta, deve essere interpretato nel senso che le informazioni detenute dalle autorità nazionali competenti riguardo a un evento relativo alla sicurezza aerea sono soggette a un regime di riservatezza che esclude il diritto di accesso del pubblico e dei media in qualsiasi forma. Di conseguenza, non era necessario rispondere alle ulteriori questioni sulla compatibilità con la disciplina nazionale o sulla possibile applicazione del regime generale di trasparenza amministrativa.

Principio affermato

La sentenza afferma che il regime europeo di sicurezza aerea prevale, per le informazioni rientranti nel suo ambito, sulle richieste di accesso generalizzato: tali dati non sono liberamente accessibili, ma possono essere diffusi solo nei casi e alle condizioni espressamente previsti dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieaviazione civileaccesso ai documentilibertà di espressione e di informazioneriservatezza delle informazionisicurezza aerea

Testo integrale

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