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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-218/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 gennaio 2024. — BU contro Comune di Copertino. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Lecce. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che vieta il pagamento di tale indennità in caso di dimissioni volontarie di un dipendente pubblico – Contenimento della spesa pubblica – Esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico. — Causa C-218/22

Giurisprudenza europea62022CJ0218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione il divieto italiano di monetizzare le ferie non godute applicato al dipendente pubblico che rassegni dimissioni volontarie. Ha ribadito che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale e che l’indennità sostitutiva spetta alla cessazione del rapporto, salvo prova che il lavoratore abbia deliberatamente rinunciato a fruirne dopo essere stato messo in condizione di farlo. Le esigenze di contenimento della spesa pubblica non possono giustificare una limitazione di tale diritto.

Ferie annuali retribuite non godute: incompatibilità con il diritto UE del divieto di monetizzazione per il dipendente pubblico dimissionario

La questione giuridica

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino a una norma nazionale che, per contenimento della spesa pubblica ed esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, vieta la corresponsione dell’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, anche maturate negli anni precedenti e nell’ultimo anno, quando il rapporto cessi per dimissioni volontarie; e, in caso affermativo, se spetti al dipendente provare l’impossibilità di fruire delle ferie durante il rapporto.

Principio di diritto

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, osta a una normativa nazionale che escluda in modo automatico l’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico che si dimette volontariamente, quando il divieto si fondi su esigenze di risparmio e organizzative e riguardi ferie maturate sia nell’ultimo anno sia negli anni precedenti. Il diritto alla monetizzazione sussiste salvo che il datore di lavoro dimostri di aver posto il lavoratore concretamente e in piena trasparenza in condizione di fruire delle ferie e che la mancata fruizione dipenda da scelta deliberata del lavoratore; non può invece essere imposto al lavoratore un onere generale di provare l’impossibilità di godere delle ferie, se il datore non ha assolto il proprio obbligo di diligenza e informazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Ferie annuali retribuite non godute e divieto di monetizzazione nel pubblico impiego

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce relativo alla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta al dipendente pubblico dimissionario di ottenere un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute alla cessazione del rapporto. La Corte esamina la questione alla luce dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.

Fatti e procedimento principale

BU, dipendente del Comune di Copertino dal 1992 al 2016, ha cessato volontariamente il rapporto di lavoro per accedere al pensionamento anticipato. Ha chiesto il pagamento sostitutivo di 79 giorni di ferie annuali retribuite non godute, maturate tra il 2013 e il 2016, ma il Comune ha opposto il divieto previsto dalla normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica.

Il giudice del rinvio segnala che la Corte costituzionale italiana, con sentenza n. 95/2016, aveva ritenuto tale disciplina conforme alla Costituzione e non contrastante con il diritto dell’Unione, valorizzando sia il contenimento della spesa sia le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico. Tuttavia, il Tribunale di Lecce dubita della compatibilità di tale impostazione con la giurisprudenza più recente della Corte, in particolare con la sentenza job-medium.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiede in sostanza:

  • se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino a una norma nazionale che vieta la monetizzazione delle ferie non godute in caso di dimissioni volontarie del dipendente pubblico, quando la ratio sia il risparmio di spesa e l’organizzazione del lavoro pubblico;
  • in caso di risposta affermativa, se il dipendente debba dimostrare di non aver potuto fruire delle ferie nel corso del rapporto.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e consente la sostituzione in denaro solo in caso di fine del rapporto di lavoro;
  • l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che sancisce il diritto a ferie annuali retribuite;
  • l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quale parametro per le eventuali limitazioni ai diritti fondamentali.

Sul piano interno vengono menzionati l’articolo 36 della Costituzione italiana, l’articolo 2109 c.c. e, soprattutto, l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce anzitutto che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione e che l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE concretizza il diritto fondamentale di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.

Ricorda poi che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie ha diritto a un’indennità finanziaria, senza che il motivo della cessazione sia rilevante. La cessazione volontaria del rapporto, dunque, non può di per sé escludere la monetizzazione delle ferie non godute.

La Corte distingue tuttavia il caso in cui il lavoratore abbia deliberatamente e consapevolmente rinunciato a fruire delle ferie dopo essere stato posto in condizione di farlo. In tale ipotesi, il diritto può perdersi e non sussiste l’indennità sostitutiva. È però il datore di lavoro a dover provare di aver adottato tutte le misure necessarie per consentire l’effettiva fruizione delle ferie, informando il lavoratore in modo accurato e tempestivo e invitandolo, se necessario formalmente, a goderne.

Quanto agli obiettivi della normativa italiana, la Corte afferma che il contenimento della spesa pubblica non può giustificare una compressione del diritto alle ferie, poiché la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non può dipendere da considerazioni meramente economiche. Le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, invece, possono essere considerate coerenti con la finalità della direttiva, nella misura in cui incentivino la fruizione effettiva delle ferie; ma non possono tradursi in un divieto automatico di indennizzo alla cessazione del rapporto.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale che, per ragioni di contenimento della spesa pubblica e di organizzazione del datore di lavoro pubblico, escluda il pagamento di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate sia nell’ultimo anno sia negli anni precedenti e non godute al momento della cessazione del rapporto, quando il dipendente abbia rassegnato dimissioni volontarie e non risulti dimostrato che la mancata fruizione dipendesse da ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Principio affermato

Il diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto non può essere negato al dipendente pubblico dimissionario per la sola ragione della cessazione volontaria del rapporto o per esigenze di risparmio; il diniego è possibile solo se il datore di lavoro dimostra di aver messo concretamente il lavoratore in condizione di fruire delle ferie e che questi vi abbia rinunciato consapevolmente.

Come è indicizzato

Materieorario di lavoroferie annuali retribuitediritto sociale dell’unionepubblico impiegocontenimento della spesa pubblica

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