Corte di giustizia, Sentenza C-227/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2024. — IL contro Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsia“ Pleven. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Gabrovo. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 7, paragrafi 1 e 3 – Patente di guida – Rilascio, validità e rinnovo – Idoneità fisica e mentale per la guida – Esami medici – Frequenza – Documento che attesta l’idoneità psicologica dei conducenti. — Causa C-227/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che uno Stato membro possa imporre ai conducenti professionisti delle categorie indicate un certificato psicologico separato e autonomo rispetto alla patente di guida valida. Ha ritenuto che la direttiva 2006/126/CE già armonizzi in modo sufficiente i requisiti di idoneità fisica e mentale e il sistema dei documenti abilitanti, impedendo duplicazioni nazionali non previste. Gli esami medici devono, di regola, essere collegati al rilascio o al rinnovo della patente e non essere anticipati con frequenza inferiore alla sua validità amministrativa.
Patente di guida per conducenti professionisti: incompatibilità con la direttiva 2006/126/CE dell’obbligo nazionale di munirsi, oltre alla patente valida, di un separato certificato di idoneità psicologica con durata inferiore
La questione giuridica
Se l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/126/CE consenta a uno Stato membro di: a) imporre ai conducenti delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E esami di idoneità psichica e mentale a intervalli più brevi della validità della patente e di richiedere un certificato separato di idoneità psicologica; b) prevedere, oltre ai requisiti armonizzati della direttiva, ulteriori requisiti nazionali per accertare l’idoneità psicologica dei conducenti che trasportano persone o merci; c) applicare tali requisiti a una frequenza non sincronizzata con la durata amministrativa della patente.
Principio di diritto
L’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/126/CE osta a una normativa nazionale che imponga ai titolari di patente valida per le categorie professionali C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, già sottoposti al controllo di idoneità fisica e mentale al rilascio della patente, di possedere anche un separato certificato di idoneità psicologica con durata più breve della patente stessa. La direttiva armonizza i documenti che attestano il diritto di guida e non consente controlli nazionali ulteriori che duplicano, senza necessità proporzionata, la verifica già effettuata ai fini del rilascio/rinnovo; gli esami medici devono, in linea di principio, coincidere con il rinnovo della patente, salvo i margini espressamente previsti dalla direttiva per controlli più severi ma coerenti con i suoi obiettivi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/126/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
- Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2006/126/CE
- Allegato II direttiva 2006/126/CE
- Allegato III direttiva 2006/126/CE
- Direttiva 2003/59/CE
Patente di guida e certificato di idoneità psicologica
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Gabrovo in materia di patente di guida e controlli di idoneità psicologica dei conducenti professionisti. La Corte è chiamata a chiarire se la direttiva 2006/126/CE consenta a uno Stato membro di imporre, per alcune categorie professionali, un documento aggiuntivo rispetto alla patente valida.
Fatti e procedimento principale
IL, titolare di una patente valida per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E e T, è stato sanzionato in Bulgaria perché, durante un controllo stradale mentre effettuava trasporto pubblico di merci, non ha potuto esibire un certificato di idoneità psicologica ancora valido. Il certificato in suo possesso era scaduto. La sanzione era stata inflitta sulla base della normativa bulgara che richiede tale certificato ai conducenti professionisti e ne punisce la mancanza con una multa.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama il sistema della direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, in particolare:
- considerando 8 e 9, relativi all’armonizzazione minima delle condizioni di rilascio e alla relazione tra esami medici e rinnovo della patente;
- articolo 1, paragrafo 1, sulla patente nazionale conforme al modello unionale;
- articolo 2, paragrafo 1, sul riconoscimento reciproco delle patenti;
- articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, sul rilascio, la validità e il rinnovo;
- allegato II, sui requisiti minimi per l’esame di idoneità alla guida;
- allegato III, sulle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale, con particolare riferimento ai gruppi 1 e 2 e ai punti 4, 5, 13.1 e 13.2. È richiamata anche la direttiva 2003/59/CE, che disciplina la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali, ma senza introdurre requisiti specifici ulteriori per l’idoneità mentale rispetto alla direttiva 2006/126/CE.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se:
- gli Stati membri possano imporre ai conducenti delle categorie professionali esami di idoneità psicologica a intervalli più brevi della validità della patente e richiedere un certificato separato;
- possano introdurre requisiti ulteriori, nazionali, per accertare l’idoneità psicologica dei conducenti che trasportano passeggeri o merci;
- tali requisiti, se ammessi, debbano comunque rispettare la logica della direttiva che sincronizza la durata della validità della patente con i controlli medici.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2006/126/CE realizza un’armonizzazione minima delle condizioni per il rilascio della patente, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e garantire il riconoscimento reciproco dei titoli. Per le categorie professionali considerate, l’idoneità fisica e mentale è già verificata al momento del rilascio e del rinnovo della patente.
Quanto all’allegato III, la Corte rileva che gli Stati membri possono certo prevedere controlli medici più rigorosi e tenere conto dei rischi specifici dei conducenti del gruppo 2. Tuttavia, il test psicologico previsto dalla normativa bulgara, per portata e finalità, non risulta coincidere con l’esame medico armonizzato dalla direttiva. Se si tratta di un controllo diverso da quello previsto dall’allegato III, esso non può essere imposto come requisito aggiuntivo che svuota il sistema della direttiva e duplica la prova dell’idoneità già attestata dalla patente.
La Corte aggiunge che la patente rilasciata conformemente alla direttiva costituisce la prova che il titolare soddisfaceva i requisiti richiesti al momento del rilascio. La direttiva armonizza in modo completo i documenti che devono essere riconosciuti dagli Stati membri; perciò non è ammessa la coesistenza di un ulteriore documento nazionale che svolga la stessa funzione probatoria.
Inoltre, la Corte esclude che gli Stati membri possano imporre una verifica dell’idoneità mentale a intervalli inferiori alla validità amministrativa della patente. Il punto 4 dell’allegato III, interpretato alla luce delle altre versioni linguistiche e del considerando 9, indica che gli esami medici devono coincidere con il rinnovo della patente. Il quinto comma dell’articolo 7, paragrafo 3, conferma questa logica, ammettendo solo in via eccezionale la riduzione della validità della patente per incrementare la frequenza dei controlli medici.
Decisione della Corte
La Corte risponde che l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/126/CE osta a che uno Stato membro imponga ai titolari di patente delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, rilasciata in conformità alla direttiva, di possedere anche un certificato di idoneità psicologica con durata inferiore alla validità della patente. Conseguentemente, il diritto dell’Unione impedisce una sanzione fondata esclusivamente sulla mancata esibizione di tale certificato separato, quando il conducente è già titolare di una patente valida rilasciata secondo la direttiva.
Principi affermati
La pronuncia afferma che:
- la patente di guida rilasciata secondo la direttiva 2006/126/CE è, di per sé, prova dell’idoneità fisica e mentale accertata ai fini del rilascio;
- gli Stati membri non possono imporre un secondo documento nazionale con la stessa funzione di attestazione dell’idoneità;
- per i conducenti delle categorie professionali, i controlli medici non possono essere anticipati a intervalli inferiori alla durata di validità amministrativa della patente, salvo i limiti espressamente previsti dalla direttiva;
- eventuali misure nazionali più rigorose devono restare compatibili con l’armonizzazione perseguita dal diritto dell’Unione e non comprometterne il risultato.
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