Cassazione Penale, Ordinanza n. 10886/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per estorsione. Nel ricorso hanno dedotto: 1) l'erronea qualificazione giuridica del fatto, contestando anche l'entità della somma che sarebbe stata sottratta e chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti; 2) l'omessa considerazione dell'attenuante dell'estorsione di lieve entità; 3) vizi sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e, comunque, fondato su una diversa ricostruzione fattuale non consentita in cassazione; ha ritenuto il secondo motivo non deducibile perché la questione non era stata specificamente prospettata in appello con i motivi aggiunti o in sede di conclusioni; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per violazione della catena devolutiva e, in ogni caso, manifestamente infondato perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Viene richiamato per affermare che non è consentito proporre in cassazione una doglianza sul trattamento sanzionatorio se non è stata devoluta al giudice di appello, in violazione della catena devolutiva.
art. 132 c.p.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Sono indicati come criteri che guidano la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena.
art. 133 c.p.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Sono indicati come criteri che guidano la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena.
art. 62-bis c.p.
Non è citato espressamente, ma il testo richiama l'attenuante dell'estorsione di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale n. 120 del 2023, senza ulteriori riferimenti normativi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito contestare la qualificazione giuridica del fatto se la censura presuppone una diversa ricostruzione del fatto storico non verificabile in cassazione.
- Il motivo di ricorso che si limita a riproporre doglianze già affrontate e adeguatamente respinte in appello è generico e non supera il vaglio di ammissibilità.
- La censura relativa a una circostanza attenuante non dedotta in appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, perché ciò viola la catena devolutiva.
- L'omissione motivazionale sull'attenuante dell'estorsione di lieve entità non è deducibile in cassazione se la relativa questione, già proponibile in appello, non è stata tempestivamente prospettata con i motivi aggiunti o in sede di conclusioni.
- La determinazione della pena e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
Come è indicizzato
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