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Sentenza

Sentenza n. 620/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 87269 datato 17.12.2024 a firma del Dirigente del Settore 4 – Gestione del Territorio, del Patrimonio e Innovazione – del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “esecuzione della sentenza n. 00490/2021 REG.PROV.COLL. del TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce. Progetto di ridistribuzione dei manufatti e ampliamento della concessione demaniale marittima n. 33/2008, prot. in entrata n. 33641 del 10.07.2018. Località Rivabella. Stabilimento balneare denominato “Holiday Beach”. Rigetto”; - di tutti gli atti preordinati, connessi e/o consequenziali a quello impugnato e in particolare della nota prot. n. 23661 datata 13.04.2024 nella parte in cui viene formulato il preavviso di rigetto parziale della domanda con esclusivo riferimento alla richiesta di ampliamento sul lato destro del fronte mare.

Giustizia amministrativa202500256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale della richiesta di ampliamento di una concessione demaniale marittima, limitatamente all’area sul lato destro del fronte mare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima e già destinataria della concessione suppletiva n. 11/2024 per l’ampliamento sul lato sinistro del fronte mare, ha impugnato il successivo diniego relativo all’area sul lato destro. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia n. 490/2021, violazione e non corretta applicazione dell’art. 8 della legge regionale Puglia n. 17/2015 e difetto di motivazione, sostenendo che la precedente sentenza avesse qualificato la domanda come mero ampliamento della concessione, escludendo quindi la necessità di una gara pubblica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 4 della legge regionale Puglia n. 17/2015, delle norme del Piano Regionale delle Coste e dell’art. 6.2.7 delle relative NTA, nonché eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, erronea applicazione delle norme sulle entrate dello Stato e motivazione errata. Ha contestato la qualificazione dell’area come lotto autonomamente concedibile, osservando che il Comune non aveva adottato il Piano Comunale delle Coste, non aveva manifestato l’intenzione di rilasciare una nuova concessione e che l’ampliamento non avrebbe precluso future assegnazioni; ha inoltre sostenuto la conformità dell’intervento al Piano Regionale delle Coste e contestato la destinazione prioritaria dell’area a spiaggia libera con servizi.

La decisione

Il TAR ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha chiarito che la sentenza n. 490/2021 aveva annullato il precedente diniego soltanto perché il Comune aveva applicato automaticamente l’obbligo di gara anche a una domanda formalmente presentata come ampliamento ai sensi dell’art. 24 del regolamento esecutivo del codice della navigazione. Quella sentenza non aveva imposto all’amministrazione di qualificare necessariamente come ampliamento ogni porzione richiesta, né aveva precluso la valutazione della natura sostanziale dell’istanza nella riedizione del potere; pertanto non vi era elusione del giudicato. Quanto al secondo motivo, il TAR ha applicato l’orientamento secondo cui l’affidamento diretto dell’ampliamento al concessionario è un’eccezione da interpretare restrittivamente e presuppone situazioni eccezionali, una consistenza quantitativa minima e un rapporto di funzionalità oggettiva e necessaria tra l’estensione richiesta e il bene già concesso. Nel caso concreto il Comune aveva motivato adeguatamente che l’area sul lato destro rispettava il lotto minimo previsto dalle NTA del Piano Regionale delle Coste, era autonomamente sfruttabile commercialmente in ragione della collocazione e delle caratteristiche e non presentava un rapporto di funzionalità necessaria con la concessione originaria. L’area, quindi, era sostanzialmente riconducibile a un bene autonomamente concedibile, per il quale era necessaria una gara ad evidenza pubblica, anche se la domanda era formalmente qualificata come ampliamento. L’assenza del Piano Comunale delle Coste o di una concreta manifestazione di volontà del Comune di bandire una gara non incideva sulla corretta qualificazione sostanziale della richiesta. Ricorso rigettato; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, prospettando la nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato; il TAR ha tuttavia escluso che il provvedimento impugnato contrastasse con il giudicato precedente.

  • art. 24 regolamento esecutivo del codice della navigazione

    La disciplina dell’ampliamento della concessione consente l’affidamento diretto al concessionario soltanto in presenza di presupposti eccezionali, da verificare concretamente e in modo restrittivo; non si applica quando l’area richiesta costituisce obiettivamente un bene autonomamente concedibile.

  • art. 8.1 NTA del Piano Regionale delle Coste

    Il rispetto delle dimensioni del lotto minimo costituisce uno degli elementi valutabili per stabilire se l’area richiesta sia autonomamente concedibile.

  • artt. 3 e 4 l.r. Puglia n. 17/2015

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla disciplina regionale del demanio marittimo e del Piano Regionale delle Coste; il TAR ha ritenuto legittima la qualificazione dell’area come autonomamente concedibile e la conseguente necessità di gara.

  • art. 6.2.7 NTA del Piano Regionale delle Coste

    La ricorrente ne ha invocato la corretta applicazione, ma il TAR ha ritenuto non decisivi i rilievi relativi alla conformità dell’ampliamento al Piano Regionale delle Coste.

Massime di principio

  • La sentenza che annulla un diniego perché l’amministrazione ha applicato automaticamente l’obbligo di gara a una domanda formalmente presentata come ampliamento non preclude, nella successiva riedizione del potere, la qualificazione sostanziale della richiesta come domanda di nuova concessione, purché tale qualificazione sia adeguatamente motivata.
  • L’affidamento diretto di una maggiore superficie demaniale al titolare della concessione esistente costituisce un’eccezione da interpretare restrittivamente e può essere ammesso solo quando l’estensione sia oggettivamente funzionale e necessaria all’utilizzo corretto e proficuo del bene già concesso e abbia consistenza quantitativa minima.
  • Quando l’area richiesta rispetta il lotto minimo, è autonomamente sfruttabile e non presenta un rapporto di funzionalità necessaria con la concessione originaria, essa deve essere considerata sostanzialmente un bene autonomamente concedibile; la relativa assegnazione richiede una procedura di gara, anche se la domanda è formalmente denominata richiesta di ampliamento.
  • L’assenza del piano comunale delle coste o la mancata manifestazione, da parte dell’amministrazione, dell’intenzione concreta di bandire una gara non impediscono di qualificare sostanzialmente la domanda come volta al rilascio di una nuova concessione e non escludono, di per sé, l’obbligo di applicare la disciplina dell’evidenza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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