Cassazione Civile, Ordinanza n. 36460/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto da una donna contro il fratello, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia di donazioni paterne e ulteriori domande collegate alla tutela della quota di riserva nella successione del padre e, in parte, della madre defunta della quale la ricorrente era coerede. Nel precedente giudizio tra le stesse parti era stata proposta domanda di nullità di una vendita di immobili fatta dal padre al figlio, con domanda subordinata di riduzione delle liberalità; quel giudizio era stato definito in primo grado con decisione di inammissibilità ed era pendente in appello. Nel nuovo giudizio il Tribunale di Pescara, rilevata una parziale coincidenza di questioni e ritenendo che la precedente causa potesse assumere autorità pregiudicante, aveva sospeso il processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. con ordinanza del giudice istruttore. Con il ricorso per regolamento di competenza la ricorrente ha dedotto, con sei motivi, in sintesi: (1) violazione degli artt. 50-bis, 50-quater, 161, comma 1, e 337, comma 2, c.p.c., perché la domanda di riduzione doveva essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale e quindi anche la sospensione avrebbe dovuto essere disposta dal collegio, non dal giudice istruttore; (2) violazione degli artt. 324 e 337, comma 2, c.p.c., perché il giudizio asseritamente pregiudiziale era stato deciso solo in primo grado con pronuncia di rito; (3) violazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c. per l’erroneo richiamo a una sentenza d’appello non ancora esistente e per motivazione apparente; (4) violazione degli artt. 479 e 557 c.c. per non avere considerato la quota di riserva della madre; (5) violazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c. per la necessità di determinare in questo giudizio la quota di legittima della madre; (6) ulteriore violazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c. per l’erroneità del presupposto stesso della sospensione. Il resistente non ha svolto difese nel regolamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, poiché il giudizio sospeso aveva ad oggetto una domanda di riduzione soggetta ratione temporis alla riserva di collegialità di cui all’art. 50-bis, n. 6, c.p.c., anche il provvedimento di sospensione avrebbe dovuto essere adottato dal Tribunale in composizione collegiale e non dal giudice istruttore. La Corte ha valorizzato il principio già affermato in precedenti decisioni secondo cui la sospensione del processo, quando incide sul potere decisorio del giudice collegiale, deve essere disposta dall’organo competente a decidere la causa. Ha quindi dichiarato la nullità dell’ordinanza impugnata per vizio attinente alla regolare costituzione del giudice e ha precisato che tale nullità è deducibile con regolamento di competenza. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. L’ordinanza è stata cassata con disposizione di prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, con riassunzione nei termini di legge; le spese sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 337, comma 2, c.p.c.
la sospensione discrezionale/necessaria del processo non può essere disposta da un giudice privo del potere decisorio nella composizione richiesta per la causa pregiudicata; il provvedimento deve provenire dall’organo competente a decidere la controversia
art. 50-bis, n. 6, c.p.c.
la domanda di riduzione di donazioni, nel regime applicabile ratione temporis, rientra tra le cause riservate alla decisione collegiale del tribunale
art. 50-quater c.p.c.
richiamato nel motivo come norma relativa ai vizi conseguenti alla violazione della composizione dell’organo giudicante
art. 161, comma 1, c.p.c.
richiamato nel motivo per sostenere la nullità del provvedimento adottato da un giudice non competente nella composizione prevista
art. 324 c.p.c.
invocato nei motivi subordinati in tema di giudicato e autorità della decisione nel giudizio pregiudiziale
art. 295 c.p.c.
richiamato dalla Corte in via analogica e nei precedenti giurisprudenziali sul principio per cui la sospensione va disposta dal giudice competente a decidere la causa pregiudicata
art. 281-nonies c.p.c.
richiamato per affermare la vis attractiva della causa collegiale sulle eventuali cause connesse monocratiche
art. 42 c.p.c.
indicato quale mezzo di impugnazione esperibile contro l’ordinanza di sospensione viziata
art. 479 c.c.
richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla quota di riserva e alla successione
art. 557 c.c.
richiamato nei motivi del ricorso in relazione all’azione di riduzione e alla tutela della legittima
art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 149/2022
citato per chiarire che l’abrogazione della previsione di collegialità opera solo per i giudizi instaurati dopo il 28 febbraio 2023
Massime di principio
- Quando una causa appartiene, ratione temporis, alla competenza collegiale del tribunale, anche i provvedimenti incidentali che incidono sul potere di decisione della controversia devono essere adottati dal collegio e non dal giudice istruttore.
- La sospensione del processo disposta dal giudice istruttore in una controversia riservata alla decisione collegiale integra un vizio della regolare costituzione del giudice e rende l’ordinanza impugnabile con regolamento di competenza.
- Ai fini dell’art. 337, comma 2, c.p.c., non è decisivo solo il rapporto di pregiudizialità tra giudizi, ma anche la corretta individuazione dell’organo giudicante legittimato a sospendere il processo secondo la composizione imposta dalla legge.
- Nei giudizi di riduzione delle donazioni soggetti alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 149/2022, la collegialità del tribunale si estende alle questioni incidentali e connesse che gravitano attorno alla domanda principale.
- L’assorbimento dei motivi ulteriori è conseguenza dell’accoglimento del motivo che determina la nullità del provvedimento impugnato e la prosecuzione del giudizio davanti al giudice di merito.
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