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Sentenza

Sentenza n. 1686/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale dell’accesso al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con accoglimento della richiesta relativa ai provvedimenti di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presso il Comando di Palinuro

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione aveva chiesto il 6 giugno 2025 all’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro l’accesso al DVR e al verbale di nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, invocando i compiti delle associazioni militari in materia di valutazione dei rischi. L’amministrazione ha consentito l’accesso agli atti relativi alla nomina dei rappresentanti, negandolo per il DVR. L’associazione ha impugnato il diniego e, dopo che il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR Campania. L’amministrazione ha eccepito la tardività, il difetto di legittimazione passiva dei ministeri e l’infondatezza nel merito. La ricorrente ha sostenuto la ricevibilità e la fondatezza del ricorso; dalla motivazione non risultano ulteriori specifici motivi di illegittimità scrutinati nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare il merito del diniego né decidere le ulteriori eccezioni dell’amministrazione. Anche assumendo che la ricorrente avesse conosciuto il diniego soltanto l’11 settembre 2025, il termine di trenta giorni risultava scaduto quando il ricorso originario è stato notificato al TAR Lazio il 14 ottobre 2025. La ricorrente non ha provato né l’invio né la ricezione di una rituale istanza di riesame da parte della Commissione per l’accesso; pertanto non opera la regola dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990 sulla decorrenza del termine dall’esito del riesame e l’istanza non ha interrotto il termine di impugnazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Ne consegue che non è applicabile alla presente vicenda la previsione del comma 4 dell’art. 25 della L. 241/1990 in base alla quale “Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa”.

    La regola che fa decorrere il termine di impugnazione dall’esito del riesame presuppone che sia provato che l’istanza sia stata effettivamente presentata alla Commissione; in assenza di prova dell’invio e della consegna, l’istanza non sposta la decorrenza del termine.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di un diniego di accesso, la mancata prova dell’effettiva presentazione dell’istanza di riesame alla Commissione per l’accesso impedisce di applicare la regola che fa decorrere il termine per ricorrere dalla ricezione dell’esito del riesame; l’istanza non provata non interrompe né differisce il termine di impugnazione.
  • Quando anche assumendo la data di conoscenza del diniego più favorevole al ricorrente il termine di trenta giorni risulta già scaduto alla data di notificazione del ricorso, il ricorso avverso il diniego di accesso è irricevibile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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