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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33860/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di mutuo stipulati da una società con un istituto di credito nel 1990 e nel 1992. A seguito del mancato pagamento, la banca otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società mutuataria e di alcuni garanti/coobbligati, per oltre dieci milioni di euro. In opposizione, il Tribunale rideterminava il credito e revocava il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento di una somma inferiore. In appello, la decisione veniva riformata solo in parte: la Corte territoriale limitava la condanna solidale ad alcuni coobbligati e poneva altri soggetti, tra cui due eredi, a rispondere pro quota. Il ricorrente per cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 346 c.p.c. per avere la Corte d’appello considerato l’eccezione di tardività dell’allegazione di usurarietà e anatocismo, ritenendola non riproposta dalla banca, con conseguente pretesa rinuncia; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 119 T.U.B., sostenendo che la CTU non avrebbe escluso l’usura ma solo rilevato la mancanza di documentazione bancaria, e che il giudice avrebbe dovuto trarre argomenti di prova dalla mancata esibizione; 3) violazione della disciplina antiusura (L. 108/1996 e art. 1815 c.c.) per non avere riconosciuto l’usura sopravvenuta e la sostituzione automatica del tasso; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla posizione di una coobbligata, che avrebbe inciso sull’entità della responsabilità del ricorrente; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese. La Suprema Corte ha ritenuto il primo, secondo, terzo e quinto motivo inammissibili e il quarto infondato, osservando che la motivazione contestata sul punto dell’eccezione di tardività era solo ad abundantiam e non costituiva ratio decidendi; che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze della CTU, non consentita in cassazione; che la CTU aveva comunque accertato l’assenza di interessi usurari e anatocistici; che non vi era omessa pronuncia, ma solo un errore materiale nel dispositivo correggibile ex art. 287 c.p.c.; e che la censura sulle spese non aveva autonoma consistenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che tendevano a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione della CTU compiute dalla Corte d’appello, ha escluso la fondatezza della doglianza di omessa pronuncia sulla posizione di una coobbligata, qualificandola come mero errore materiale del dispositivo, e ha respinto anche la doglianza sulle spese quale mera conseguenza degli altri motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e il Collegio ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La mancata riproposizione in appello delle eccezioni o domande non accolte comporta rinuncia solo se la questione sia effettivamente devoluta e decisiva; una motivazione svolta ad abundantiam sul punto non impone oneri di impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione nei termini di insufficienza o contraddittorietà non è più deducibile nella formulazione previgente; in cassazione resta censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in mancanza del minimo costituzionale.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca valore legale a prove che non lo hanno o viceversa; non può essere invocata per sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza è inammissibile quando, sotto la veste della violazione dell’onere della prova, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 119 T.U.B.

    La censura relativa alla mancata produzione documentale non è stata ritenuta decisiva, poiché il consulente aveva comunque potuto ricostruire il credito sui documenti disponibili.

  • art. 1815 c.c.

    La pretesa applicazione della disciplina sulla non debenza degli interessi usurari è stata esclusa in fatto, poiché la CTU aveva accertato l’assenza di interessi oltre soglia nel corso del rapporto.

  • L. 108/1996

    La disciplina antiusura è stata ritenuta non violata in base agli accertamenti tecnici espletati, che avevano escluso il superamento del tasso soglia.

  • art. 1339 c.c.

    Il ricorrente lo invocava per la sostituzione automatica del tasso usurario, ma la Corte ha escluso in fatto la presenza di usura sopravvenuta.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando la questione sia stata trattata nella motivazione e il dispositivo contenga solo un errore materiale; in tal caso è possibile la correzione ex art. 287 c.p.c.

  • art. 287 c.p.c.

    L’omissione meramente materiale nel dispositivo può essere corretta con il procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la censura è priva di autonomia se dipende integralmente dall’accoglimento degli altri motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o di rivalutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d’ufficio.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca efficacia probatoria diversa da quella legalmente prevista a una prova, non quando si contesti la ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Una motivazione svolta solo ad abundantiam non integra ratio decidendi e non richiede una specifica impugnazione se non produce effetti decisivi sulla statuizione.
  • Nel giudizio sull’usurarietà di un rapporto bancario, l’accertamento tecnico che esclude il superamento del tasso soglia rende inammissibili le doglianze che si limitano ad affermazioni generiche o apodittiche del contrario.
  • L’omessa indicazione nel dispositivo di una parte già espressamente considerata nella motivazione integra, se del caso, un errore materiale emendabile, non una vera omessa pronuncia.
  • La censura sulle spese di lite non ha autonomia quando dipende esclusivamente dall’auspicato accoglimento degli altri motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

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