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Sentenza

Sentenza n. 405/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 1032/2023 n. 526/2024 del 24.6.2024.

Giustizia amministrativa202500656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Livorno n. 526/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per euro 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero a mettere la carta a sua disposizione. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto anche il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la notificazione del titolo esecutivo al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile perché la sentenza del Tribunale di Livorno era stata notificata al Ministero il 25 giugno 2024, erano decorsi inutilmente 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e il giudicato risultava attestato il 24 gennaio 2025. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato e di assegnare la Carta elettronica del docente entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha escluso gli interessi e la rivalutazione monetaria perché non erano compresi nel dispositivo della sentenza da eseguire, nonché le spese di lite liquidate dal giudice ordinario perché estranee all'oggetto della domanda di ottemperanza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00, oltre contributo unificato e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può predisporre misure sostitutive per il caso di persistente inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario utilizzata quale titolo esecutivo deve essere munita dell'attestazione di conformità.

  • l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario nel giudicato da eseguire.

  • l. 724/1994

    È richiamata nel dispositivo della sentenza ottemperanda per il limite al cumulo tra interessi e rivalutazione; tuttavia tali accessori non sono stati riconosciuti nel giudizio di ottemperanza perché non compresi nel dispositivo da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo è passato in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve limitarsi a dare esecuzione al contenuto del dispositivo del giudicato, senza estenderlo a pretese, accessori o statuizioni non inclusi nel titolo da eseguire.
  • In caso di accoglimento della domanda di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, entro un ulteriore termine, in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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