Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1523 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tempestività dell'avviso di liquidazione Invim notificato il 5 marzo 2003, relativo a una compravendita immobiliare. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 76, comma 1-bis, del D.P.R. n. 131 del 1986, considerando quindi tardiva l'azione dell'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, da un lato, che dovesse applicarsi il termine triennale previsto dall'art. 76, comma 2, in quanto le società avevano presentato domanda di attribuzione della rendita catastale e si erano così avvalse, anche implicitamente, della stima automatica; dall'altro, ha dedotto che il termine biennale, anche ove applicabile, era stato prorogato di due anni dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, a causa della mancata presentazione di un'istanza di definizione agevolata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo assorbente rispetto al primo. Ha stabilito che la proroga biennale prevista dall'art. 11 della L. n. 289 del 2002 aveva portata generale e si applicava anche all'accertamento dell'imposta complementare, persino nell'ipotesi in cui fosse stato applicabile il termine biennale ordinario. Poiché l'atto era stato registrato prima del 30 novembre 2002 e non era stata presentata alcuna istanza di definizione agevolata, l'avviso era tempestivo. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario delle società contribuenti. Le spese dei giudizi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1-bis

    Prevede il termine biennale di decadenza applicabile in determinate ipotesi di liquidazione dell'imposta di registro; la Corte lo considera comunque prorogabile dalla disciplina sul condono.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2

    Prevede il termine triennale di decadenza sostenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'imposta principale determinata mediante il criterio della stima automatica.

  • D.L. n. 70 del 1988, art. 12, convertito nella L. n. 154 del 1988

    Disciplina il criterio di valutazione automatica degli immobili mediante rendita catastale, la cui applicabilità può incidere sulla qualificazione dell'imposta e sul termine di decadenza.

  • L. n. 289 del 2002, art. 11

    Introduce una proroga legale di due anni dei termini di decadenza per l'accertamento quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina della definizione agevolata e il contribuente non presenta la relativa istanza. La proroga ha portata generale e può essere applicata anche se non è stata dedotta nei precedenti gradi, trattandosi del richiamo di una disciplina giuridica e non di una nuova eccezione in senso proprio.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012

    La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale proroga i termini di decadenza degli accertamenti fiscali, la proroga può operare anche se il termine ordinario applicabile è controverso: è sufficiente che l'azione risulti tempestiva anche considerando il termine più breve.
  • Le proroghe legali con portata generale possono applicarsi anche ai rapporti tributari non ancora definitivamente esauriti alla data rilevante, impedendo che il rapporto sia considerato definitivamente chiuso sulla sola base del termine ordinario.
  • Il richiamo in Cassazione di una disciplina normativa applicabile ai fatti già acquisiti non costituisce necessariamente una nuova eccezione o una modifica della materia del contendere, soprattutto se l'Amministrazione aveva già contestato la decadenza.
  • In materia di imposta di registro e imposte collegate, la scelta o la mancata scelta della valutazione automatica può incidere sulla qualificazione dell'imposta e sul termine di accertamento; occorre quindi verificare sia le dichiarazioni dell'atto sia le domande catastali presentate.
  • Per valutare la tempestività di un avviso fiscale bisogna considerare non solo il termine ordinario previsto dalla singola norma, ma anche eventuali proroghe legislative applicabili in relazione alla data di registrazione dell'atto e alla mancata adesione a definizioni agevolate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.