Sentenza n. 1265/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della determina del 13.6.2024 (protocollo n. -OMISSIS- del 18.6.2024), comunicata il 6.11.2024, con cui il Comune di Santa Marina Salina ha rigettato l’istanza di condono edilizio, presentata dal ricorrente, ai sensi della legge n. 326/2003, in data 6.12.2004 con prot. n. 6463, per la regolarizzazione dell’ampliamento di un fabbricato adibito ad uso residenziale, sito in località -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese: (a) la nota del 24.10.2024 del Responsabile del IV Settore del Comune di Santa Marina Salina, con cui è stata comunicata al ricorrente l’impugnata determina del 13.6.2024 (protocollo n. 6079 del 18.6.2024); (b) la non meglio conosciuta “nota di diffida” emessa dal Comune di Santa Marina Salina medesimo, richiamata nell’impugnata determina del 13.06.2024, “relativa ad una richiesta di integrazione documentale emessa ai sensi dell’art.2, comma 37 lett. d), della Legge n.662/96, con prot. n.8999 del 07.11.2022”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un soppalco e all'ampliamento di un locale tecnico interrato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell'istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per opere descritte come un piccolo soppalco interno al volume legittimo e un modesto ampliamento di un volume tecnico interrato. Ha dedotto: il mancato ricevimento della diffida comunale contenente la richiesta di integrazione documentale; la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; l'erronea classificazione degli abusi nella tipologia n. 1 della legge n. 326/2003, sostenendo che gli interventi fossero di minore importanza, riconducibili al restauro o risanamento conservativo e sottoponibili alla valutazione preventiva della Soprintendenza sotto il profilo paesaggistico; il vizio di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere per omesso coinvolgimento della Soprintendenza; la disparità di trattamento rispetto ad altre istanze di condono asseritamente accolte; la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e del principio di proporzionalità, in ragione dell'incertezza protrattasi per oltre vent'anni; la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono per il decorso del termine previsto dalla normativa.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla diffida per l'integrazione documentale, ha ritenuto che il mancato riscontro fosse una ragione soltanto concorrente e non decisiva del diniego. Anche ammettendo il mancato ricevimento, il ricorrente non ha dimostrato quali osservazioni avrebbe presentato né che esse avrebbero potuto modificare l'esito, soprattutto perché non ha fornito elementi idonei a smentire la qualificazione dell'abuso. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta irrilevante, sia perché il diniego di condono ha natura vincolata, sia ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990, non essendo emerso che il provvedimento avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il motivo relativo alla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza è stato respinto perché il provvedimento aveva ricondotto gli interventi alla tipologia n. 1 della legge n. 326/2003, insanabile in presenza di vincoli ambientali e paesaggistici, e il ricorrente non ha provato la modestia delle opere né la loro riconducibilità al restauro o risanamento conservativo: non ha prodotto documentazione grafica o fotografica, perizia o la stessa domanda di condono con gli allegati. È stato quindi escluso anche il dedotto vizio di incompetenza. La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta generica per mancata indicazione di un concreto tertium comparationis; comunque, eventuali precedenti illegittimi non potrebbero fondare il rilascio di un titolo contrario alla legge. Il richiamo alla tutela della proprietà e alla proporzionalità è stato respinto, poiché la reazione dell'ordinamento a opere realizzate senza titolo non è irragionevole o sproporzionata. Il decorso del tempo non ha generato un legittimo affidamento sulla condonabilità delle opere abusive. Infine, è stata esclusa la formazione del silenzio-assenso, poiché il silenzio non si perfeziona quando mancano i requisiti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza: il decorso del tempo non può sostituire la necessaria condonabilità dell'opera. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
legge n. 326/2003
La classificazione dell'abuso nella tipologia n. 1 e la presenza di vincoli ambientali e paesaggistici comportano l'insanabilità dell'opera secondo la disciplina del condono.
art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
Esclude la condonabilità degli abusi ricondotti alla tipologia n. 1 in presenza di vincoli ambientali e paesaggistici.
art. 2, comma 37, lett. d), legge n. 662/1996
È richiamato quale base della richiesta comunale di integrazione documentale; il mancato riscontro non è stato ritenuto decisivo per il diniego.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità del diniego di condono quando il provvedimento ha contenuto vincolato e non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies l. n. 241/1990
L'irregolarità procedimentale non comporta annullamento se l'amministrazione dimostra che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto il ricorrente non ha provato il contrario.
art. 35 legge n. 47/1985
Il silenzio-assenso sul condono richiede, oltre al decorso del termine, la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'accoglimento.
art. 26 legge regionale Sicilia n. 37/1985
Recepisce in ambito siciliano la disciplina del silenzio-assenso prevista per le domande di condono.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
È richiamato quale disposizione applicabile al termine per la formazione del silenzio-assenso sulle istanze di condono, fermo il necessario possesso dei requisiti sostanziali.
art. 3 d.P.R. n. 380/2001
È richiamato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità delle opere al restauro o risanamento conservativo; tale qualificazione non è stata provata.
art. 23 legge regionale Sicilia n. 37/1985
È richiamato dal ricorrente quale fondamento del parere preventivo della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica; il giudice ha escluso che tale parere fosse necessario sulla base della non provata diversa classificazione degli abusi.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La tutela della proprietà non impedisce il diniego di condono relativo a opere abusive né rende sproporzionata la reazione prevista dall'ordinamento.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al diniego di condono edilizio, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento quando il provvedimento ha natura vincolata e il ricorrente non dimostra che, attraverso la partecipazione procedimentale, l'esito avrebbe potuto essere diverso.
- Il richiedente il condono che contesti la classificazione dell'abuso deve fornire una prova concreta delle caratteristiche, dimensioni e destinazione delle opere; mere deduzioni sulla loro modestia o sulla riconducibilità al restauro o risanamento conservativo non sono sufficienti a imporre una diversa qualificazione amministrativa o l'acquisizione del parere della Soprintendenza.
- Quando l'abuso è riconducibile a una tipologia insanabile in area sottoposta a vincoli ambientali o paesaggistici, non sussiste l'obbligo di acquisire un parere della Soprintendenza prospettato sulla base di una diversa qualificazione dell'intervento rimasta priva di prova.
- La disparità di trattamento richiede l'indicazione di concrete fattispecie comparabili; inoltre, eventuali precedenti illegittimi dell'amministrazione non possono fondare il rilascio di un titolo edilizio contrario alla normativa vigente.
- Il decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione nel definire una domanda di condono non generano un legittimo affidamento sulla regolarizzazione di un'opera abusiva realizzata e mantenuta consapevolmente contra legem.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono non si forma per il solo decorso del termine: occorre anche la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza.
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