Sentenza n. 116/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva annullato l'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati presso un immobile
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Marche, che aveva accolto il ricorso del fallimento contro l'ordinanza sindacale n. 245 del 16 ottobre 2023, adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000. L'ordinanza imponeva, in solido ai destinatari e al curatore fallimentare nei limiti dell'attivo, la classificazione, rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti presenti in un fabbricato, nonché la rimozione di residui di copertura. Il TAR aveva ritenuto fondati, tra gli altri, il motivo relativo alla mancata prova dell'imputabilità soggettiva della condotta di abbandono o deposito incontrollato e quello relativo all'insussistenza dei presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente, assorbendo le ulteriori censure. Il Comune ha contestato la sentenza in fatto e in diritto, ma non ha specificamente impugnato il capo autonomo con cui il TAR aveva accertato l'illegittimità dell'ordinanza per l'assenza di un'adeguata istruttoria sulla responsabilità soggettiva del fallimento, erroneamente ritenuto responsabile sulla base della mera qualifica e di una responsabilità oggettiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile per carenza di interesse. Il capo della sentenza di primo grado relativo alla mancata dimostrazione della responsabilità soggettiva del fallimento costituiva una ragione autonoma di annullamento dell'ordinanza, fondata su presupposti di fatto e di diritto distinti dagli ulteriori capi. Poiché il Comune non lo aveva censurato con uno specifico motivo d'appello, tale capo è passato in giudicato. Di conseguenza, anche l'eventuale accoglimento delle censure proposte contro gli altri capi non avrebbe potuto procurare al Comune alcun vantaggio concreto, essendo comunque vincolante l'accertamento ormai definitivo dell'illegittimità dell'ordinanza per mancato accertamento dell'imputabilità soggettiva. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
"La condotta di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ... non costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui"
L'ordine di rimozione dei rifiuti richiede un'adeguata istruttoria sull'imputabilità soggettiva della condotta al destinatario, con accertamento di un comportamento negligente, imprudente o imperito; non è sufficiente la mera qualifica o una responsabilità oggettiva.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Sono richiamati quali basi normative dei poteri sindacali esercitati con l'ordinanza impugnata; la sentenza d'appello non esamina nel merito i relativi presupposti, dichiarando l'appello inammissibile.
artt. 42, 44 e 182 r.d. 267/1942
Norme richiamate nei motivi del ricorso di primo grado in relazione alla posizione della curatela fallimentare; non sono oggetto di autonoma decisione nella sentenza d'appello.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per le memorie depositate dalle parti in prossimità dell'udienza.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado si fonda su più capi o rationes decidendi autonomi, l'appello deve censurare specificamente ciascuna ragione autonoma; la mancata impugnazione di una di esse ne determina il passaggio in giudicato.
- L'appello è inammissibile per carenza di interesse quando, anche in caso di accoglimento dei motivi proposti, l'appellante non potrebbe ottenere alcun vantaggio concreto a causa del giudicato formatosi su un autonomo capo della sentenza di primo grado.
- L'ordine di rimozione dei rifiuti previsto dall'art. 192 del d.lgs. 152/2006 non può fondarsi sulla mera qualifica del destinatario né su una responsabilità oggettiva o per fatto altrui: l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria adeguata e dimostrare l'imputabilità soggettiva della condotta, quantomeno sotto forma di negligenza, imprudenza o imperizia.
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