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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25516/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento cautelare reale relativo al sequestro preventivo di un manufatto di circa 150 mq sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e a destinazione agricola, l'indagata era gravata da contestazioni per opere edilizie asseritamente realizzate sulla base di titoli illegittimi e per falso ideologico/materiale nelle attestazioni rese nell'ambito della pratica edilizia. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti fumus e periculum, evidenziando la frammentazione artificiosa delle pratiche e l'uso abitativo del manufatto in area non consentita. Contro tale ordinanza la difesa ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 335 c.p.p. per omessa iscrizione tempestiva del nominativo dell'indagata già nel 2021, sostenendo che vi fossero state attività di polizia giudiziaria e successiva acquisizione di note tra P.G. e Pubblica amministrazione, utili anche per chiedere retrodatazione; 2) violazione degli artt. 17 e 19 c.p.p., lamentando che due procedimenti sarebbero stati riuniti durante le indagini con atto del pubblico ministero, senza ordinanza del giudice e senza contraddittorio; 3) violazione dell'art. 335, comma 1-bis, c.p.p. per la mancata iscrizione, al momento della riunione, anche dei più gravi reati di falso ex artt. 480 e 481 c.p., con conseguente omissione della notifica della proroga delle indagini.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: quanto alla prima censura, ha osservato che l'obbligo di iscrizione nel registro sorge solo quando vi siano indizi idonei a individuare un nucleo di condotta attribuito alla persona, e che la doglianza era generica e non documentata, non essendo provato che l'indagine fosse iniziata nel 2021 né essendo state allegate le note richiamate; quanto alla seconda, ha ribadito che in fase di indagini il pubblico ministero può svolgere attività contestuale e congiunta su procedimenti distinti, unificandone i fascicoli, ferma restando la rilevanza della data di iscrizione ex art. 335 c.p.p., e che non era ravvisabile un interesse concreto dell'indagata alla formale conoscenza della riunione; quanto alla terza, ha escluso la violazione dell'art. 335, comma 1-bis, c.p.p. perché, allo stato, risultava che l'iscrizione dei reati più gravi era avvenuta quando erano stati acquisiti i necessari indizi, mentre la difesa non aveva indicato atti inutilizzabili né documentato la pretesa anteriorità degli elementi indiziari. Conseguentemente l'indagata è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    norma sul riesame del sequestro preventivo, richiamata quale base del provvedimento impugnato

  • art. 335 c.p.p.

    l'obbligo di iscrivere il nominativo nel registro delle notizie di reato sorge solo quando siano acquisiti indizi con significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuito alla persona; non bastano meri sospetti

  • art. 335 quater c.p.p.

    richiamato dalla difesa come strumento per chiedere la retrodatazione dell'iscrizione

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    norma invocata per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 17 c.p.p.

    in tema di riunione, riguarda i processi e non i procedimenti; in fase di indagini non impedisce al pubblico ministero di svolgere attività congiunte, se ricorre una ipotesi di riunione

  • art. 19 c.p.p.

    la riunione in senso tecnico è disposta dal giudice e non dal pubblico ministero, ma ciò non esclude la gestione congiunta delle indagini da parte del P.M.

  • art. 405 c.p.p.

    ai fini della disciplina delle indagini e dei termini rileva la data di iscrizione di ogni singola notizia di reato

  • art. 130 disp. att. c.p.p.

    attribuisce al pubblico ministero il potere di procedere congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato o di diverse imputazioni della stessa persona

  • art. 12 c.p.p.

    richiamato per giustificare la riunione in presenza di reati commessi in concorso tra loro

  • art. 61 c.p.

    richiamato nella contestazione difensiva dei reati più gravi di falso come aggravante

  • art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001

    norma incriminatrice per la realizzazione di opere edilizie in violazione della disciplina urbanistico-edilizia

  • art. 480 c.p.

    contestato quale falso ideologico in atto pubblico/attestazioni nell'ambito della pratica edilizia

  • art. 481 c.p.

    contestato quale falso ideologico del privato in atto pubblico nell'ambito delle attestazioni tecniche

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In materia di iscrizione della notizia di reato e del nominativo dell'indagato, l'obbligo del pubblico ministero sorge solo quando gli elementi raccolti abbiano una concreta capacità indiziaria tale da individuare una condotta attribuibile alla persona; non sono sufficienti sospetti o generiche ipotesi di coinvolgimento.
  • La retrodatazione dell'iscrizione richiede una specifica e documentata allegazione degli atti da cui emergerebbe la precedente esistenza di indizi; in cassazione non è sufficiente una deduzione priva di supporto documentale.
  • In fase di indagini preliminari il pubblico ministero può svolgere attività investigative coordinate su fascicoli distinti, anche unificandoli sul piano organizzativo, senza che ciò costituisca la riunione processuale riservata al giudice, purché permanga la rilevanza della data di iscrizione di ciascuna notizia di reato.
  • L'omessa formale comunicazione della "riunione" tra procedimenti in fase di indagini non determina di per sé invalidità, se non incide su termini o diritti specifici dell'indagato e se non è dimostrato un concreto pregiudizio.
  • Le censure in tema di tardiva iscrizione o mancata iscrizione di ulteriori reati devono indicare in modo puntuale quali atti sarebbero inutilizzabili e documentare che gli elementi indiziari erano già presenti in epoca anteriore; in difetto, la doglianza è generica e manifestamente infondata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità derivi da colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati ediliziReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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