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Sentenza

Sentenza n. 11689/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento A SEGUITO DI RIPROPOSIZIONE ORIGINARIAMENTE PROPOSTA INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO DICHIARATOSI SFORNITO DI GIURISDIZIONE (GIUDICE DI PACE DI ROMA – SENTENZA N. -OMISSIS- PUBBLICATA IL 29 DICEMBRE 2025 – R.G.A.C. N. -OMISSIS-) del decreto di rigetto del ricorso gerarchico emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. -OMISSIS-, notificato in pari data, relativo alla decisione sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revisione psicofisica n. -OMISSIS- di revisione della patente di guida categoria “B” n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202602000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico e, quale atto originariamente lesivo, provvedimento della Motorizzazione civile di revisione psicofisica della patente di guida

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere adito il Giudice di Pace, che aveva dichiarato il difetto relativo di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ha riproposto tempestivamente la domanda ai sensi dell'art. 59, comma 2, l. 69/2009. Ha dedotto: la nullità o illegittimità del provvedimento di revisione per mancata notificazione della comunicazione sanitaria presupposta dell'INPS; il difetto di motivazione e l'eccesso di potere del provvedimento di revisione; il difetto di motivazione del decreto di rigetto del ricorso gerarchico; l'insussistenza, nel merito, di condizioni sanitarie tali da giustificare la revisione, producendo un certificato medico. Il ricorrente contestava inoltre che l'amministrazione potesse fondare la revisione su una comunicazione dell'INPS di cui non avrebbe avuto conoscenza.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto tempestiva e rituale la riproposizione della domanda: la sentenza del Giudice di Pace non risultava notificata, la riproposizione era avvenuta entro il termine lungo per l'impugnazione e valeva anche quale acquiescenza tacita alla declinatoria di giurisdizione; il ricorso era stato notificato e depositato secondo le forme del processo amministrativo e la domanda originaria era stata proposta entro il termine di sessanta giorni. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha chiarito che il rigetto del ricorso gerarchico ha effetto confermativo e non costituisce un nuovo provvedimento lesivo autonomo: le censure vanno riferite all'originario atto di revisione. Il primo motivo è stato respinto perché l'art. 128, commi 1-bis e 1-quinquies, d.lgs. 285/1992 impone la comunicazione della situazione sanitaria agli uffici competenti della Motorizzazione, non anche all'interessato. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti poiché la motivazione può essere ricostruita attraverso gli atti dell'istruttoria, ostensibili mediante accesso; inoltre il ricorrente conosceva la visita medica e il relativo esito. Il giudice ha rilevato che, a fronte della comunicazione sanitaria rituale e del dubbio sull'idoneità psicofisica, l'amministrazione era tenuta a disporre la revisione senza margini di discrezionalità. Il quarto motivo è stato respinto perché l'idoneità alla guida deve essere accertata dagli organi competenti secondo gli artt. 119 d.lgs. 285/1992 e 330 d.P.R. 495/1992; un certificato medico prodotto dal privato non è sufficiente a sostituire tale accertamento. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 2, l. 69/2009

    «sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio»

    La domanda riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria se è riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria e nelle forme del rito applicabile.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare la sentenza del Giudice di Pace rileva ai fini della verifica della tempestività della riproposizione della domanda.

  • art. 329 c.p.c.

    La riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione può valere quale acquiescenza tacita alla pronuncia che ha declinato la giurisdizione.

  • art. 45 c.p.a.

    Nel processo amministrativo la domanda deve essere notificata e depositata secondo le forme e i termini previsti dalla disposizione.

  • art. 41 c.p.a.

    La domanda originaria, proposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, conserva la propria tempestività per effetto della translatio iudicii.

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    «possono disporre che siano sottoposti a visita medica [...] o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti»

    Il comma 1 disciplina un potere discrezionale generale, mentre i commi successivi tipizzano fattispecie vincolate. In particolare, il comma 1-quinquies, richiamando il comma 1-bis, impone la revisione quando i medici competenti accertano, anche in accertamenti medico-legali diversi, patologie incompatibili con l'idoneità alla guida e ne informano la Motorizzazione.

  • art. 119 d.lgs. 285/1992

    L'idoneità psicofisica alla guida deve essere accertata dagli organi sanitari competenti previsti dalla disciplina del codice della strada.

  • art. 330 d.P.R. 495/1992

    La disposizione individua gli organi competenti per gli accertamenti relativi all'idoneità alla guida nell'ambito della revisione della patente.

Massime di principio

  • Il rigetto del ricorso gerarchico ha natura di atto ad effetto confermativo: non rinnova né sostituisce l'originario provvedimento lesivo, non presenta autonoma lesività e consente di concentrare l'impugnazione giurisdizionale sull'atto originario, purché il ricorso sia proposto entro sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto.
  • Quando il giudice ordinario dichiara il difetto relativo di giurisdizione, la domanda riproposta davanti al giudice amministrativo conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria se è riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della declinatoria e con le forme del rito amministrativo. La riproposizione può integrare acquiescenza tacita alla pronuncia declinatoria.
  • Ai sensi dell'art. 128, comma 1-quinquies, d.lgs. 285/1992, quando un accertamento medico-legale effettuato dai medici competenti evidenzia patologie incompatibili o fa sorgere il dubbio tipizzato sull'idoneità alla guida e tale situazione è ritualmente comunicata alla Motorizzazione, l'amministrazione deve disporre la revisione della patente senza margini di discrezionalità.
  • La comunicazione sanitaria prevista dall'art. 128, commi 1-bis e 1-quinquies, d.lgs. 285/1992 deve essere trasmessa agli uffici competenti della Motorizzazione e non richiede, quale condizione di legittimità del provvedimento di revisione, la notificazione diretta all'interessato.
  • L'obbligo di motivazione può risultare assolto anche mediante gli elementi univoci contenuti negli atti dell'istruttoria, purché le ragioni concrete e l'iter logico della decisione siano ricostruibili e gli atti siano ostensibili all'interessato.
  • L'idoneità psicofisica alla guida conseguente alla revisione deve essere accertata dagli organi competenti previsti dagli artt. 119 d.lgs. 285/1992 e 330 d.P.R. 495/1992; un certificato medico di parte non sostituisce tale accertamento istituzionale.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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