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Sentenza

Sentenza n. 1061/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.03.2024.

Giustizia amministrativa202503674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sul riconoscimento della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 marzo 2024 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi € 2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dalla legge. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 aprile 2025; era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il titolo era rimasto ineseguito. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'Amministrazione all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato l'inadempimento all'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e lo ha condannato a dare completa esecuzione, per la parte relativa al contributo alla formazione e alla Carta del docente, alla sentenza del Tribunale di Milano entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato il potere di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il completamento delle procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal giudicato presupposto per delimitare il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, il giudice amministrativo può dichiararne l'inottemperanza e ordinare l'adozione degli atti necessari a dare integrale esecuzione al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento del giudicato può ritenersi provato sulla base della documentazione depositata dal ricorrente quando l'amministrazione, pur costituita, non contesti specificamente il mancato adempimento.
  • Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, il creditore può chiedere l'ottemperanza anche per ottenere l'accredito di benefici economici riconosciuti da una sentenza del giudice ordinario.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un Commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica oggetto dell'esecuzione, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso specifico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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