Regolamento (UE) 2026/1553
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1553 della Commissione, del 9 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 per quanto riguarda il divieto temporaneo di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi nel territorio dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco degli organismi nocivi sottoposti a divieto temporaneo nell’Unione, sostituendo l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941. Inserisce o conferma nel regime di interdizione alcuni organismi nocivi ritenuti ad alto rischio fitosanitario e proroga il termine di inclusione per altri, in attesa di ulteriori valutazioni del rischio. La misura si fonda sull’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e mira a prevenire l’ingresso e la diffusione di organismi non ancora qualificati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.
Modifica l’elenco degli organismi nocivi soggetti a divieto temporaneo di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nell’Unione, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941.
Ambito di applicazione
Si applica nell’intero territorio dell’Unione europea agli organismi nocivi elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941, con effetti per operatori, importatori, detentori e soggetti che movimentano o trattano tali organismi. In concreto riguarda il divieto temporaneo di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio di specifici organismi nocivi fitosanitari, fino alle date di scadenza indicate nell’allegato modificato. Non disciplina in generale tutti gli organismi nocivi, ma solo quelli espressamente inclusi nell’elenco aggiornato; il testo richiama inoltre le misure già adottate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
Modifica del divieto temporaneo per determinati organismi nocivi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1553 della Commissione interviene sul regime temporaneo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 per alcuni organismi nocivi non ancora inseriti tra quelli da quarantena rilevanti per l’Unione. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031, in particolare dell’articolo 30, paragrafo 1, che consente divieti limitati nel tempo quando sia necessario prevenire rischi fitosanitari imminenti.
Contesto e motivazione della misura
La Commissione richiama le notifiche degli Stati membri relative a rinvenimenti ufficialmente confermati in partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi. In particolare, vengono considerati Copitarsia decolora e Lagria villosa, per i quali sono state effettuate valutazioni preliminari del rischio rispettivamente da Spagna e Paesi Bassi. Da tali valutazioni emerge che entrambi rispondono ai criteri degli organismi nocivi da quarantena di cui all’allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031, ma occorrono ulteriori analisi prima di decidere un eventuale inserimento nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Ambito sostanziale del divieto
Il regolamento conferma il divieto temporaneo di:
- introduzione nel territorio dell’Unione;
- spostamento all’interno dell’Unione;
- detenzione;
- moltiplicazione;
- rilascio.
Il divieto riguarda gli organismi elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941, come sostituito dal nuovo allegato. Per Copitarsia decolora e Lagria villosa il divieto si applica fino al 30 giugno 2031. Sono inoltre elencati Chloridea virescens, Homona magnanima e Spodoptera ornithogalli, per i quali il termine di scadenza del divieto viene prorogato al 31 maggio 2030. Resta incluso anche Resseliella citrifrugis, con scadenza fissata al 31 maggio 2027.
Effetti sull’allegato del regolamento (UE) 2022/1941
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 con quello allegato al nuovo atto. Il risultato è un aggiornamento dell’elenco degli organismi nocivi soggetti a interdizione temporanea, con indicazione del rispettivo codice EPPO e della data di scadenza del divieto.
Entrata in vigore e vincolatività
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2022/1941
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 sia sostituito dal testo riportato nell’allegato del nuovo regolamento, aggiornando così l’elenco degli organismi nocivi soggetti a divieto temporaneo.
Divieto temporaneo per Copitarsia decolora e Lagria villosa
In base ai considerando e all’allegato, i due organismi sono soggetti al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio nel territorio dell’Unione fino al 30 giugno 2031. La misura è giustificata dal rischio fitosanitario elevato e dal pericolo imminente di ingresso nell’Unione.
Proroga del divieto per Chloridea virescens, Homona magnanima e Spodoptera ornithogalli
La scadenza del periodo di inclusione nell’elenco di cui al regolamento (UE) 2022/1941 è prorogata dal 31 maggio 2027 al 31 maggio 2030 per questi tre organismi, al fine di completare entro tale data la valutazione sulla loro eventuale iscrizione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Conferma di Resseliella citrifrugis nell’elenco
L’allegato aggiornato mantiene Resseliella citrifrugis tra gli organismi soggetti al divieto temporaneo, con scadenza fissata al 31 maggio 2027.
Base giuridica e finalità fitosanitaria
Il regolamento si fonda sull’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, che consente misure temporanee per organismi nocivi non ancora regolamentati come quarantena rilevanti per l’Unione, in attesa di una valutazione completa del rischio.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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