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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1703

Regolamento (UE) 2026/1703 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32026R1703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via mirata sul regime delle esportazioni di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero, già vietate dal 21 maggio 2026 dal regolamento (UE) 2024/1157. La modifica è adottata per evitare l’interruzione delle spedizioni dalle zone frontaliere dell’Unione verso impianti svizzeri vicini, ritenute coerenti con elevati standard di gestione dei rifiuti e più efficienti sotto il profilo logistico e ambientale. Viene quindi introdotta una specifica eccezione per la Svizzera, con entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica del regolamento (UE) 2024/1157 per mantenere consentita l’esportazione verso la Svizzera di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero.

Ambito di applicazione

Si applica alle esportazioni dall’Unione di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero, disciplinate dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157. La modifica introduce un’esenzione specifica per la Svizzera, consentendo la prosecuzione delle spedizioni verso tale paese terzo, in deroga al divieto generale di esportazione. Restano quindi esclusi dalla deroga gli altri paesi terzi.

Modifica del divieto di esportazione di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero

Il regolamento (UE) 2026/1703 modifica in modo puntuale il regolamento (UE) 2024/1157 in materia di spedizioni di rifiuti. L’intervento nasce dall’esigenza di evitare effetti sproporzionati del divieto generalizzato di esportazione verso paesi terzi per i rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero, con particolare riferimento ai flussi transfrontalieri verso la Svizzera.

Contesto e finalità

Il considerando principale spiega che l’articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 avrebbe vietato, dal 21 maggio 2026, l’esportazione dall’Unione di tali rifiuti. Ciò avrebbe impedito i trasferimenti dalle zone frontaliere dell’Unione agli impianti svizzeri vicini, dove risultano mantenuti elevati standard di gestione dei rifiuti. Secondo il legislatore, la chiusura di tale canale avrebbe comportato spostamenti verso impianti più lontani, maggiori costi di gestione e un incremento delle emissioni di gas a effetto serra dovuto all’aumento del trasporto su strada, con benefici ambientali ritenuti molto limitati.

Modifica normativa introdotta

L’articolo 1 sostituisce la lettera f) dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157. La nuova formulazione stabilisce che l’esportazione dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è vietata, salvo che verso la Svizzera. La modifica opera dunque come eccezione geografica espressa al divieto generale di esportazione di tali rifiuti.

Ambito applicativo della deroga

La deroga riguarda esclusivamente le esportazioni verso la Svizzera. Per tutti gli altri paesi terzi continua a valere il divieto previsto dal regolamento (UE) 2024/1157. Il regolamento non disciplina ulteriori condizioni procedurali, autorizzative o tecniche, ma si limita a modificare il perimetro del divieto sostanziale.

Entrata in vigore e vincolatività

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Profili istituzionali e motivazione procedurale

Il preambolo richiama il fondamento giuridico dell’intervento nell’articolo 192, paragrafo 1, TFUE e afferma la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Viene inoltre giustificata l’applicazione dell’eccezione al periodo di otto settimane per il controllo dei parlamenti nazionali, in ragione dell’imminente operatività del divieto e della durata massima di un anno delle autorizzazioni già rilasciate prima della sua entrata in vigore.

Disposizioni principali

Deroga al divieto di esportazione verso la Svizzera

L’articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 è sostituito prevedendo che l’esportazione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è vietata, tranne che verso la Svizzera. La modifica consente quindi di mantenere la possibilità di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero verso tale paese.

Ragioni della modifica

Il legislatore evidenzia che il divieto generale avrebbe bloccato una prassi consolidata di trasferimento dalle zone frontaliere dell’Unione a impianti svizzeri vicini, causando maggiori costi e un probabile aumento delle emissioni di gas a effetto serra per il ricorso a trasporti più lunghi e su strada.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientegestione dei rifiutispedizioni transfrontaliere di rifiutipolitica ambientale dell’unione

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