Regolamento (UE) 2026/1546
Regolamento (UE) 2026/1546 della Commissione, dell’8 luglio 2026, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benomil, carbendazim e tiofanato-metile in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei residui massimi consentiti per benomil, carbendazim e tiofanato metile nel regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e delle evoluzioni internazionali del Codex. In particolare elimina gli LMR previsti negli allegati II e III per carbendazim e tiofanato metile e introduce, nell’allegato V, livelli al limite di determinazione per numerose matrici, con alcune regole residue e una nuova definizione del residuo per il carbendazim nei prodotti di origine animale. Il testo contiene inoltre norme transitorie e rinvia all’applicazione dal 29 gennaio 2027.
Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per rivedere e, in larga parte, abbassare i livelli massimi di residui di benomil, carbendazim e tiofanato metile in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di benomil, carbendazim e tiofanato metile nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, gli Stati membri e, in via indiretta, gli scambi con paesi terzi tramite la soppressione o il ridimensionamento di LMR basati su tolleranze all’importazione. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 29 gennaio 2027, con un’eccezione per talune combinazioni sostanza/prodotto indicate nel testo.
Modifica dei livelli massimi di residui di benomil, carbendazim e tiofanato metile
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La misura è adottata alla luce delle valutazioni scientifiche dell’EFSA, delle preoccupazioni tossicologiche connesse alle sostanze e delle evoluzioni del Codex Alimentarius, con l’obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori.
Contesto scientifico e motivazioni
La Commissione richiama che l’approvazione del carbendazim è scaduta il 30 novembre 2014 e non è stata rinnovata, mentre quella del tiofanato metile non è stata rinnovata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498. Le conclusioni dell’EFSA hanno evidenziato criticità, lacune nei dati e possibili profili di clastogenicità/aneugenicità per entrambe le sostanze; il carbendazim è inoltre classificato come mutageno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B, mentre il tiofanato metile è stato ritenuto idoneo a essere identificato come interferente endocrino per la funzione tiroidea.
Aggiornamento degli LMR e soppressione di precedenti valori
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 vengono modificati mediante soppressione delle colonne relative a carbendazim e tiofanato metile. Nell’allegato V sono introdotte nuove colonne per benomil, carbendazim e tiofanato metile, con livelli fissati in generale al limite di determinazione analitica. Il regolamento prevede abbassamenti in particolare per agrumi, numerose colture ortofrutticole, spezie e prodotti di origine animale, con valori tipici pari a 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg a seconda della matrice.
Agrumi, manghi, papaie, gombi e valutazione combinata dei rischi
Per gli agrumi non vi è più base per mantenere gli LMR fondati su tolleranze all’importazione, perché le buone pratiche agricole presentate a suo tempo non sono più autorizzate. Inoltre, l’EFSA ha effettuato una valutazione combinata dei residui di carbendazim e tiofanato metile, evidenziando rischi inaccettabili per gli LMR vigenti su pompelmi, arance dolci, manghi, papaie e, per il tiofanato metile, anche mandarini. Per i gombi la Commissione ha ritenuto opportuno ridurre entrambi gli LMR al limite di determinazione, per ragioni di cautela e dato che non è escluso l’uso delle sostanze sulla stessa coltura nei paesi terzi.
Nuove definizioni del residuo
Il regolamento accoglie la proposta di aggiornare le definizioni residue. Per il carbendazim, nei prodotti di origine animale, la definizione diventa "somma di carbendazim e 5-idrossi-carbendazim, espressa in carbendazim"; per il tiofanato metile, nei prodotti di origine animale, la definizione è riformulata in "tiofanato metile". È inoltre chiarito che per il carbendazim la definizione del residuo differisce per le combinazioni specificamente indicate nell’allegato.
Trattamento del benomil
Il benomil non è approvato nell’Unione, non è stato valutato a livello UE e non sono disponibili valori tossicologici di riferimento dell’UE. Poiché non esistono tolleranze all’importazione o limiti del Codex applicabili, il regolamento fissa per il benomil LMR di base nell’allegato V, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Regime transitorio e data di applicazione
Per evitare perturbazioni e consentire la normale commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è previsto un regime transitorio per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 29 gennaio 2027. Tale disciplina transitoria non si applica però al carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nelle papaie e nei manghi, né al tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nelle papaie e nei manghi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 29 gennaio 2027.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. In concreto, le colonne relative a carbendazim e tiofanato metile sono soppresse dagli allegati II e III, parte B, mentre nell’allegato V sono inserite nuove voci per benomil, carbendazim e tiofanato metile con i relativi LMR.
Riduzione dei residui al limite di determinazione
Per numerose categorie di prodotti vegetali e animali, gli LMR per carbendazim e tiofanato metile sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica indicato come 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg, a seconda della matrice. Il regolamento prevede l’abbassamento al limite di determinazione, in particolare, per agrumi, molti ortaggi, cereali, spezie e prodotti di origine animale, così da assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.
Eliminazione delle tolleranze all’importazione per gli agrumi e per altre colture sensibili
La Commissione considera venuta meno la base per mantenere gli LMR fondati su tolleranze all’importazione per gli agrumi, poiché le buone pratiche agricole originariamente a sostegno non sono più autorizzate. Inoltre, alla luce della valutazione combinata dei rischi dell’EFSA, gli LMR basati su tolleranze all’importazione per carbendazim e tiofanato metile in pompelmi, arance dolci, mandarini, manghi, papaie e gombi vengono abbassati al limite di determinazione.
Nuove definizioni del residuo
Per il carbendazim la definizione del residuo è modificata: per i prodotti di origine animale passa da "carbendazim e tiofanato metile, espressi in carbendazim" a "somma di carbendazim e 5-idrossi-carbendazim, espressa in carbendazim". Per il tiofanato metile, nei prodotti di origine animale la definizione del residuo diventa "tiofanato metile". È inoltre chiarito che, per il carbendazim, la definizione del residuo è diversa per la combinazione sostanza/prodotto indicata in nota.
Trattamento del benomil
Poiché il benomil non è approvato nell’Unione, non è mai stato valutato a livello UE e non risultano tolleranze all’importazione né CXL applicabili, il regolamento fissa LMR di base nell’allegato V per tale sostanza, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Base scientifica e consultazione internazionale
Le modifiche si fondano sulle valutazioni dell’EFSA relative alle proprietà tossicologiche e ai rischi per i consumatori, inclusi i pareri motivati del 2021 e del 2024 e la valutazione combinata dei rischi del 2024. La Commissione precisa di aver consultato i partner commerciali tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e di aver tenuto conto delle osservazioni ricevute.
Disposizioni transitorie
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 29 gennaio 2027, salvo il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nelle papaie e nei manghi e il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nelle papaie e nei manghi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 29 gennaio 2027. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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