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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1738

Regolamento (UE) 2026/1738 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, relativo ai requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2019/1020 e (UE) 2023/1542 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32026R1738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE, introducendo un quadro unico UE sulla circolarità dei veicoli lungo l’intero ciclo di vita. Disciplina progettazione, contenuto riciclato, informazione tecnica, tracciabilità, gestione dei veicoli fuori uso, responsabilità estesa del produttore ed esportazione dei veicoli usati. Prevede molteplici rinvii applicativi, atti delegati ed esecutivi della Commissione, oltre a modifiche coordinate ad altri regolamenti settoriali.

Stabilisce requisiti armonizzati di circolarità per progettazione, omologazione, raccolta, trattamento ed esportazione dei veicoli, con obiettivi di contenuto riciclato e nuove regole su responsabilità del produttore e veicoli fuori uso.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli e ai veicoli fuori uso delle categorie M1 e N1 fin dal 1° settembre 2028; dal 1° settembre 2029 si estende ai veicoli per uso speciale M1 e N1; dal 1° settembre 2031 ai veicoli M2, M3, N2, N3 e O e ai relativi veicoli per uso speciale; e dal 1° settembre 2031 ai veicoli e veicoli fuori uso della categoria L. Restano escluse alcune categorie e casi: veicoli prodotti in piccole serie, taluni veicoli L prodotti in piccole serie, veicoli militari e di difesa/civile/emergenza, veicoli di interesse storico o di particolare interesse culturale, caravan, cicli a pedali L1e-A e L1e-B, nonché, per vari articoli, specifiche esclusioni o applicazioni ridotte per veicoli per uso speciale e categorie L. Talune disposizioni si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord solo in misura limitata, secondo l’articolo 58.

Regolamento (UE) 2026/1738 sulla circolarità dei veicoli

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per la progettazione circolare dei veicoli, la gestione dei veicoli fuori uso e l’esportazione dei veicoli usati, superando il sistema fondato sulle direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE. La finalità è integrare esigenze ambientali, di mercato interno e di sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime, imponendo requisiti misurabili sulla progettazione, sul contenuto riciclato e sulla tracciabilità lungo tutto il ciclo di vita del veicolo.

Ambito di applicazione e impostazione generale

Il regolamento si applica anzitutto ai veicoli M1 e N1 e ai relativi veicoli fuori uso, con estensione graduale ad altre categorie e a specifiche tipologie di veicoli per uso speciale, veicoli L, veicoli pesanti e rimorchi. Sono previste numerose esclusioni, tra cui veicoli prodotti in piccole serie, veicoli militari e di emergenza, veicoli storici o di interesse culturale speciale, caravan e taluni cicli a pedali.

L’architettura normativa combina regole di omologazione, obblighi informativi, obblighi di trattamento e di raccolta, responsabilità estesa del produttore, disciplina del mercato dei pezzi di ricambio e controlli doganali sull’esportazione. Il legislatore unionale richiama in più punti la necessità di ridurre emissioni, dipendenze da materie prime primarie e fenomeni di demolizione o esportazione illecite.

Requisiti di circolarità nella progettazione dei veicoli

Per i nuovi tipi di veicoli omologati dal 1° settembre 2032, l’articolo 4 impone che il veicolo sia progettato per essere riutilizzabile o riciclabile almeno per l’85% della massa e riutilizzabile o recuperabile almeno per il 95% della massa. I costruttori devono acquisire dati dalla catena di fornitura, verificare la correttezza delle informazioni, documentare la ripartizione dei materiali e calcolare i tassi con la metodologia che sarà adottata dalla Commissione; fino ad allora si applica ISO 22628:2002.

L’articolo 7 richiede inoltre che i nuovi veicoli siano progettati in modo da non ostacolare la rimozione, negli impianti autorizzati, di componenti individuati negli allegati, e da consentire la rimozione agevole e non distruttiva di batterie, pacchi batteria, elementi costitutivi e motori elettrici. La Commissione potrà ampliare l’elenco e definire le condizioni tecniche di attuazione.

Sostanze pericolose e contenuto riciclato

L’articolo 5 ribadisce che le sostanze che destano preoccupazione devono essere minimizzate quanto possibile. Per piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente, il regolamento conferma il regime di restrizioni ed esenzioni, ma lo riorganizza in un quadro più coerente con REACH e con il regolamento sugli inquinanti organici persistenti. La Commissione deve presentare una relazione entro il 14 febbraio 2028 e può poi intervenire con atti delegati sulle restrizioni e sulle esenzioni, dopo valutazione socioeconomica e consultazione degli esperti.

Sul contenuto riciclato, il regolamento introduce obiettivi vincolanti per la plastica: 15% dal 1° settembre 2032 e 25% dal 1° settembre 2036, con almeno il 20% di tale quota proveniente da veicoli fuori uso o da parti smontate durante l’uso. Sono previste metodologie di calcolo e verifica, regole per il riciclaggio in paesi terzi e un sistema di audit indipendenti.

Il regolamento apre inoltre la strada a futuri obblighi per acciaio, alluminio, magnesio, nichel, cobalto, boro e terre rare nei magneti permanenti: la Commissione deve prima valutare la fattibilità tecnica, economica e ambientale, poi potrà adottare atti delegati per fissare quote minime e metodologie.

Informazione tecnica, etichettatura e passaporto digitale

Dal 1° settembre 2029 i costruttori devono fornire accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio a informazioni tecniche utili alla rimozione e sostituzione di batterie, componenti contenenti fluidi, parti con materie prime critiche e componenti con codici digitali, oltre a informazioni per i servizi di emergenza. Devono anche cooperare con impianti di trattamento, editori di informazioni tecniche, ammodernatori e riparatori-manutentori mediante piattaforme digitali, con possibilità di chiedere oneri amministrativi ragionevoli ma non discriminatori.

L’articolo 12 impone l’uso delle norme di codifica per l’etichettatura di parti, componenti e materiali, mentre l’articolo 13 introduce dal 1° settembre 2032 il passaporto digitale di circolarità del veicolo, gratuito e interoperabile con altri passaporti ambientali. Il passaporto deve contenere, in formato digitale, le informazioni tecniche, le deroghe per le sostanze pericolose, la dichiarazione sul contenuto riciclato e il catalogo dei pezzi di ricambio.

Responsabilità estesa del produttore e organizzazione del sistema

Dal 1° settembre 2029 i produttori sono soggetti a responsabilità estesa per i veicoli immessi per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Devono garantire la raccolta e il trattamento dei veicoli fuori uso e il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio da parte dei gestori di rifiuti. Possono operare individualmente o tramite organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore; queste ultime devono assicurare riservatezza, dialogo regolare con gli stakeholder e procedure di selezione trasparenti per i gestori di rifiuti.

Gli Stati membri devono istituire un registro dei produttori entro il 31 agosto 2029. La registrazione è condizione per mettere veicoli sul mercato e richiede informazioni dettagliate sull’operatore, sui veicoli e sulle modalità di adempimento degli obblighi. Il regolamento prevede inoltre che la Commissione crei un sito con i link ai registri nazionali.

I contributi finanziari dei produttori coprono i costi di raccolta, trattamento, campagne di sensibilizzazione, sistema di notifica e amministrazione; in caso di adempimento individuale è richiesta una garanzia. In ambito collettivo, i contributi devono essere modulati in base a criteri di circolarità, peso, facilità di smontaggio, presenza di sostanze problematiche e quota di materiali riciclati.

Raccolta, trattamento e certificato di rottamazione

I produttori devono garantire sistemi di raccolta capillari e gratuiti in tutto il territorio nazionale, anche tramite punti di raccolta autorizzati, e devono pubblicare gli elenchi degli impianti e svolgere campagne educative. Il proprietario del veicolo deve conferire senza indebito ritardo il veicolo fuori uso a un impianto autorizzato o a un punto di raccolta; il conferimento è gratuito salvo che manchino parti essenziali o siano stati aggiunti rifiuti, con regole speciali per le batterie mancanti e per i veicoli dichiarati perdita totale assicurativa.

Gli impianti autorizzati devono rilasciare un certificato di rottamazione elettronico secondo il modello dell’allegato X e notificare l’evento alle autorità competenti; i certificati emessi in uno Stato membro devono essere riconosciuti in tutti gli altri. La depurazione deve avvenire entro 30 giorni e comprendere la rimozione di fluidi, batterie, refrigeranti e materiali contenenti sostanze vietate o pericolose.

Prima della frantumazione, i veicoli devono essere sottoposti alla rimozione obbligatoria di numerosi componenti elencati nell’allegato VIII, parte C, salvo deroghe tecniche o economiche, e i componenti rimossi devono essere valutati per riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento. Alcuni componenti non sono mai riutilizzabili, mentre per altri sono previste regole specifiche di trattamento e di etichettatura.

Obiettivi di recupero, plastica e gestione dei residui

Dal 1° gennaio 2030 devono essere raggiunti i tradizionali obiettivi medi di almeno 95% per riutilizzo/recupero e 85% per riutilizzo/riciclaggio, mentre dal 1° gennaio 2032 entra in vigore l’obiettivo specifico del 30% di riciclaggio della plastica contenuta nei veicoli fuori uso. Il regolamento definisce anche limiti e condizioni per la frantumazione combinata con altri rifiuti e vieta la discarica di frazioni di frantumazione che superino determinati valori limite.

Esportazione di veicoli usati e controlli doganali

Dal 1° settembre 2031 l’esportazione di veicoli usati verso paesi terzi è sottoposta a un regime vincolante: il veicolo deve essere tecnicamente idoneo alla circolazione e non essere un veicolo fuori uso, salvo i veicoli di interesse culturale speciale. L’esportatore deve presentare VIN, ultima immatricolazione e una dichiarazione di conformità o un certificato specifico.

Le autorità doganali devono verificare automaticamente, tramite il sistema MOVE-HUB e l’interconnessione con lo sportello unico doganale UE, se il veicolo soddisfa i requisiti. In caso di sospetto, le autorità possono bloccare lo svincolo, richiedere ulteriori documenti e cooperare con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi. Le procedure di iscrizione nelle scritture del dichiarante e di autovalutazione del codice doganale sono escluse per evitare controlli inefficaci.

Controlli, sanzioni, reporting e riesame

Gli Stati membri devono adottare strategie di ispezione per individuare attività illecite di raccolta, trattamento ed esportazione, ispezionare almeno il 10% degli impianti e dei punti di raccolta autorizzati ogni anno civile e effettuare controlli basati sul rischio sulle esportazioni di veicoli usati. Devono inoltre istituire meccanismi di cooperazione nazionale e transfrontaliera e comunicare i referenti alla Commissione.

Le sanzioni devono essere definite entro il 1° settembre 2029 e avere natura effettiva, proporzionata e dissuasiva. Gli Stati membri devono anche trasmettere dati annuali aggregati e relazioni quinquennali su raccolta, trattamento, esportazione, obiettivi, controlli e applicazione delle definizioni. La Commissione adotterà atti di esecuzione sui formati e sulle metodologie di calcolo, e dovrà presentare nel tempo varie relazioni di riesame, incluso un riesame generale entro il 31 dicembre 2035.

Abrogazioni, transizione e applicazione temporale

La direttiva 2000/53/CE è abrogata dal 1° settembre 2028, con mantenimento temporaneo di diverse sue disposizioni fino al 2029, 2030, 2031 e 2032; la direttiva 2005/64/CE è abrogata dal 31 agosto 2032. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° settembre 2028, ma alcune disposizioni sono già applicabili dal 13 agosto 2026 o dal 14 settembre 2026.

In sintesi, il nuovo testo sostituisce il doppio binario direttiva/regolamento con un sistema unico, più dettagliato e pienamente armonizzato, destinato a incidere sia sulla progettazione industriale sia sulla gestione operativa e doganale dei veicoli, con rilevanti effetti per costruttori, importatori, distributori, impianti di trattamento, assicurazioni, operatori post-vendita e autorità nazionali.

Disposizioni principali

Requisiti di circolarità e obiettivi di progettazione

I nuovi tipi di veicoli omologati dal 1° settembre 2032 devono essere costruiti in modo da essere riutilizzabili o riciclabili almeno per l’85% della massa e riutilizzabili o recuperabili almeno per il 95% della massa (art. 4). I costruttori devono raccogliere dati dalla catena di fornitura, verificare le informazioni ricevute, documentare la ripartizione dei materiali e calcolare i tassi secondo la metodologia della Commissione o, in via transitoria, secondo ISO 22628:2002. È vietato riutilizzare nei nuovi veicoli le parti e i componenti elencati nell’allegato VII, parte E.

Sostanze pericolose e restrizioni su piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente

La presenza di sostanze che destano preoccupazione deve essere ridotta al minimo per quanto possibile (art. 5). Dal 1° settembre 2032 nuovi tipi di veicoli e nuove parti/componenti non devono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo le esenzioni e i valori massimi dell’allegato IV. La Commissione deve presentare una relazione entro il 14 febbraio 2028 e può adottare atti delegati per requisiti informativi, restrizioni ed esenzioni; l’ECHA assiste nelle valutazioni e negli audit tecnici sulle esenzioni.

Contenuto riciclato minimo nei veicoli

Per la plastica dei nuovi tipi di veicoli omologati dal 1° settembre 2032 è richiesto almeno il 15% di plastica riciclata post-consumo; dal 1° settembre 2036 la quota sale al 25% (art. 6). Almeno il 20% dell’obiettivo deve derivare da plastica riciclata proveniente da veicoli fuori uso o da parti smontate durante l’uso. Dal 14 agosto 2030 sono ammessi materiali riciclati da impianti situati in paesi terzi solo se conformi all’allegato XIII e sottoposti ad audit indipendente almeno ogni 5 anni. La Commissione deve adottare metodologie di calcolo/verifica e può introdurre deroghe temporanee per scarsità o prezzi eccessivi.

Possibili quote minime future per acciaio, alluminio e altri materiali

Il regolamento prevede un meccanismo progressivo: la Commissione deve valutare entro il 30 settembre 2027 la fattibilità di quote minime di acciaio e alluminio riciclati; entro il 30 settembre 2028 può adottare atti delegati su quote e metodologie per acciaio e alluminio, con applicazione non oltre il 14 agosto 2033. Entro il 31 agosto 2029 deve valutare la fattibilità di quote minime per magnesio, nichel, cobalto, boro e terre rare nei magneti permanenti, con successivo potere di adottare atti delegati. Sono previsti criteri tecnici, ambientali, economici e di accessibilità economica dei veicoli.

Obblighi di progettazione per smontaggio, riparazione e sostituzione

I nuovi veicoli omologati dal 1° settembre 2032 devono essere progettati per non ostacolare la rimozione, presso impianti autorizzati, delle parti elencate nell’allegato VII, parte C, e per consentire la rimozione non distruttiva di batterie, pacchi batteria, elementi costitutivi e motori elettrici (art. 7). La Commissione può ampliare l’elenco e fissare condizioni tecniche di attuazione; i costruttori non devono ostacolare tali operazioni tramite aggiornamenti software, salvo diversa disciplina UE.

Strategia di circolarità, dichiarazioni e passaporto digitale

Dal 1° settembre 2029 ogni costruttore deve elaborare una strategia di circolarità, aggiornarla ogni 5 anni e trasmetterla alle autorità di omologazione e alla Commissione; la Commissione pubblica le strategie e redige una relazione almeno ogni 6 anni (art. 9). I costruttori devono inoltre dichiarare il contenuto riciclato di specifici materiali nei nuovi tipi di veicoli e fornire informazioni tecniche su rimozione/sostituzione di parti e componenti (artt. 10 e 11). Dal 1° settembre 2032 ogni veicolo immesso sul mercato deve avere un passaporto digitale di circolarità, gratuito, interoperabile e integrato con altri passaporti ambientali, disciplinato da atti di esecuzione entro il 14 agosto 2030 (art. 13).

Gestione dei veicoli fuori uso: autorità, autorizzazioni e raccolta

Gli Stati membri designano autorità competenti per il capo sulla gestione dei veicoli fuori uso e ne comunicano i recapiti entro il 30 giugno 2027 (art. 14). Gli impianti di trattamento devono essere autorizzati ai sensi della direttiva 2008/98/CE e possono rilasciare il certificato di rottamazione; i contratti con produttori/PRO devono essere equi, trasparenti e non discriminatori (art. 15). I produttori hanno responsabilità estesa dal 1° settembre 2029 per i veicoli immessi per la prima volta nel territorio di uno Stato membro e devono garantire raccolta, trattamento e raggiungimento degli obiettivi di recupero/riciclaggio (art. 16).

Responsabilità estesa del produttore, registrazione e finanziamento

I produttori possono operare individualmente o tramite organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, che devono rispettare regole di governance, riservatezza e consultazione degli stakeholder; i gestori di rifiuti hanno lo status di osservatori nei comitati esecutivi (artt. 17 e 18). Entro il 31 agosto 2029 ciascuno Stato membro deve istituire un registro dei produttori; l’iscrizione è condizione per mettere veicoli sul mercato e le domande devono contenere le informazioni dell’allegato IX (art. 19). I contributi finanziari dei produttori coprono raccolta, trattamento, campagne informative, sistema di notifica e costi amministrativi; in caso di adempimento individuale è richiesta una garanzia (art. 20). Le tariffe collettive sono modulate secondo peso, riciclabilità, tempo di smontaggio, presenza di sostanze e contenuto riciclato (art. 21).

Meccanismo transfrontaliero di ripartizione dei costi

Per i veicoli M1 e N1 che diventano fuori uso in uno Stato membro diverso da quello di immissione sul mercato, se non è identificabile un produttore nello Stato di fine vita, il costruttore deve coprire i costi di raccolta e trattamento tramite rappresentanti autorizzati per il meccanismo transfrontaliero e cooperazione con i gestori di rifiuti (art. 22). La Commissione può adottare atti delegati per norme dettagliate su obblighi e funzionamento del meccanismo.

Raccolta, conferimento e certificato di rottamazione

I produttori devono garantire la raccolta di tutti i veicoli che diventano fuori uso e istituire sistemi di raccolta capillari e gratuiti, anche tramite punti di raccolta autorizzati (artt. 23 e 24). Il conferimento è gratuito salvo mancanza di parti essenziali o rifiuti aggiunti; per batterie mancanti è richiesta prova di trattamento conforme al regolamento (UE) 2023/1542. Gli impianti autorizzati rilasciano un certificato di rottamazione elettronico secondo il modello dell’allegato X e lo notificano alle autorità, con riconoscimento reciproco tra Stati membri (art. 25).

Trattamento, depurazione e smontaggio obbligatorio

Gli impianti autorizzati devono accettare e trattare tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, documentare le operazioni per 3 anni e trattare il veicolo entro 12 mesi dal conferimento (art. 26). La depurazione deve avvenire entro 30 giorni, con rimozione e separazione di fluidi, refrigeranti, parti contenenti sostanze pericolose e batterie; i motori e le batterie dei veicoli elettrici devono essere rimossi separatamente (art. 28). Prima della frantumazione devono essere rimossi numerosi componenti elencati nell’allegato VIII, parte C, salvo esenzioni tecniche o economiche, e le parti rimosse devono essere valutate per riutilizzo, rifabbricazione, ricondizionamento o riciclaggio (artt. 29 e 30).

Commercio di pezzi usati e incentivi al riuso

Dal 1° settembre 2029 i pezzi usati, rifabbricati o ricondizionati devono essere etichettati e venduti nel rispetto delle regole di conformità dei beni di seconda mano della direttiva (UE) 2019/771, anche online (art. 31). Gli Stati membri devono incentivare riutilizzo, rifabbricazione, ammodernamento e ricondizionamento, integrando tali incentivi nei programmi di prevenzione dei rifiuti; la Commissione monitora l’efficacia delle misure e ne favorisce lo scambio di buone pratiche (art. 32).

Obiettivi di recupero e riciclaggio dei veicoli fuori uso

Dal 1° gennaio 2030 devono essere garantiti gli obiettivi annui medi per veicolo, escluse le batterie, pari ad almeno il 95% per riutilizzo e recupero e all’85% per riutilizzo e riciclaggio (art. 33). Dal 1° gennaio 2032 deve essere raggiunto anche un obiettivo annuo di riciclaggio della plastica pari al 30% della plastica contenuta nei veicoli fuori uso, con esclusioni per elastomeri, termoindurenti e plastiche contaminate da determinate sostanze persistenti (art. 33).

Frantumazione, residui e spedizioni di veicoli fuori uso

Dal 1° settembre 2029 i veicoli fuori uso e talune parti strutturali possono essere frantumati solo se depurati e accompagnati dal certificato di rottamazione; la frantumazione combinata con altri rifiuti è ammessa solo a condizioni rigorose di qualità e tracciabilità (art. 27 e allegato VIII, parte G). Dal 1° settembre 2029 è vietato collocare in discarica frazioni pesanti e leggere di frantumazione che superano i valori limite dell’allegato VII, parte G (art. 34). Le spedizioni fuori dall’Unione sono consentite solo se avvengono secondo il regolamento (UE) 2024/1157 e, per il conteggio sugli obiettivi, solo con prove documentali di trattamento equivalente nel paese terzo (art. 35).

Distinzione tra veicoli usati e veicoli fuori uso ed esportazione

Per il trasferimento di proprietà nell’Unione, il venditore deve dimostrare che il veicolo usato non è fuori uso; per i privati l’obbligo scatta solo in caso di perdita totale assicurativa o vendita interamente online senza consegna fisica (art. 36). In caso di dubbio, le autorità possono chiedere una valutazione tecnica o un certificato di revisione valido; la Commissione può modificare i criteri dell’allegato I (art. 37). Dal 1° settembre 2031 i veicoli usati destinati all’esportazione sono soggetti a controlli specifici: devono essere tecnicamente idonei alla circolazione e non essere veicoli fuori uso; occorre fornire VIN, ultima immatricolazione e dichiarazione di conformità, con verifica elettronica tramite MOVE-HUB e controlli doganali integrati (artt. 39-46).

Controlli, ispezioni, sanzioni e reporting

Gli Stati membri devono adottare strategie di ispezione contro raccolta, trattamento ed esportazione illeciti e ispezionare ogni anno almeno il 10% degli impianti di trattamento e dei punti di raccolta autorizzati; devono inoltre effettuare controlli basati sul rischio sulle esportazioni di veicoli usati (art. 47). Devono istituire meccanismi di cooperazione nazionale e transfrontaliera e comunicare i referenti alla Commissione (art. 48). Le sanzioni per le violazioni principali devono essere stabilite entro il 1° settembre 2029 ed essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 49). Dal 1° settembre 2029 gli Stati membri devono pubblicare dati annuali aggregati e relazioni quinquennali; la Commissione adotta gli atti di esecuzione sui metodi di calcolo e sui formati (art. 50).

Rapporti con altri atti, modifiche e abrogazioni

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2023/1542, il regolamento (UE) 2019/1020, il regolamento (UE) 2018/858 e il regolamento (UE) n. 168/2013, in particolare per inserire la nuova materia "circolarità" nelle procedure di omologazione (artt. 53-55 e allegati XI-XII). La direttiva 2000/53/CE è abrogata dal 1° settembre 2028, ma alcune sue disposizioni restano applicabili fino a date successive; la direttiva 2005/64/CE è abrogata dal 31 agosto 2032, con un periodo transitorio sul richiamo delle sue norme nell’articolo 8 (art. 57). Il regolamento è applicabile dal 1° settembre 2028, con alcune disposizioni che si applicano già dal 14 settembre 2026 e altre dal 13 agosto 2026 o dal 1° settembre 2032 (art. 59).

Come è indicizzato

Materieambienterifiutieconomia circolareomologazione dei veicolicommercio e dogane

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