Regolamento (UE) 2026/1739
Regolamento (UE) 2026/1739 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in modo esteso l'organizzazione comune dei mercati agricoli per rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori e migliorare trasparenza e trasmissione dei prezzi lungo la filiera. Introduce nuove regole sull'uso delle indicazioni facoltative "giusto/equo" e "filiera corta", estende e armonizza i contratti scritti in più settori, rafforza le organizzazioni di produttori e amplia i poteri delle organizzazioni interprofessionali. Prevede inoltre interventi finanziari nella PAC a favore di produttori organizzati, giovani agricoltori e imprese colpite da shock climatici o di mercato, oltre a nuove tutele sulle denominazioni delle carni e dei prodotti a base di carne.
Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare mediante modifiche alle regole su etichettatura, contratti, organizzazioni di produttori e misure di sostegno della PAC.
Ambito di applicazione
Si applica nell'Unione europea ai prodotti e agli operatori dei settori agricoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, con regole specifiche per latte e prodotti lattiero-caseari, altri prodotti agricoli, zucchero/barbabietola da zucchero e designazioni di carne e prodotti a base di carne. Incide anche sui programmi operativi e sugli interventi di settore del regolamento (UE) 2021/2115 e sulle misure eccezionali/riserva agricola del regolamento (UE) 2021/2116. Alcune disposizioni si applicano differite nel tempo: art. 1, punti 3), 4), 7), lettera d), 9) e 14) dal 19 agosto 2028; art. 1, punto 13, dal 19 agosto 2029. I prodotti conformi alle vecchie regole sulle designazioni di carne possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento scorte o, comunque, fino al 19 agosto 2032 se anteriore.
Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare
Il regolamento interviene in modo organico sull'OCM unica e su alcuni strumenti della PAC per riequilibrare i rapporti di forza nella filiera agroalimentare. Il legislatore evidenzia, nei considerando, l'effetto combinato di pandemia, inflazione, aumento dei costi energetici, crisi geopolitiche e shock climatici sulla redditività agricola, con particolare attenzione alle imprese di piccola e media dimensione e alla necessità di ripristinare fiducia, trasparenza e corretta distribuzione del valore aggiunto.
Ambito e finalità delle modifiche
Le modifiche toccano principalmente il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, il regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC e il regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento e la gestione della PAC. La finalità comune è rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori, favorire l'aggregazione dell'offerta, migliorare la trasmissione dei prezzi e consentire interventi di crisi più rapidi ed efficaci, senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.
Indicazioni facoltative "giusto/equo" e "filiera corta"
Viene inserito l'articolo 88 bis nel regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'uso facoltativo delle indicazioni "giusto" o "equo" e di quelle equivalenti, nonché dell'indicazione "filiera corta". Le prime possono essere utilizzate solo se riferite a modalità commerciali che garantiscano stabilità contrattuale, trasparenza lungo la filiera, prezzi ritenuti equi e remunerativi dagli agricoltori e iniziative collettive coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU; il prezzo può tener conto di dati sui costi di produzione. La seconda è riservata ai casi in cui il consumatore possa facilmente individuare le aziende di produzione e vi sia un legame diretto o comunque molto stretto tra agricoltore e consumatore finale, con pochi intermediari e vicinanza geografica. Gli Stati membri possono introdurre condizioni supplementari, ma non possono ostacolare la commercializzazione di prodotti legalmente realizzati o venduti in un altro Stato membro.
Contratti scritti: latte e prodotti lattiero-caseari
L'articolo 148 viene riscritto con una disciplina molto più dettagliata. Le consegne di latte e prodotti lattiero-caseari da agricoltori, associazioni di agricoltori, OP e associazioni di OP a trasformatori, collettori, distributori o rivenditori devono essere coperte da contratto scritto, salvo eccezioni. Il contratto deve essere concluso prima della consegna e contenere elementi essenziali: prezzo fisso o formula di prezzo basata su indicatori oggettivi, quantità/qualità, calendario, durata, termini di pagamento, modalità di raccolta o consegna e forza maggiore.
Gli Stati membri possono imporre l'uso di contratti scritti anche per altri operatori e possono prevedere offerte contrattuali scritte. Sono ammesse deroghe per i conferimenti dei soci a OP o cooperative, per le consegne gratuite o di prodotti non più vendibili e, a discrezione nazionale, per micro e piccole imprese, per importi complessivi non superiori a 10.000 EUR, per pagamenti contestuali o entro specifiche scadenze, e per prodotti stagionali, deperibili o soggetti a pratiche tradizionali. È inoltre prevista la possibilità di esigere, in assenza di obbligo generale, un contratto scritto su richiesta dell'agricoltore o della sua organizzazione. Gli Stati membri possono introdurre durata minima di almeno sei mesi e obblighi di registrazione, oltre a meccanismi di mediazione facoltativi e imparziali.
Contratti scritti: altri prodotti agricoli e zucchero
L'articolo 168 estende, con adattamenti, il modello contrattuale a tutti i prodotti agricoli dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, diversi da latte, lattiero-caseari e zucchero. Anche qui la regola è il contratto scritto preconsegna, con clausole minime su prezzo, quantità e qualità, tempistiche, durata, revisione, pagamento, logistica e forza maggiore. Per i contratti di durata minima superiore a dodici mesi è obbligatoria una clausola di revisione attivabile dall'agricoltore o dalla sua organizzazione.
Per il settore zucchero/barbabietola da zucchero, l'allegato X viene allineato al nuovo impianto: il contratto di fornitura deve essere scritto e concluso prima della fornitura, può essere pluriennale e, se supera i dodici mesi, deve includere una clausola di revisione. Il prezzo può essere determinato mediante indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo, con possibilità per gli Stati membri di predisporre indicatori online e di imporre la registrazione dei contratti.
Organizzazioni di produttori, adesione e potere negoziale
Il regolamento rafforza notevolmente le organizzazioni di produttori. Il riconoscimento può avvenire per uno o più settori, purché siano rispettate tutte le condizioni applicabili; le organizzazioni devono essere costituite su iniziativa di agricoltori e controllate democraticamente dagli aderenti. Viene chiarito che il controllo può essere esercitato anche tramite associazioni di agricoltori controllate dagli agricoltori stessi.
È rafforzato il principio della partecipazione a una sola OP per ciascun prodotto, con eccezioni giustificate quando i prodotti siano sufficientemente distinti o vi siano unità produttive in aree geografiche diverse. Gli statuti possono prevedere contatti diretti tra membri e acquirenti, ma tali contatti non devono compromettere la concentrazione dell'offerta; il prezzo, la qualità e il volume devono restare negoziati dall'organizzazione. Sono inoltre riconosciute nuove funzioni promozionali per le OP e le organizzazioni interprofessionali, comprese iniziative su filiere corte e indicazioni facoltative.
Deroghe antitrust e cooperazione tra operatori
Il regolamento interviene sulle deroghe all'articolo 101 TFUE. Le organizzazioni di produttori riconosciute, e anche quelle non ancora riconosciute ma già in regola con i requisiti e in attesa di decisione, possono pianificare la produzione, ottimizzare i costi, commercializzare e negoziare contratti per conto dei soci. La deroga opera entro il termine di riconoscimento o, in caso di inerzia dello Stato membro, fino a cinque anni dalla domanda salvo diniego.
Per le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute è prevista una disciplina analoga, ma con limiti quantitativi e con il divieto di includere OP non riconosciute. Inoltre, l'articolo 210 bis viene ampliato per includere nuove finalità di sostenibilità, e il regime di parere della Commissione in materia di compatibilità con l'articolo 101 TFUE viene esteso dal 19 agosto 2028 anche ai nuovi obiettivi relativi a piccole aziende, giovani produttori e condizioni di lavoro.
Misure di crisi e riserva agricola
L'articolo 222 consente alla Commissione, nei periodi di grave squilibrio del mercato, di adottare atti di esecuzione che escludano l'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE a determinati accordi collettivi. Le misure ammesse comprendono ritiro dal mercato, distribuzione gratuita, trasformazione, ammasso privato, promozione comune, accordi di qualità, acquisto comune di mezzi di produzione e pianificazione temporanea della produzione. Se adotta tali atti, la Commissione può mettere a disposizione degli Stati membri il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola per consentire l'attuazione immediata delle misure.
Interventi finanziari nella PAC
Nel regolamento (UE) 2021/2115 vengono introdotti incentivi finanziari mirati. Nel settore ortofrutticolo, sono previste condizioni più favorevoli per i programmi operativi e un aumento del 10 % dell'aiuto dell'Unione negli Stati membri con un livello di organizzazione dei produttori inferiore al 10 % per tre anni consecutivi. Per i giovani e nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a una OP riconosciuta, l'aiuto UE può aumentare di 20 punti percentuali per investimenti nei loro locali, entro il primo programma operativo o nei tre anni successivi all'adesione.
In caso di condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi, il limite ordinario del 50 % dell'aiuto UE può essere portato al 70 % in più disposizioni, a condizione che le perdite superino il 30 % della produzione media annua di riferimento. Inoltre, dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri possono destinare fino al 6 % delle dotazioni per i pagamenti diretti agli interventi in altri settori, previa modifica dei piani strategici della PAC.
Designazioni di carni e prodotti a base di carne
Dal punto di vista etichettistico, il regolamento introduce una disciplina autonoma sulle designazioni riservate a carne e prodotti a base di carne. Sono elencate numerose denominazioni riservate, tra cui manzo, vitello, maiale, pollame, pollo, tacchino, anatra, oca, agnello, montone, ovino, capra e vari tagli. Tali indicazioni non possono essere usate per prodotti ottenuti da colture cellulari o di tessuti, né per prodotti di origine vegetale, microbica, fungina o algale, salvo deroga da adottarsi con atto delegato per prodotti non carnivori la cui denominazione sia ormai consolidata e non ingannevole.
Entrata in vigore e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le nuove regole su indicazioni facoltative, contratti scritti di alcuni settori e modifiche collegate si applicano dal 19 agosto 2028; le nuove designazioni di carne dal 19 agosto 2029. I prodotti non conformi alle nuove designazioni di carne, se realizzati o importati prima della data di applicazione, possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte o comunque fino al 19 agosto 2032, se precedente.
Disposizioni principali
Indicazioni facoltative "giusto/equo" e "filiera corta"
Inserito l'articolo 88 bis nel regolamento (UE) n. 1308/2013. Le indicazioni "giusto" o "equo" e equivalenti possono essere usate nell'etichettatura, presentazione, pubblicità e documenti commerciali solo se descrivono modalità di produzione/distribuzione/immissione sul mercato che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni tra agricoltori e acquirenti, prezzi considerati equi e remunerativi dagli agricoltori e iniziative collettive coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU. L'indicazione "filiera corta" è ammessa solo se esiste un legame diretto o strettamente vicino tra agricoltore e consumatore finale, con numero limitato di intermediari e possibilità per i consumatori di individuare le aziende di produzione. La Commissione può adottare atti delegati per aggiungere indicazioni equivalenti e specificare le condizioni d'uso; gli Stati membri possono imporre condizioni supplementari, purché non ostacolino prodotti legalmente realizzati o commercializzati in un altro Stato membro.
Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Riformulato l'articolo 148. Le consegne nell'Unione da parte di agricoltori, associazioni di agricoltori, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori verso trasformatori, collettori, distributori e rivenditori al dettaglio devono essere oggetto di contratto scritto, salvo deroghe. Il contratto deve essere concluso prima della consegna e includere prezzo, volume/qualità e calendario delle consegne, durata e clausola di revisione se la durata minima supera 6 mesi, termini di pagamento, modalità di raccolta/consegna e forza maggiore. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la forma scritta anche per altri operatori, imporre offerte scritte, registrazione dei contratti e meccanismi di mediazione; possono esentare micro/piccole imprese, consegne di importo non superiore a 10.000 EUR, consegne contestuali al pagamento o prodotti stagionali/deperibili o soggetti a pratiche tradizionali. Per i soci di OP/cooperative restano possibili deroghe se gli statuti prevedono regole trasparenti e democratiche su prezzo e pagamento. La Commissione adotta atti di esecuzione per l'applicazione uniforme e per le notifiche nazionali.
Contrattazione collettiva nel latte e limiti quantitativi
L'articolo 149, paragrafo 2, lettera c), è sostituito al fine di elevare e precisare i limiti quantitativi per le trattative contrattuali delle organizzazioni di produttori riconosciute sul latte crudo: il volume trattato non può superare il 7 % della produzione totale dell'Unione e il 36 % della produzione nazionale totale o dei volumi consegnati nello Stato membro interessato.
Organizzazioni di produttori: riconoscimento, struttura e funzionamento
Riformati gli articoli 152 e 153. Il riconoscimento può riguardare uno o più settori, purché siano soddisfatte le condizioni per ciascun settore. Le organizzazioni devono essere costituite su iniziativa di agricoltori e controllate democraticamente dagli aderenti; gli Stati membri possono consentire che il controllo sia esercitato da associazioni di agricoltori controllate dagli agricoltori. È rafforzata la possibilità di adesione a una sola OP per determinato prodotto, con deroghe in casi giustificati per prodotti distinti o per unità di produzione in aree geografiche diverse. Lo statuto può consentire contatti diretti tra aderenti e acquirenti, purché non pregiudichino la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato; la concentrazione si considera garantita se prezzo, qualità e volume sono negoziati dall'OP. Viene chiarito che l'adesione multipla è possibile per prodotti sufficientemente distinti.
Negoziazione da parte di OP non riconosciute e associazioni di OP
Le organizzazioni di produttori non ancora riconosciute, incluse cooperative o forme equivalenti, possono avvalersi della deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE per pianificare la produzione, ottimizzare i costi, commercializzare e negoziare contratti per conto dei soci, se hanno presentato domanda di riconoscimento e soddisfano i requisiti dell'articolo 152 e dell'articolo 154. La deroga si applica entro il termine dell'articolo 154, paragrafo 4, lettera a), oppure, se manca decisione, fino a cinque anni dalla domanda salvo diniego. Le associazioni di OP riconosciute possono svolgere attività analoghe anche se non rispettano direttamente tutti i requisiti, a condizione che i soci siano riconosciuti, non aderiscano ad altre associazioni per gli stessi prodotti e il volume non superi il 36 % della produzione nazionale.
Organizzazioni interprofessionali e indicazioni facoltative
All'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunta la promozione dell'uso delle indicazioni facoltative di cui all'articolo 88 bis tra gli obiettivi perseguibili dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute.
Contratti scritti per altri prodotti agricoli
L'articolo 168 viene sostituito e generalizza, per i prodotti agricoli diversi da latte, lattiero-caseari e zucchero, l'obbligo di contratto scritto per le consegne nell'Unione da agricoltori, associazioni di agricoltori, OP e associazioni di OP verso trasformatori, distributori o rivenditori. Il contratto deve essere preconsegna, scritto anche in formato elettronico, e contenere prezzo fisso o formula di prezzo basata su indicatori oggettivi, quantità/qualità e calendario delle consegne, durata con clausola di revisione se la durata minima supera 12 mesi, termini di pagamento, modalità di raccolta/consegna e forza maggiore. Sono previste deroghe per conferimenti di soci a OP/cooperative con regole trasparenti e democratiche di prezzo e pagamento e per consegne gratuite o di prodotti non più vendibili. Gli Stati membri possono esentare micro e piccole imprese, importi fino a 10.000 EUR, consegne contestuali al pagamento o entro tre giorni lavorativi per motivi giustificati, prodotti stagionali o deperibili, vendite tradizionali e casi in cui prevedibilità e trasmissione dei prezzi siano ottenute diversamente. È possibile imporre registrazione dei contratti e obblighi aggiuntivi su rapporto quantitativo/prezzo e durata minima di almeno sei mesi.
Sostenibilità e cooperazione ex articolo 210 bis
Rafforzato l'articolo 210 bis con nuovi obiettivi di sostenibilità: oltre agli obiettivi ambientali già previsti, vengono inclusi il sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole familiari con produzione standard non superiore a 100.000 EUR, l'attrazione e il sostegno dei giovani produttori e il miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza. Sono fissate nuove date per le richieste di parere alla Commissione sulla compatibilità con l'articolo 101 TFUE: dal 8 dicembre 2023 per gli obiettivi delle lettere a), b) e c), e dal 19 agosto 2028 per quelli delle lettere d), e) e f). La Commissione deve rispondere entro quattro mesi e può successivamente revocare o modificare il parere se le condizioni non sussistono o se sono state fornite informazioni inesatte.
Misure eccezionali in caso di grave squilibrio del mercato
L'articolo 222 è sostituito. In periodi di grave squilibrio dei mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione che disapplichino l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE ad accordi e decisioni di agricoltori, associazioni, OP riconosciute, associazioni di OP e organizzazioni interprofessionali riconosciute, purché gli accordi siano limitati alla stabilizzazione del settore e non compromettano il mercato interno. Le categorie ammesse includono ritiro dal mercato o distribuzione gratuita, trasformazione, ammasso privato, promozione comune, accordi sulla qualità, acquisti comuni di mezzi di produzione e pianificazione temporanea della produzione. La Commissione può anche mettere a disposizione il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola del regolamento (UE) 2021/2116.
Osservatori di mercato UE
L'articolo 222 bis, paragrafo 2, consente alla Commissione di decidere per quali settori agricoli istituire osservatori del mercato dell'Unione e di distinguere espressamente tra produzione biologica e non biologica.
Nuove designazioni riservate per carni e prodotti a base di carne
Inserita la parte I bis dell'allegato VII. "Carne" è definita come le parti commestibili di un animale rientranti nel regolamento; "prodotti a base di carne" come prodotti derivati dalla carne con eventuali sostanze aggiunte non sostitutive. Le indicazioni riservate comprendono, tra le altre, manzo, vitello, maiale, pollame, pollo, tacchino, anatra, oca, agnello, montone, ovino, capra e varie denominazioni di tagli. Tali indicazioni non possono essere usate per alimenti costituiti o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti o da piante, microrganismi, funghi o alghe. La Commissione può adottare deroghe per prodotti non derivati dalla carne la cui natura sia chiara per uso consolidato e non ingannevole. Le indicazioni restano utilizzabili per prodotti a base di carne e per prodotti composti in cui la carne è componente fondamentale e non viene sostituita.
Barbabietola da zucchero
Modificato l'allegato X per allineare il settore della barbabietola da zucchero alla nuova disciplina contrattuale: contratto di fornitura scritto prima della consegna, possibile durata pluriennale, clausola di revisione per durate minime superiori a 12 mesi, prezzo determinabile mediante indicatori oggettivi e facoltà degli Stati membri di imporre la registrazione dei contratti prima della fornitura.
Modifiche PAC: ortofrutta, giovani agricoltori e shock produttivi
Nel regolamento (UE) 2021/2115 sono introdotti incentivi per rafforzare le organizzazioni di produttori e i giovani agricoltori. Nell'ortofrutta, il tasso di commercializzazione rilevante è portato a meno del 20 % e si aggiunge una condizione favorevole per programmi in Stati membri con livello di organizzazione inferiore al 10 % per tre anni consecutivi. È previsto un aumento del 10 % dell'aiuto finanziario UE in tali Stati membri. Per i giovani e nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a una OP riconosciuta, l'aiuto UE può aumentare di 20 punti percentuali per investimenti nei loro locali nel primo programma operativo o nei tre anni successivi all'adesione. Per programmi colpiti da eventi climatici avversi, calamità naturali, fitopatie o infestazioni, il limite del 50 % viene elevato al 70 % se le perdite superano il 30 % della produzione media annua. La stessa maggiorazione vale, mutatis mutandis, per alcuni interventi in altri settori.
Flessibilità per i pagamenti diretti verso altri settori
L'articolo 88 del regolamento (UE) 2021/2115 consente, dal 1° gennaio 2025, di riesaminare le decisioni nazionali e di destinare fino al 6 % delle dotazioni per i pagamenti diretti ai tipi di intervento in altri settori, previa modifica dei piani strategici della PAC.
Riserva agricola e misure eccezionali
All'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2021/2116 la riserva agricola è richiamata anche per le misure eccezionali adottate ai sensi degli articoli 219, 220, 221 e 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013, rafforzando il collegamento tra deroga concorrenziale, gestione di crisi e sostegno finanziario dell'Unione.
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