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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1554

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1554 della Commissione, del 9 luglio 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta e la presentazione alla Commissione di dati sulla mobilità urbana per nodo urbano nei settori della sostenibilità, della sicurezza e dell’accessibilità

Normativa europea32026R1554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità tecniche di attuazione del regolamento (UE) 2024/1679 per la raccolta e la trasmissione di dati sulla mobilità urbana per nodo urbano. Definisce gli indicatori da utilizzare, i metodi di raccolta, l’uso del sistema TENtec, la delimitazione geografica basata sulle LAU e le scadenze di comunicazione. L’allegato dettaglia gli indicatori nei settori degli aspetti orizzontali, della sostenibilità, della sicurezza e dell’accessibilità, indicando per ciascuno la fonte dati o il metodo di raccolta. Il testo mira a garantire dati aggiornati, comparabili e di buona qualità, limitando gli oneri amministrativi per gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione che disciplina indicatori, metodi e termini per la raccolta e la trasmissione alla Commissione dei dati sulla mobilità urbana per nodo urbano nei settori sostenibilità, sicurezza e accessibilità.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea per la raccolta e presentazione alla Commissione dei dati sulla mobilità urbana riferiti ai singoli nodi urbani, secondo la copertura geografica definita tramite unità amministrative locali (LAU). I dati sono trasmessi tramite il sistema TENtec e riguardano gli indicatori elencati nell’allegato nei settori orizzontali, sostenibilità, sicurezza e accessibilità. Sono previste esclusioni solo in via funzionale, cioè quando un dato non è disponibile o non è geolocalizzato, nel qual caso il regolamento consente il ricorso a fonti alternative nazionali o l’estrazione da banche dati UE; è inoltre prevista una flessibilità limitata per la frequenza di alcuni indicatori e per la prima presentazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1554 della Commissione sulla raccolta e presentazione dei dati di mobilità urbana

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2024/1679 in materia di rete transeuropea dei trasporti, specificando come gli Stati membri devono raccogliere e trasmettere alla Commissione i dati sulla mobilità urbana per nodo urbano. La scelta del sistema TENtec, l’uso di coperture geografiche basate sulle LAU e la standardizzazione degli indicatori rispondono all’esigenza di assicurare comparabilità, aggiornamento e qualità dei dati, riducendo al contempo gli oneri amministrativi.

Ambito applicativo e quadro generale

Il regolamento si applica agli Stati membri e riguarda la trasmissione di dati relativi alla mobilità urbana nei nodi urbani, con riferimento ai settori della sostenibilità, della sicurezza e dell’accessibilità. I considerando evidenziano che i dati devono essere disponibili alla fine di ogni anno di riferimento, essere i più recenti e di buona qualità, e che la frequenza di comunicazione deve restare coerente con i limiti previsti dal regolamento (UE) 2024/1679.

Definizioni

L’articolo 2 introduce definizioni funzionali alla raccolta e all’interpretazione dei dati. Tra le più rilevanti figurano:

  • "dimora abituale", rinviata al regolamento (UE) n. 1260/2013;
  • "dati di geolocalizzazione", intesi come informazioni sull’ubicazione geografica dell’interessato;
  • nozioni di "nodo di accesso", "tratta", "ore di punta", "stazione ferroviaria";
  • categorie rilevanti per la sicurezza stradale, quali "incidente stradale", "ferito grave" e "ferito mortalmente", con rinvio alla banca dati CARE.

Raccolta dei dati e indicatori

L’articolo 3 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco completo degli indicatori e i corrispondenti metodi di raccolta. Lo Stato membro deve applicare per ciascun indicatore il metodo previsto e garantire che il dato sia di buona qualità; la metodologia usata deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta.

Gli indicatori sono articolati in quattro gruppi:

  • aspetti orizzontali (HO.1, HO.2, HO.3);
  • sostenibilità (SU.1, SU.2);
  • sicurezza (SA.1, SA.2, SA.3);
  • accessibilità (AC.1, AC.2, AC.3).

Tra le fonti e modalità principali figurano:

  • dati Eurostat o dati raccolti dal censimento per popolazione e dimensione dell’area geografica;
  • dati del regolamento delegato (UE) 2017/1926 per nodi di accesso e alcuni dati di accessibilità;
  • dati dei servizi nazionali di immatricolazione dei veicoli per il parco auto;
  • banca dati CARE per incidenti, feriti gravi e mortalità stradale;
  • banca dati europea sull’accessibilità delle stazioni ferroviarie (ERSAD) per gli indicatori ferroviari di accessibilità.

Presentazione alla Commissione tramite TENtec

L’articolo 4 impone la trasmissione dei dati mediante TENtec e secondo il modello predisposto dalla Commissione. La presentazione deve avvenire per area geografica definita ai sensi dell’articolo 6. Il regolamento consente, per alcuni indicatori, che la Commissione estragga direttamente dati già trasmessi in altri contesti, purché geolocalizzati; gli Stati membri possono chiedere una successiva revisione di tali dati.

Copertura geografica e LAU

L’articolo 6 è centrale per la delimitazione territoriale del dato. Gli Stati membri devono comunicare entro il 31 dicembre 2026 l’elenco dei codici LAU che definiscono la copertura geografica di ciascun nodo urbano. La copertura deve corrispondere ai confini delle LAU individuate e può essere costituita da una o più LAU. Ogni codice LAU è assegnato in modo univoco a un solo nodo urbano, così da evitare duplicazioni o attribuzioni multiple.

In caso di modifica dei codici LAU utilizzati per un nodo urbano, lo Stato membro deve notificare la Commissione entro il 31 dicembre dell’anno civile precedente l’anno di riferimento, indicando chiaramente le ragioni della modifica.

Periodicità e termini di trasmissione

L’articolo 5 stabilisce una cadenza ordinaria quadriennale:

  • prima trasmissione entro il 31 dicembre 2027;
  • successivamente, ogni quattro anni entro il 31 dicembre.

Sono previste tre regole di flessibilità:

  • la prima serie di dati può essere rinviata al 31 dicembre 2028, purché lo Stato membro lo notifichi entro il 31 dicembre 2027;
  • l’indicatore SU.1 sui viaggi giornalieri può essere comunicato ogni cinque anni, se la scelta è notificata entro il 31 dicembre 2027;
  • per gli indicatori di sicurezza che richiedono dati annuali, la trasmissione quadriennale deve coprire tutti e quattro gli anni intermedi; se ciò non è possibile, si comunicano i dati del maggior numero possibile di anni, con recupero dei mancanti nell’anno successivo.

Se non sono stati prodotti o raccolti nuovi dati rispetto alla comunicazione precedente, lo Stato membro deve ripresentare i dati già comunicati con una nota esplicativa che indichi le ragioni della ripresentazione e un piano per l’aggiornamento nell’anno di riferimento successivo.

Contenuto degli indicatori nell’allegato

Aspetti orizzontali

Gli indicatori HO misurano la base demografica e territoriale del nodo urbano:

  • HO.1: numero totale di persone per sesso e fascia d’età con dimora abituale nell’area geografica;
  • HO.2: dimensione dell’area geografica in km²;
  • HO.3: numero totale di nodi di accesso nella zona geografica.

Sostenibilità

Gli indicatori SU riguardano comportamenti di mobilità e composizione del parco veicoli:

  • SU.1: numero di viaggi giornalieri ripartiti per modalità di spostamento; il regolamento precisa che, nei viaggi articolati in più fasi, va indicata la modalità principale, e che al momento della trasmissione lo Stato membro deve specificare se il dato si riferisce ai residenti dell’area o a tutti i viaggi nell’area;
  • SU.2: parco di autovetture immatricolate nell’area geografica, in formato matriciale per tipo di alimentazione, categoria Euro e categoria di proprietà.

Per SU.2 sono dettagliati i tipi di alimentazione del motore, le categorie Euro da considerare e le categorie di proprietà; se una tipologia non è presente, lo Stato membro indica "zero".

Sicurezza

Gli indicatori SA si riferiscono all’incidentalità stradale:

  • SA.1: numero annuo di incidenti stradali nell’area geografica;
  • SA.2: numero annuo di persone gravemente ferite, con ripartizione per sesso, età e tipo di unità di traffico coinvolta;
  • SA.3: numero annuo di persone ferite mortalmente, con analoghe ripartizioni.

Per questi indicatori la fonte principale è CARE; in assenza di dati geolocalizzati, il regolamento consente il ricorso ai registri di polizia e, per SA.2 e SA.3, anche ai registri ospedalieri, nel rispetto delle norme nazionali di accesso.

Accessibilità

Gli indicatori AC misurano la qualità dell’accessibilità intermodale e ferroviaria:

  • AC.1: numero di nodi di accesso con almeno quattro partenze orarie programmate nelle ore di punta su almeno una tratta;
  • AC.2: numero totale di stazioni ferroviarie nell’area geografica;
  • AC.3: numero di stazioni ferroviarie segnalate come accessibili nell’ERSAD, sulla base di criteri puntuali relativi a accesso senza gradini, informazione accessibile, biglietteria accessibile, segnaletica tattile e braille, accesso ai binari e accesso ai treni.

Per AC.1 le ore di punta e la loro durata sono determinate dallo Stato membro; per AC.2 e AC.3 la fonte principale è ERSAD, con eventuale ricorso al soggetto incaricato di riferire sull’accessibilità ai sensi dell’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 1300/2014.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina gli indicatori da usare per la raccolta dei dati sulla mobilità urbana, i metodi di raccolta e le modalità di presentazione alla Commissione, nonché il termine per la trasmissione.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce nozioni chiave, tra cui dimora abituale, dati di geolocalizzazione, nodo di accesso, incidente stradale, ferito grave, ferito mortalmente, trasporto su strada, viaggio, parco auto, veicolo immatricolato, autovettura, tratta, ore di punta e stazione ferroviaria.

Indicatori e qualità della raccolta

L’articolo 3 rinvia all’allegato per gli indicatori da utilizzare ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2024/1679. Lo Stato membro applica per ciascun indicatore il metodo previsto nell’allegato, garantisce la buona qualità dei dati e mette la metodologia a disposizione della Commissione su richiesta.

Presentazione dei dati tramite TENtec

L’articolo 4 impone l’uso del sistema informativo e di monitoraggio TENtec e del modello fornito dalla Commissione. La presentazione avviene per area geografica identificata secondo la procedura dell’articolo 6; in base all’indicatore e alla disponibilità dei dati, la Commissione può estrarre dati già comunicati in precedenza se geolocalizzati, salvo possibilità per lo Stato membro di chiederne la revisione.

Termini e periodicità di trasmissione

L’articolo 5 prevede la prima trasmissione entro il 31 dicembre 2027 e, successivamente, ogni quattro anni entro il 31 dicembre, con dati più recenti e aggiornati disponibili. È consentita una prima trasmissione entro il 31 dicembre 2028, previa notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2027. Per l’indicatore SU.1 la frequenza può essere quinquennale, se comunicata entro il 31 dicembre 2027. Per gli indicatori di sicurezza con dati annuali, la trasmissione quadriennale deve coprire i quattro anni intercorsi, con recupero dei dati mancanti nell’anno di riferimento successivo. Se non vi sono nuovi dati, lo Stato membro ripresenta quelli già comunicati con nota esplicativa e piano per i dati futuri.

Copertura geografica basata sulle LAU

L’articolo 6 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 31 dicembre 2026 l’elenco dei codici LAU corrispondenti alla copertura geografica di ciascun nodo urbano. La copertura deve coincidere con i confini delle LAU indicate, può comprendere una o più LAU, e ciascun codice LAU è attribuito unicamente a un solo nodo urbano. Ogni modifica dei codici LAU richiede notifica alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno civile precedente l’anno di riferimento, con motivazione dettagliata.

Entrata in vigore

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportistatisticamobilità urbanaaccessibilitàsicurezza stradale

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