Regolamento (UE) 2026/1744
Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un pacchetto di semplificazioni e chiarimenti al regolamento (UE) 2024/1689 sull'IA, con particolare attenzione alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione, alle prove in condizioni reali, agli spazi di sperimentazione e alla governance dell'ufficio per l'IA. Rinvia inoltre l'applicazione di parte significativa degli obblighi sui sistemi di IA ad alto rischio e rafforza il coordinamento con la normativa settoriale su macchine, aviazione e cybersicurezza. Sul piano sostanziale, amplia e precisa divieti su alcune pratiche particolarmente dannose, introduce una base giuridica per il trattamento eccezionale di categorie particolari di dati per il rilevamento delle distorsioni e disciplina in modo più dettagliato controlli, sanzioni e cooperazione istituzionale.
Regolamento che modifica il quadro UE sull'intelligenza artificiale per semplificarne l'attuazione, rinviare alcune date di applicazione e rafforzare il coordinamento con la normativa settoriale su prodotti, macchine, aviazione e cibersicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica nell'Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e interviene principalmente sul regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, nonché sul regolamento (UE) 2018/1139 in materia di aviazione civile e sul regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine. Riguarda fornitori, deployer, potenziali fornitori, organismi notificati, autorità nazionali competenti, autorità di vigilanza del mercato, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, e in parte la Commissione e l'ufficio europeo per l'IA. Alcune disposizioni si applicano con date differenziate: il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e molte modifiche si applicano dal 27 luglio 2026, mentre varie regole del regolamento IA sono rinviate al 2 dicembre 2027 o al 2 agosto 2028. Sono previste esclusioni e coordinamenti rilevanti, tra cui l'applicazione solo parziale ai sistemi di IA ad alto rischio legati a prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, e il mantenimento delle competenze settoriali e delle autorità nazionali o dell'UE competenti in materia di dati, diritti fondamentali e servizi digitali.
Regolamento (UE) 2026/1744 sull'Omnibus digitale in materia di IA
Il regolamento interviene in via emendativa sul regolamento (UE) 2024/1689 per renderne più agevole e uniforme l'attuazione, rispondendo ai ritardi nell'adozione di norme tecniche, specifiche comuni, orientamenti e assetti di governance nazionali. La logica dichiarata è di semplificazione, proporzionalità e riduzione degli oneri amministrativi, senza abbassare il livello di tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali.
Contesto e finalità
Il legislatore unionale richiama l'esperienza maturata nella prima fase di applicazione dell'AI Act e constata che, per i sistemi di IA ad alto rischio, la combinazione fra requisiti orizzontali dell'AI Act e disciplina settoriale può generare duplicazioni, incertezze e appesantimenti. Il regolamento mira quindi a chiarire il perimetro delle obbligazioni, a coordinare le autorità coinvolte e a rinviare alcune scadenze applicative per consentire l'adozione degli strumenti di supporto necessari.
Ambito soggettivo e coordinamento con altri atti UE
Le modifiche riguardano anzitutto il regolamento (UE) 2024/1689, ma anche il regolamento (UE) 2018/1139 sull'aviazione civile e il regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine. Il testo insiste sulla complementarità tra AI Act, normativa di armonizzazione dell'Unione e regolamento (UE) 2024/2847 sulla cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali, prevedendo che la conformità ai requisiti di cybersecurity possa valere, alle condizioni stabilite, anche ai fini dell'articolo 15 dell'AI Act.
Definizioni e semplificazioni per PMI e mid-cap
Vengono introdotte nel regolamento IA le definizioni di PMI e di piccole imprese a media capitalizzazione, con rinvio alle pertinenti raccomandazioni della Commissione. Numerose disposizioni vengono adattate a tali imprese: documentazione tecnica semplificata, modulo semplificato predisposto dalla Commissione, gestione della qualità proporzionata, accesso prioritario agli spazi di sperimentazione e attenzione specifica negli orientamenti, nei codici di condotta e nel sistema sanzionatorio.
Componente di sicurezza e applicazione ai prodotti
La definizione di "componente di sicurezza" viene resa più precisa per evitare un'estensione eccessiva della classificazione ad alto rischio. Non sono considerati componenti di sicurezza i sistemi di IA usati solo per assistenza, ottimizzazione, efficienza o automazione non legate alla sicurezza; viceversa, lo sono i sistemi il cui guasto o malfunzionamento può mettere a rischio salute e sicurezza. Per i prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, si chiarisce inoltre che la classificazione come sistema ad alto rischio non impone automaticamente una valutazione di conformità da parte di terzi, se la normativa settoriale consente una procedura basata su norme armonizzate.
Alfabetizzazione in materia di IA
L'articolo 4 viene sostituito per spostare l'accento da un obbligo di risultato a un obbligo di mezzi. Fornitori e deployer devono adottare misure a sostegno dell'alfabetizzazione in materia di IA del personale e di chi opera i sistemi per loro conto, tenendo conto di competenze, esperienza, istruzione, formazione e contesto d'uso. La Commissione deve pubblicare esempi pratici sulla piattaforma unica di informazione; il consiglio per l'IA deve adottare raccomandazioni e obiettivi comuni.
Trattamento di categorie particolari di dati per il rilevamento delle distorsioni
È introdotto l'articolo 4 bis, che consente il trattamento eccezionale di categorie particolari di dati personali per il rilevamento e la correzione delle distorsioni, sia nei sistemi di IA ad alto rischio sia, in condizioni analoghe, in altri sistemi e modelli di IA. Il trattamento è ammesso solo se strettamente necessario e se il ricorso ad altri dati, inclusi quelli sintetici o anonimizzati, non consente di raggiungere efficacemente l'obiettivo; sono previste garanzie rafforzate su pseudonimizzazione, accesso, riservatezza, divieto di trasferimento a terzi, cancellazione e documentazione nel registro delle attività.
Nuovi divieti: materiale intimo non consensuale e abuso sessuale su minori
L'articolo 5 viene ampliato con un divieto esplicito di immissione sul mercato, messa in servizio o uso di sistemi di IA che generano o manipolano materiale intimo realistico di persone riconoscibili senza consenso, nonché materiale o spettacoli di abuso sessuale su minori, salvo giustificazione prevista dal diritto nazionale. Il regolamento delimita con attenzione la portata del divieto: la mera capacità tecnica del sistema non è vietata; per i fornitori rileva la destinazione del sistema o, in alternativa, la prevedibilità e riproducibilità del risultato in assenza di misure adeguate; per i deployer il divieto colpisce solo l'uso finalizzato alla generazione o manipolazione del materiale vietato.
Rapporti con il diritto penale, la privacy e i rimedi nazionali
Il testo chiarisce che i nuovi divieti non impediscono l'azione penale né pregiudicano i rimedi previsti dal diritto nazionale per la tutela dell'immagine, della vita privata e della dignità. Nei casi di sovrapposizione con fattispecie penali o con sanzioni penali nazionali, gli Stati membri devono rispettare il principio del ne bis in idem. Restano inoltre pienamente applicabili il GDPR, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680, nonché la direttiva 2011/93/UE e la direttiva (UE) 2024/1385.
Conformità, organismi notificati e standardizzazione
Il regolamento introduce una procedura di domanda unica e valutazione unificata per gli organismi notificati quando ciò è previsto dalla normativa settoriale, riducendo duplicazioni e costi. Viene rafforzato il raccordo tra la valutazione della conformità AI e quella della normativa di prodotto, con una disciplina più chiara per gli organismi già notificati in ambito settoriale e per i fabbricanti che possono continuare a usare procedure basate su norme armonizzate. La Commissione deve inoltre sollecitare senza ritardo le organizzazioni europee di normazione a produrre norme armonizzate e altri prodotti di normazione per agevolare la conformità congiunta.
Registro UE, codici AIP/AIB/AIH e allegato XIV
La registrazione dei sistemi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, viene semplificata, mantenendo la finalità di vigilanza del mercato e responsabilità pubblica. È aggiunto l'allegato XIV, che classifica i sistemi di IA tramite codici verticali e orizzontali: AIP per i sistemi soggetti alla normativa di armonizzazione di prodotto, AIB per i sistemi biometrici dell'allegato III, punto 1, e AIH per le tecnologie di IA. L'elenco serve a delimitare l'ambito di designazione degli organismi notificati.
Spazi di sperimentazione normativa e prove in condizioni reali
Gli Stati membri devono disporre almeno di uno spazio di sperimentazione normativa operativo entro il 2 agosto 2027; il Garante europeo della protezione dei dati può istituire uno spazio per le istituzioni e gli organismi dell'Unione; l'ufficio per l'IA può istituire uno spazio a livello dell'Unione per i sistemi soggetti all'articolo 75, paragrafo 1, con accesso prioritario per PMI, start-up e piccole imprese a media capitalizzazione. Le prove in condizioni reali vengono ampliate: oltre ai sistemi dell'allegato III, possono riguardare anche i sistemi disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'allegato I, sezione A, e, con un apposito articolo 60 bis, quelli dell'allegato I, sezione B, previo quadro nazionale notificato alla Commissione.
Governance dell'ufficio per l'IA e poteri di enforcement
Il regolamento rafforza in modo significativo il ruolo dell'ufficio per l'IA, attribuendogli competenza esclusiva su specifiche categorie di sistemi basati su modelli di IA per finalità generali sviluppati nello stesso gruppo, nonché sui sistemi integrati in piattaforme online o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. L'ufficio riceve poteri equivalenti a quelli delle autorità di vigilanza del mercato, compresi richiesta di informazioni, accesso ai sistemi, ispezioni, adozione di impegni vincolanti, sanzioni pecuniarie e penalità di mora, con termini di prescrizione quinquennali e garanzie procedurali rafforzate.
Cooperazione con autorità nazionali, diritti fondamentali e DSA
Le autorità di vigilanza del mercato, le autorità che tutelano i diritti fondamentali e le autorità di protezione dei dati devono cooperare strettamente con l'ufficio per l'IA. Per i sistemi che ricadono anche nel regolamento sui servizi digitali, la Commissione acquisisce un ruolo di vigilanza coordinata, con scambio di informazioni solo nei limiti consentiti e, ove necessario, previo consenso dell'impresa. Le norme sono costruite per salvaguardare le competenze nazionali e l'indipendenza delle autorità specializzate.
Rinvio dell'applicazione e regime transitorio
Le sezioni 1, 2 e 3 del capo III dell'AI Act diventano applicabili dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli dell'allegato I. È previsto un periodo transitorio per i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, che devono adeguarsi all'obbligo di marcatura entro il 2 dicembre 2026. Il periodo di tolleranza per i sistemi già immessi sul mercato viene chiarito: conta la prima immissione del tipo e modello, e modifiche progettuali significative successive fanno scattare la piena applicazione delle regole sui sistemi ad alto rischio.
Macchine e aviazione civile
Per il regolamento sulle macchine, la Commissione dovrà adottare atti delegati per integrare nell'allegato III requisiti di sicurezza e salute relativi ai sistemi di IA ad alto rischio usati come componenti di sicurezza o come prodotto in sé, con applicazione entro il 2 agosto 2028. Viene anche chiarito che, fino all'adozione di norme armonizzate o specifiche comuni sul versante IA, il rispetto di quelle adottate ai sensi dell'AI Act può fondare la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza del regolamento macchine. Sul versante aviazione, gli atti delegati ed esecutivi dell'Unione dovranno tenere conto dei requisiti del capo III, sezione 2, dell'AI Act quando i sistemi di IA sono componenti di sicurezza.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Alcune disposizioni si applicano dal 2 febbraio 2025, altre dal 27 luglio 2026, altre ancora dal 2 dicembre 2026, dal 2 agosto 2027 o dal 2 agosto 2028, secondo la disciplina transitoria dettata dal testo.
Disposizioni principali
Semplificazione e coordinamento dell'AI Act
Il regolamento modifica in modo mirato il regolamento (UE) 2024/1689 per semplificarne l'attuazione, ridurre duplicazioni con la normativa settoriale e chiarire i rapporti con altri atti UE. Viene rafforzata la logica di complementarità con la normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, con possibilità di limitare alcuni requisiti dell'AI Act quando la disciplina settoriale garantisca un livello equivalente di protezione.
PMI e piccole imprese a media capitalizzazione
Sono introdotte definizioni di PMI e di piccole imprese a media capitalizzazione all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689, richiamando le raccomandazioni 2003/361/CE e (UE) 2025/1099. Numerose disposizioni vengono rese più proporzionate per tali imprese: documentazione tecnica semplificata, approccio proporzionato al sistema di gestione della qualità, accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa e attenzione specifica negli orientamenti e nelle sanzioni.
Componente di sicurezza e campo di applicazione ai prodotti
La nozione di componente di sicurezza viene ristretta: è tale il componente che svolge una funzione di sicurezza o il cui guasto mette in pericolo salute e sicurezza di persone o beni. Vengono esclusi i sistemi impiegati solo per assistenza, ottimizzazione, efficienza, automazione o controllo qualità non legati alla sicurezza. Per i prodotti soggetti a normativa di armonizzazione dell'Unione, si chiarisce che non ogni sistema integrato è automaticamente componente di sicurezza.
Alfabetizzazione in materia di IA
L'articolo 4 dell'AI Act viene sostituito: fornitori e deployer devono adottare misure per sostenere l'alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale e di chi opera i sistemi per loro conto, tenendo conto di competenze, esperienza, formazione e contesto d'uso. Non è imposto un livello minimo uniforme di alfabetizzazione, ma la Commissione deve pubblicare esempi pratici sulla piattaforma unica di informazione e il consiglio per l'IA deve adottare raccomandazioni e obiettivi comuni.
Trattamento eccezionale di dati particolari per rilevare distorsioni
È inserito l'articolo 4 bis, che consente in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, il trattamento di categorie particolari di dati personali per rilevare e correggere distorsioni nei sistemi di IA ad alto rischio e, in via più ampia, in altri sistemi e modelli di IA e nei deployer di sistemi ad alto rischio, alle condizioni stringenti indicate dal regolamento. Tra le garanzie figurano necessità assoluta, impossibilità di usare altri dati, pseudonimizzazione, limitazione dell'accesso, divieto di trasmissione a terzi, cancellazione dei dati e tracciamento rigoroso nei registri.
Divieti su materiale intimo non consensuale e abuso sessuale su minori
L'articolo 5 è ampliato con nuovi divieti su sistemi di IA che generano o manipolano immagini, video, audio o materiale analogo realistici di parti intime o atti sessualmente espliciti senza consenso, nonché su sistemi che generano o manipolano materiale o spettacoli di abuso sessuale su minori, salvo giustificazioni previste dal diritto nazionale. Sono precisate le soglie applicative per fornitori e deployer, le eccezioni per usi leciti, le definizioni di realismo, manipolazione e consenso, e il rapporto con la libertà di espressione, il diritto penale e i rimedi nazionali.
Valutazione della conformità e organismi notificati
Si introduce una procedura di domanda unica e valutazione unificata per gli organismi notificati e di valutazione della conformità che operano sia ai sensi dell'AI Act sia della normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione, per evitare duplicazioni. Viene modificata la disciplina dell'articolo 43 per chiarire quale procedura di conformità si applica ai sistemi di IA ad alto rischio integrati in prodotti, compresi i casi in cui il fabbricante può continuare a usare norme armonizzate o specifiche comuni senza valutazione di terzi se ciò è consentito dalla normativa settoriale.
Standardizzazione, registrazione e codici di classificazione
La Commissione deve chiedere senza ritardo alle organizzazioni europee di normazione di elaborare prodotti di normazione e, se del caso, norme armonizzate per facilitare la conformità congiunta al regolamento IA e alla normativa settoriale. La registrazione nella banca dati UE dei sistemi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, viene semplificata. È inoltre introdotto l'allegato XIV con i codici AIP, AIB e AIH per la tipizzazione dei sistemi di IA ai fini della notifica e della designazione degli organismi notificati.
Spazi di sperimentazione normativa e prove in condizioni reali
Gli Stati membri devono istituire almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA operativo entro il 2 agosto 2027; il Garante europeo della protezione dei dati può istituire uno spazio per le istituzioni UE; l'ufficio per l'IA può istituire uno spazio a livello dell'Unione per i sistemi di cui all'articolo 75, paragrafo 1. Le prove in condizioni reali sono estese anche ai sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione dell'allegato I, sezione A, e viene introdotto l'articolo 60 bis per i sistemi dell'allegato I, sezione B, con quadri nazionali notificati alla Commissione.
Rafforzamento della governance dell'ufficio per l'IA
All'ufficio per l'IA sono attribuite risorse adeguate e un ruolo rafforzato di vigilanza, coordinamento e applicazione, in particolare sui sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali sviluppati nello stesso gruppo imprenditoriale e sui sistemi integrati in piattaforme online o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. L'ufficio per l'IA acquisisce poteri di indagine, accesso alle informazioni, ispezione, imposizione di impegni vincolanti, sanzioni pecuniarie e penalità di mora, con garanzie procedurali e controllo della Corte di giustizia.
Cooperazione con autorità nazionali, diritti fondamentali e DSA
Vengono disciplinati in modo più preciso i rapporti tra ufficio per l'IA, autorità nazionali di vigilanza del mercato, autorità che tutelano i diritti fondamentali e autorità di protezione dei dati. Per i sistemi che ricadono anche nel regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, si prevede coordinamento con la Commissione e con le autorità DSA, tenendo conto del ne bis in idem e del consenso dell'impresa per l'uso incrociato delle informazioni.
Rinvio dell'applicazione degli obblighi per i sistemi ad alto rischio
La data di applicazione del capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1689 viene rinviata al 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli dell'allegato I. Sono anche fissati termini transitori per i sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, che devono conformarsi all'obbligo di marcatura entro il 2 dicembre 2026.
Interazione con macchine e aviazione
Il regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine viene spostato nella sezione B dell'allegato I dell'AI Act e la Commissione deve adottare atti delegati per integrare i requisiti di sicurezza delle macchine in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio, con applicazione entro il 2 agosto 2028. Il regolamento (UE) 2018/1139 sull'aviazione è modificato per imporre che i relativi atti delegati ed esecutivi tengano conto dei requisiti dell'AI Act quando i sistemi di IA sono componenti di sicurezza.
Sanzioni, prescrizione e tutela procedurale
Le sanzioni restano affidate agli Stati membri per le violazioni generali, ma vengono integrate le fattispecie sanzionatorie relative anche agli obblighi dell'articolo 25, paragrafi 2 e 4. Per l'ufficio per l'IA si disciplinano prescrizione quinquennale, diritti di difesa, accesso al fascicolo, divulgazione negoziata di informazioni, pubblicazione delle decisioni e possibilità della Corte di giustizia di modificare le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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