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Sentenza

Sentenza n. 238/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina dirigenziale n. 118 del 17 luglio 2025 a firma del Responsabile del Settore 3 Area tecnico-manutentivo del Comune di San Sosti, successivamente conosciuta, con la quale, è stata: a) disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del territorio urbano – centro storico – centro abitato – opere di consolidamento dei versanti e regimazione acque - CUP: F17B20004170001”, in favore dell'operatore Fad s.r.l.; b) approvato il quadro economico post-gara; - della determina dirigenziale n. 175 del 24 ottobre 2024 a firma del Responsabile del Settore 3 Area tecnico-manutentivo del Comune di San Sosti, successivamente conosciuta, con la quale, per quanto qui di interesse: a) è stato approvato il verbale di seduta pubblica del 24 ottobre 2024, unitamente alla graduatoria finale ed alla proposta di aggiudicazione; b) è stata proposta l'aggiudicazione della medesima gara all'operatore primo classificato Fad s.r.l.; - per quanto di ragione, di tutti i verbali di cui alla gara, nessuno escluso ed ivi compresi: il verbale di seduta pubblica n. 1 del 15 ottobre 2024; il verbale n. 2 in seduta riservata del 19 ottobre 2024; il verbale di seduta pubblica n. 3 tenutasi in data 24 ottobre 2024, con il quale il seggio di gara ha formulato la graduatoria finale nella quale la migliore offerta è risultata essere quella presentata dalla Fad s.r.l.; - per quanto di ragione, dei punteggi attribuiti ai partecipanti e/o di ogni valutazione e/o determinazione adottata dalla Commissione di gara nominata giusta determina dirigenziale n. 171 del 10 ottobre 2024; - di ogni altra operazione di gara, atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente, ivi comprese le verifiche effettuate dal RUP in merito al possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di gara; nonché per l’adozione di ogni provvedimento necessario a garantire piena effettività alla richiesta di tutela giurisdizionale avanzata dalla ricorrente, dichiarando, anche sotto forma di risarcimento danni in forma specifica, l'obbligo della stazione appaltante di escludere dalla gara le odierne società controinteressate e di disporre l'aggiudicazione della medesima gara in favore della ricorrente con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e riconoscimento dell'obbligo di stipulare (in subentro) il contratto con la ricorrente; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Fad s.r.l. il 1° settembre 2025, per l’annullamento: - di tutti gli atti e provvedimenti della gara de qua, con particolare riferimento al verbale di gara n.1 del 15 ottobre 2024 nella parte in cui la Ing. Giuseppe Chiappetta s.r.l., quale capogruppo mandataria del costituendo ATI formato con il costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti “Hypro s.r.l./Gencotech Engineering s.r.l.”, è stata ammessa al prosieguo della procedura; - di tutti gli atti e provvedimenti di gara nella parte in cui la Stazione appaltante non ha disposto l’esclusione dalla gara della Ing. Giuseppe Chiappetta s.r.l., quale capogruppo mandataria del costituendo ATI, per carenza dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara e per la conseguente declaratoria dell’illegittima partecipazione alla procedura de qua del RTI; - di tutti gli atti e provvedimenti della gara de qua, con particolare riferimento al verbale di gara in seduta riservata n. 2 del 19 ottobre 2024, con cui la commissione di gara ha esaminato le offerte tecniche relative alle partecipanti, calcolando, al termine di tale operazione, il punteggio della Ing. Chiappetta s.r.l. ed il conseguente il verbale di seduta pubblica n. 3 tenutasi in data 24 ottobre 2024 che riporta il medesimo punteggio; - per quanto di ragione, dei punteggi attribuiti ai partecipanti e/o di ogni valutazione e/o determinazione adottata dalla Commissione di gara; - di ogni altra operazione di gara, atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Ing. Giuseppe Chiappetta s.r.l. il 22 settembre 2025: per l'annullamento: - della determina dirigenziale n. 118 del 17 luglio 2025 a firma del Responsabile del Settore 3 Area tecnico-manutentivo del Comune di San Sosti, con la quale, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori CUP: F17B20004170001, in favore dell’operatore Fad s.r.l., e approvato il quadro economico post-gara; - della comunicazione prot. n. 1360 del 5 agosto 2025 inoltrata alla Fad s.r.l., di aggiudicazione in favore della stessa dell’appalto in questione, successivamente conosciuta in quanto depositato in atti dalla difesa dell’Ente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali di cui alla gara in questione, nessuno escluso, dei punteggi attribuiti ai partecipanti e/o di ogni valutazione e/o determinazione adottata dalla Commissione di gara nominata giusta determina dirigenziale n. 171 del 10 ottobre 2024; - del verbale del 7 agosto 2025 con cui è stata disposta la consegna dei lavori di cui alla gara in questione, in via d’urgenza sotto riserva di legge, successivamente conosciuto in quanto depositato in atti dalla difesa dell’Ente; - per quanto di ragione ed ove occorrente della nota prot. n. 1360 del 05.08.2025, conosciuta nei soli estremi in quanto richiamata nel verbale di consegna lavori di cui al sub 7); - di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente;

Giustizia amministrativa202501108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione definitiva di un appalto integrato per progettazione ed esecuzione di lavori di messa in sicurezza del territorio, con i relativi atti di gara e consegna dei lavori in via d’urgenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione in favore di altra impresa, deducendo anzitutto la carenza, in capo all’aggiudicataria, del requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 100 d.lgs. 36/2023 e dal disciplinare, nonché ulteriori carenze relative ai requisiti di qualificazione, alla società di ingegneria indicata, all’offerta tecnica, al contratto di avvalimento, ai punteggi attribuiti e all’indeterminatezza dell’offerta economica e del CCNL applicato. Con motivi aggiunti ha contestato anche gli atti successivi, tra cui la consegna dei lavori in via d’urgenza e l’omissione della fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale deducendo che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata indicazione del codice alfanumerico del CCNL e per l’omessa dichiarazione di equivalenza, per indeterminatezza del prezzo offerto e per errata attribuzione di punteggi. Sono state respinte le eccezioni di violazione del ne bis in idem, tardività dei motivi aggiunti e invalidità della notificazione a una controinteressata, poiché il precedente giudizio riguardava un diverso atto endoprocedimentale e non aveva deciso il merito, i motivi aggiunti erano stati notificati nel termine e l’indirizzo PEC utilizzato risultava dal Registro Ini-pec.

La decisione

Il ricorso principale è stato accolto per la fondatezza del motivo relativo alla mancanza del requisito di idoneità professionale dell’aggiudicataria, con assorbimento degli ulteriori motivi e dei motivi aggiunti. Il requisito richiede un’iscrizione camerale relativa a un’attività pertinente all’oggetto dell’appalto, senza necessità di perfetta coincidenza, ma con una compatibilità almeno tendenziale e una valutazione globale delle prestazioni. Nel caso concreto, l’attività prevalente dell’aggiudicataria era l’installazione e manutenzione di impianti elettronici; anche le ulteriori attività risultanti dalla visura, le unità locali e le abilitazioni erano riferite a settori diversi, senza elementi idonei a dimostrare una professionalità specifica per opere di consolidamento dei versanti, messa in sicurezza degli abitati e regimazione delle acque. L’oggetto sociale, ampio e meramente potenziale, non è stato ritenuto sufficiente; inoltre, la certificazione SOA prodotta successivamente alla gara non poteva sanare la carenza esistente al momento della partecipazione. L’aggiudicataria avrebbe quindi dovuto essere esclusa. Il ricorso incidentale è stato respinto quanto alle censure sul CCNL e sull’indeterminatezza del prezzo: l’indicazione del codice alfanumerico costituiva un onere non sanzionato con l’esclusione e la mancata dichiarazione di equivalenza imponeva alla stazione appaltante l’acquisizione e la verifica della dichiarazione, non l’esclusione automatica; l’offerta economica era congruente con il ribasso indicato, calcolato sull’importo ribassabile al netto dei costi della manodopera. La censura sui punteggi è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’esclusione dell’aggiudicataria rendeva irrilevante una eventuale riduzione del punteggio della ricorrente. Il TAR ha annullato l’aggiudicazione, dichiarato inefficace il contratto e disposto il subentro della ricorrente, seconda classificata, previa verifica dei requisiti prescritti e dell’equivalenza del CCNL indicato. Il Comune e l’aggiudicataria sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di 3.000 euro oltre accessori in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura […] per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto.

    L’iscrizione camerale quale requisito di idoneità professionale deve attestare una pertinenza, anche non coincidente, con l’oggetto dell’appalto. La verifica va compiuta in modo globale e complessivo, senza pretendere la perfetta sovrapponibilità, ma escludendo l’operatore privo anche di una compatibilità professionale in senso lato.

  • art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023

    Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

    La mancata indicazione del codice alfanumerico del CCNL, quando prevista dal disciplinare come mero onere acceleratorio, non comporta l’esclusione. Se l’operatore applica un diverso CCNL, l’omessa dichiarazione di equivalenza non determina automaticamente l’esclusione, ma impone alla stazione appaltante di acquisire e verificare la dichiarazione di equivalenza prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione.

  • art. 122 c.p.a.

    Ricorrendo i presupposti e in presenza della domanda di subentro, il giudice può dichiarare l’inefficacia del contratto conseguente all’aggiudicazione illegittima.

  • art. 124 c.p.a.

    Quando l’esclusione dell’aggiudicatario illegittimo consente alla seconda classificata di conseguire l’aggiudicazione mediante scorrimento, il giudice può disporre il subentro nel contratto, previa verifica dei requisiti prescritti.

Massime di principio

  • Il requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 100, comma 3, d.lgs. 36/2023 richiede che l’iscrizione nel registro camerale riguardi un’attività pertinente all’oggetto dell’appalto, anche se non coincidente con esso; la verifica deve essere globale e complessiva e non può ridursi alla perfetta sovrapposizione tra oggetto sociale e prestazioni contrattuali.
  • L’idoneità professionale costituisce un filtro relativo alla professionalità generale dell’impresa nel settore dell’appalto e non può essere confusa con i requisiti di capacità tecnica e professionale; tuttavia, l’oggetto sociale meramente astratto e un elenco potenziale di attività non dimostrano da soli una professionalità specifica se l’attività concretamente esercitata appartiene a un settore del tutto diverso.
  • Una certificazione o un requisito di qualificazione ottenuto dopo la partecipazione alla gara non può sanare la carenza del requisito di idoneità professionale esistente al momento della presentazione dell’offerta.
  • Quando il disciplinare prevede l’indicazione del codice alfanumerico del CCNL come mero onere finalizzato ad agevolare i controlli, la sua omissione non è causa di esclusione; analogamente, l’omessa dichiarazione di equivalenza di un diverso CCNL impone alla stazione appaltante di acquisire e verificare tale equivalenza, non determina automaticamente l’estromissione dell’operatore.
  • Se l’annullamento dell’aggiudicazione comporta l’esclusione dell’aggiudicatario e consente alla seconda classificata di conseguire il contratto mediante scorrimento, il giudice può dichiarare l’inefficacia del contratto e disporre il subentro, subordinandolo alla verifica dei requisiti e delle altre condizioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaResponsabilità precontrattuale

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