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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-324/23

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 16 October 2024. — J. García Carrión, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark LimoLife – Earlier EU and national word marks SIMON LIFE – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-324/23

Giurisprudenza europea62023TJ0324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di J. García Carrión contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’appello di Calipso e consentito la registrazione del marchio LimoLife. Pur a fronte dell’identità dei prodotti in classe 32, la Corte ha confermato che i segni presentano solo una debole somiglianza complessiva. L’elemento comune "life" è stato ritenuto evocativo e poco distintivo, mentre le differenze tra "limo" e "simon" sono state giudicate sufficienti a escludere il rischio di confusione.

Marchio UE LimoLife/SIMON LIFE: il Tribunale conferma l’assenza di rischio di confusione nonostante l’identità dei prodotti, per la debole distintività dell’elemento comune "life" e la bassa somiglianza complessiva dei segni.

La questione giuridica

Se la divisione di ricorso dell’EUIPO abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 escludendo il rischio di confusione tra il segno richiesto LimoLife e i marchi anteriori SIMON LIFE, in particolare alla luce dell’identità dei prodotti in classe 32 e della presunta somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni.

Principio di diritto

In materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE, anche in presenza di prodotti identici, il rischio di confusione va escluso se la somiglianza tra i segni è solo debole sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e l’elemento comune ha carattere distintivo ridotto. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione dell’EUIPO secondo cui "life" è un elemento evocativo e debole, mentre le differenze tra "limo" e "simon" incidono in modo decisivo sull’impressione d’insieme; pertanto, non sussiste rischio di confusione o di associazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE LimoLife e marchi anteriori SIMON LIFE: assenza di rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina il rapporto tra il segno richiesto "LimoLife" e i marchi anteriori "SIMON LIFE" con riguardo a prodotti identici in classe 32.

Fatti e procedimento amministrativo

Calipso SRL ha chiesto la registrazione del segno denominativo LimoLife per prodotti della classe 32, poi limitati a:

  • lemonades;
  • non-alcoholic honey-based beverages;
  • non-alcoholic beverages.

J. García Carrión, SA ha proposto opposizione fondandosi su:

  • un marchio UE anteriore denominativo SIMON LIFE;
  • un marchio spagnolo anteriore denominativo SIMON LIFE.

L’opposizione era basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione, ma la commissione di ricorso, con decisione del 7 marzo 2023, ha riformato tale esito, ritenendo assente il rischio di confusione.

Motivo di ricorso

La ricorrente deduce un unico motivo, denunciando la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Secondo la sua tesi, l’EUIPO avrebbe erroneamente escluso il rischio di confusione nonostante l’identità dei prodotti e la presunta somiglianza dei segni.

Quadro normativo e criterio applicato

Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), vieta la registrazione del marchio richiesto quando, a causa dell’identità o somiglianza dei segni e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esista un rischio di confusione per il pubblico nel territorio di protezione del marchio anteriore. Tale rischio comprende anche il rischio di associazione.

La valutazione deve essere globale, tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti. È sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione europea per impedire la registrazione del marchio UE.

Pubblico di riferimento e prodotti

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante quello dell’intera Unione europea, con livello di attenzione medio. Il Tribunale non ravvisa elementi idonei a mettere in dubbio tale valutazione.

Quanto ai prodotti, viene confermato che i prodotti del marchio richiesto sono identici ai "non-alcoholic beverages" coperti dai marchi anteriori. La ricorrente non contesta tale punto.

Confronto tra i segni: elementi distintivi

Il Tribunale approva l’analisi secondo cui il segno richiesto può essere percepito dal pubblico come composto da due elementi, "limo" e "life". Per una parte del pubblico, "limo" può evocare "lemon" o il sapore di limone; "life" è invece un termine inglese evocativo delle caratteristiche dei prodotti, poiché richiama l’idea di acqua ed energia come elementi essenziali della vita.

Ne deriva che:

  • "limo" ha carattere distintivo debole;
  • "life" ha anch’esso carattere distintivo ridotto;
  • nel segno richiesto nessun elemento prevale nettamente sull’altro.

Per i marchi anteriori, invece, l’elemento "simon" è considerato più distintivo di "life", poiché è percepito come nome proprio maschile in varie lingue dell’Unione e non presenta nesso con i prodotti.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza debole: il termine comune "life" ha peso limitato per la sua scarsa distintività, mentre "simon" e "limo" differiscono nelle lettere iniziali e finali e nella struttura complessiva dei segni.

Sul piano fonetico, la somiglianza è ugualmente debole. Le differenze tra "simon" e "limo" incidono in modo significativo sulla pronuncia, e il termine comune "life" non lascia un’impressione fonetica duratura proprio perché poco distintivo.

Sul piano concettuale, il Tribunale ritiene debole la somiglianza, poiché "limo" e "simon" evocano concetti diversi, mentre il solo elemento comune "life" è di impatto limitato e non compensa le differenze tra gli altri componenti.

Valutazione globale del rischio di confusione

Pur in presenza di prodotti identici, il Tribunale conferma che non vi è rischio di confusione né rischio di associazione. Il motivo è che la somiglianza complessiva dei segni resta debole in tutti i profili rilevanti e il carattere distintivo dell’elemento comune è ridotto. La ricorrente non dimostra alcun errore di valutazione da parte della commissione di ricorso.

Dispositivo e spese

Il ricorso viene respinto integralmente. Quanto alle spese, il Tribunale decide che ciascuna parte sopporta le proprie spese, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di udienza, poi non tenutasi.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettuale

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