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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-494/23

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 16 ottobre 2024. — HG contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Risarcimento del danno subito dall'Unione – Recupero di un credito mediante compensazione – Termine di prescrizione – Diritto applicabile – Articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Nozione di “circostanze normali” – Decisione formale preventiva che stabilisce il credito che costituisce l’oggetto del ricorso. — Causa T-494/23

Giurisprudenza europea62023TJ0494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un funzionario contro le decisioni con cui la Commissione aveva recuperato, mediante compensazione, un credito risarcitorio derivante da una precedente decisione disciplinare. Ha ritenuto applicabile il regolamento finanziario del 2018 e ha interpretato il termine quinquennale di cui all’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, nel senso che, in presenza di un credito contestato e ancora pendente in giudizio, il dies a quo può coincidere con il momento in cui il credito diventa definitivamente definito. Conseguentemente, la Commissione non ha violato la prescrizione né i principi di buona amministrazione e di sollecitudine.

Recupero di un credito dell’Unione verso un funzionario mediante compensazione: applicabilità del regolamento finanziario 2018 e decorrenza del termine quinquennale di cui all’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma

La questione giuridica

Se il termine di cinque anni per l’invio della nota di addebito previsto dall’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applichi a un credito dell’Unione divenuto certo, liquido ed esigibile prima dell’entrata in vigore del regolamento; se, in ogni caso, la Commissione abbia agito entro un termine ragionevole e nel rispetto del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine; e se fossero legittime le compensazioni operate sullo stipendio e sui rimborsi spese del funzionario.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario 2018 si applica anche a un credito dell’Unione sorto prima della sua entrata in vigore, purché non definitivamente acquisito a tale data; tuttavia, il termine quinquennale decorre solo da quando, tenuto conto delle circostanze concrete, l’istituzione è "normalmente in grado" di far valere il proprio credito. Nel caso di un credito contestato e ancora sub iudice, divenuto definitivamente definito solo con la pronuncia giurisdizionale che ne ha ridotto l’importo, la Commissione poteva attendere tale esito prima di inviare la nota di addebito e procedere poi al recupero mediante compensazione, senza violare né la prescrizione né il termine ragionevole, il principio di buona amministrazione o il dovere di sollecitudine.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 22 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 100 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 101 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 281 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 282, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Recupero di un credito dell’Unione verso un funzionario mediante compensazione

La controversia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario della Commissione contro una serie di decisioni del contabile relative alla compensazione di un credito dell’Unione con lo stipendio e con altri crediti del dipendente. Il nodo centrale è la prescrizione del recupero e, in particolare, l’applicabilità dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario 2018 a un credito sorto in precedenza.

Fatti e svolgimento del procedimento

Con decisione del 10 febbraio 2015 la Commissione aveva inflitto al ricorrente una sanzione disciplinare e lo aveva condannato a risarcire i danni arrecati all’Unione per EUR 108 596,35 ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto. Con sentenza del 15 dicembre 2021, HG/Commissione, il Tribunale aveva poi ridotto l’importo dovuto a EUR 80 000, imputando alla Commissione una parte del danno; il successivo ricorso in impugnazione era stato respinto per manifesta incompetenza della Corte.

Solo nel marzo 2022 la Commissione aveva inviato una nota di addebito per EUR 80 000, e il ricorrente aveva eccepito la prescrizione quinquennale. Dopo il rigetto del reclamo, il contabile aveva adottato, a partire dal 10 ottobre 2022, decisioni di compensazione su stipendio e rimborsi missione. Il ricorso chiedeva l’annullamento di tali decisioni e il rimborso di EUR 24 092,59 trattenuti.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha esaminato tre gruppi di censure:

  • la violazione degli articoli 98, 100, 101 e 102 del regolamento finanziario 2018, per asserita prescrizione del credito;
  • la violazione del principio del termine ragionevole, nell’ipotesi di applicazione del regolamento finanziario 2012;
  • la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine nella scelta e nella tempistica delle modalità di recupero.

Normativa rilevante

Il Tribunale ha richiamato, in particolare:

  • l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario 2018, che impone l’invio della nota di addebito immediatamente dopo l’accertamento del credito e al più tardi entro cinque anni da quando l’istituzione è stata normalmente in grado di far valere il credito;
  • gli articoli 100, 101 e 102 del medesimo regolamento, relativi alla gestione del recupero e alla compensazione;
  • gli articoli 281 e 282 del regolamento finanziario 2018, per la disciplina temporale di entrata in vigore e abrogazione del regolamento 2012;
  • l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2012, richiamato dal ricorrente e dalla Commissione;
  • l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, sul reclamo amministrativo.

Ragionamento del Tribunale sulla prescrizione

Il Tribunale ha anzitutto chiarito che la disciplina del regolamento finanziario 2018 si applica, in linea di principio, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto il vigore della normativa precedente. Ha quindi osservato che il credito dell’Unione non era definitivamente acquisito il 2 agosto 2018, poiché era ancora contestato e pendente in giudizio; inoltre, il regolamento finanziario 2012 non fissava alcun termine specifico per la nota di addebito.

Ne consegue che l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario 2018 si applicava al caso di specie. Il Tribunale ha però precisato che il termine quinquennale decorre dal momento in cui l’istituzione è "normalmente in grado" di far valere il proprio credito, e tale valutazione va fatta tenendo conto delle circostanze concrete.

In una situazione in cui il credito era stato prima accertato con una decisione formale e poi contestato in giudizio, il Tribunale ha ritenuto legittimo che la Commissione attendesse l’esito definitivo del contenzioso, soprattutto perché la somma poteva essere ridotta dal giudice, come effettivamente avvenuto. Tale interpretazione è stata giudicata coerente con la buona amministrazione, con l’interesse del debitore funzionario e con la giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza Marchiani/Parlamento.

Irricevibilità e rigetto parziale dei motivi

Quanto alle censure relative agli articoli 100 e 102 del regolamento finanziario 2018, il Tribunale le ha dichiarate irricevibili perché non accompagnate da argomentazioni sufficientemente chiare e precise, come richiesto dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dalla giurisprudenza costante.

Il motivo subordinato sulla violazione del termine ragionevole è stato respinto perché fondato sull’assunto, escluso dal Tribunale, che fosse applicabile il regolamento finanziario 2012.

Buona amministrazione e dovere di sollecitudine

Il Tribunale ha poi escluso la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. Il ricorrente era stato invitato a contattare i servizi della Commissione sulle modalità di rimborso, ma non aveva dato seguito a tale invito né aveva spontaneamente iniziato a pagare il debito. La Commissione aveva scelto una compensazione graduale, distribuita su circa due anni, e aveva tenuto conto della retribuzione del ricorrente, adottando d’ufficio una soluzione non eccessivamente gravosa.

Decisione e conseguenze

Respinti tutti i motivi di annullamento, il Tribunale ha rigettato anche la domanda di rimborso delle somme trattenute, ritenendo venuto meno il presupposto dell’illegittimità delle decisioni impugnate. Il ricorrente è stato infine condannato alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

La sentenza afferma che, nel recupero di un credito dell’Unione nei confronti di un funzionario, l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario 2018 si applica anche a crediti sorti prima del 2 agosto 2018 se non ancora definitivamente acquisiti; il termine quinquennale va però calcolato tenendo conto del momento in cui l’istituzione è concretamente e normalmente in grado di far valere il credito, circostanza che può coincidere con il passaggio in giudicato della decisione che definisce il contenzioso sul credito stesso.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica uerecupero crediti dell’unionecompensazione di creditiprescrizionebuona amministrazione

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